
In base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
Insieme di processi attraverso cui un’azienda identifica, analizza, quantifica, elimina e monitora i rischi legati ad un determinato processo produttivo.
Il concetto di “larga scala” è del tutto generico per cui, anche se il Regolamento fornisce alcune indicazioni, restano molteplici zone grigie di cui probabilmente avremo chiarimenti quando le attività saranno a regime. In linea di massima si intende per trattamenti su larga scala la gestione di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato. Esiste, però, un’ampia zona “di attenzione” in cui si collocano attività per cui risulta impossibile precisare la quantità di dati oggetto di trattamento o il numero di interessati.
Ad ogni modo, nel definire i propri trattamenti ed i relativi campi di azione, è buona norma considerare:
Di sicuro rientrano nei trattamenti su larga scala le attività di trattamento di:
Si definisce profilazione qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
Il Regolamento Europeo 2016/679 prevede, all’articolo 30, un importante strumento di compliance aziendale, in materia di dati personali: il registro delle attività di trattamento dei dati personali, compilato dal titolare e/o dai responsabili del trattamento dati, che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità Garante qualora lo richieda.
Figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, è un professionista con conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dati. Viene designato obbligatoriamente quando:
In tutti gli altri casi è facoltà dei titolari e responsabili del trattamento, nonché di loro associazioni o altri organismi che li rappresentano, designare il responsabile della protezione dati che può agire per dette associazioni e organismi.
Il DPO può essere nominato fra i dipendenti dell’azienda oppure può essere designato un soggetto esterno: un avvocato, un ingegnere o, comunque, un soggetto dotato di idonee competenze.
L’articolo 37 non specifica le qualità professionali da prendere in considerazione nella nomina di un DPO. Sono certamente qualità indispensabili la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati e un’approfondita conoscenza del GDPR.
E, come se il Regolamento Europeo non richiedesse già conoscenze specialistiche e capacità sufficientemente elevate al soggetto che deve rivestire il ruolo di DPO, la Norma UNI 11697:2017 ha prospettato un percorso formativo di ben 80 ore.
Fortunatamente, la norma UNI ha carattere volontario e non prescrittivo come lo è invece il Regolamento UE per cui si ribadisce che non è assolutamente obbligatorio questo percorso formativo per svolgere il ruolo di DPO.
La responsabilità della scelta di un idoneo DPO è in capo al datore di lavoro di un’organizzazione, il quale, in caso di verifica ispettiva, ha l’obbligo di dimostrare i criteri di scelta del DPO. Il curriculum di un tecnico è sicuramente la base di partenza per avere dimensione di una solida esperienza lavorativa in materia di protezione dati personali.
La partecipazione a corsi di formazione specifici con relativi attestati è sicuramente l’altro fattore che determina la scelta. Una figura che abbia un’ottima conoscenza dei sistemi di gestione e del risk management sarebbe sicuramente da prendere fortemente in considerazione.
L’informativa sul trattamento dei dati personali è il documento che contiene, in parole semplici, le attività che il Titolare vuole fare con i dati del cliente, del dipendente, del fornitore o del semplice visitatore di un sito.
Le attività che si intende compiere sui dati si definiscono trattamenti e possono andare dalla gestione dell’anagrafica a fini contrattuali o fiscali, all’elaborazione di dati a fini statistici interni, alla comunicazione dei dati a soggetti che svolgono attività per me fino alla diffusione dei dati al pubblico.
Appurato che le attività si definiscono trattamenti, bisogna distinguere tra trattamenti per i quali non è richiesto il consenso dell’interessato e trattamenti per i quali tale consenso è necessario, pena l’impossibilità di trattare i dati.
Nel primo caso resta l’obbligo di informare l’interessato delle modalità del trattamento, mentre nel secondo caso, a fronte dell’attività di informazione c’è bisogno anche di un consenso. Il contenuto dell’informativa, quindi, varia a seconda della tipologia del trattamento di dati personali effettuato dal titolare, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR 2016/679.
La DPIA è un processo che deve essere condotto dal titolare e/o dal responsabile, consultando il DPO, per eseguire una valutazione delle attività di trattamento a rischio elevato a valle della quale, eventualmente, si rende necessario richiedere un parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB): l’intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
Le Amministrazioni Pubbliche direttamente o indirettamente tramite una ESCo, sugli edifici di proprietà della PA.
Nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione Pubblica, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCo.
Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, si rappresenta che, al fine del rilascio dell’incentivo di cui alla tabella 5 del Decreto, l’attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve riportare la classificazione di “edifici a energia quasi zero”, ovvero l’edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Ai fini dell’accesso all’incentivo indicato nel DM 16 febbraio 2016, per il raggiungimento della classificazione di “edifici a energia quasi zero” sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.
Per accertare il diritto a poter beneficiare dei contributi previsti dal DM 16 febbraio 2016, nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, laddove la riedificazione non avvenga nella medesima ubicazione dell’edificio oggetto di demolizione, è necessario verificare quanto specificato nel pertinente titolo autorizzativo; si rappresenta inoltre che l’incentivo (o il saldo finale, nel caso di accesso post prenotazione) sarà erogato solo dopo aver appurato la demolizione dell’edificio oggetto di intervento.
Ai fini della richiesta di incentivo è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente l’intervento e dell’APE successiva, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:
Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», l’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 65% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:
Itot = 65% x C x Sint
Con Itot ≤ Imax
Itot: incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
Imax: valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
Sint: superficie oggetto dell’intervento (m2);
C: spesa sostenuta in €/superficie oggetto di intervento, costo specifico sostenuto
Cmax: è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto.
Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.
Tipologia di intervento | Costo massimo ammissibile (Cmax) | Valore massimo dell’incentivo (Imax) [€] |
Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica A, B, C | 500 €/m2 | 1.500.000 |
Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica D, E, F | 575 €/m2 | 1.750.000 |
Le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’APE sono incentivate nella misura del 100% (vedi paragrafo 5.13), ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali per le quali è previsto un ristoro del 50% delle spese. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.
Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Portaltermico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.
Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:
Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:
Nota: Fonte GSE
Leggi anche:
Edifici a energia quasi zero (nZEB) obbligatori in tutta Italia dal 1° gennaio 2021
VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV)
Il D.Lgs. 81/08 fornisce la seguente definizione di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari“.
L’esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l’impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.
Il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva.
Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.
Nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX > 80 dB(A) o Lpicco > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).
Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere all’utilizzo delle banche dati, in particolare a quella messa a diposizione dal CPT di Torino e validata dalla Commissione Consultiva Permanente.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce i principi per la gestione e la prevenzione dei rischi biologici ed impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla individuazione e valutazione dei rischi per tutte quelle attività in cui il lavoratore può essere esposto ad agenti biologici.
Gli agenti biologici, termine che comprende batteri, virus, funghi, colture cellulari e endoparassiti umani in grado di provocare infezioni, allergie o tossicità, sono talvolta introdotti deliberatamente all’interno del processo lavorativo (ad esempio, nel caso di un laboratorio di microbiologia o dell’industria alimentare) oppure rappresentano un effetto indesiderato correlato all’attività lavorativa, come nel settore dell’agricoltura o del trattamento dei rifiuti.
La definizione “sollevamento e trasporto” indica un atto di moto che ha per obiettivo il sollevamento di un grave in maniera perpendicolare rispetto al terreno o con una dislocazione angolare con una rotazione del tronco, a cui, eventuale, si combina una traslazione di qualche metro.
Si definisce “microclima” il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente (non necessariamente confinato) e che, assieme ai parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano.
Per ottenere situazioni di benessere in un ambiente di lavoro dal punto di vista del microclima, occorre garantire condizioni accettabili relativamente alle grandezze termo-igro-anemometriche.
Facendo riferimento a quanto riportato nella “UNI EN ISO 7730”, si definisce la sensazione di massimo confort in coincidenza con la condizione di omeotermia del corpo umano (in sostanza ci si trova in una condizione di scambio termico nullo), mentre sensazione di crescente disconfort risultano associate a condizioni via via più distanti dall’equilibri.
Il parametro S che definisce il bilancio energetico sul corpo umano è, dunque, definito in termini di energia per unità di tempo (in definitiva un bilancio di potenza termica).
Quando il parametro S = 0 viene conseguita la condizione di omeotermia con conseguente sensazione termicamente neutra; se S > 0, la potenza termica in ingresso è maggiore di quella in uscita per cui si ha una sensazione di caldo; infine, se S < 0 la potenza termica in uscita è maggiore con conseguente sensazione di freddo.
In Ambienti moderati non esistono rischi per la salute dell’individuo e gli indici sintetici di rischio mirano esclusivamente alla quantificazione del confort/disconfort per il mantenimento del benessere termoigrometrico.
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;
Intervento non riconducibile ai due casi precedenti e che ha, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.
Come per la pompa di calore, una macchina frigorifera è una machina che assorbe calore da un “sistema” freddo e, utilizzando del lavoro fornito dall’esterno, cede calore al “sistema” più caldo.
La macchina frigorifero è pertanto una macchina che realizza suddetto ciclo frigorifero al fine di raffreddare un ambiente.
Nelle unità a compressione di vapore elettriche, le trasformazioni del fluido frigorigeno vengono effettuate tramite degli appositi componenti presenti nella macchina:
Come per la pompa di calore, una macchina frigorifera è una machina che assorbe calore da un “sistema” freddo e, utilizzando del lavoro fornito dall’esterno, cede calore al “sistema” più caldo.
La macchina frigorifero è pertanto una macchina che realizza suddetto ciclo frigorifero al fine di raffreddare un ambiente.
Nelle unità a compressione di vapore elettriche, le trasformazioni del fluido frigorigeno vengono effettuate tramite degli appositi componenti presenti nella macchina:
Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o recupero (ristrutturazione o riqualificazione).
La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili. L’APE è diventato un documento di fondamentale importanza e, soprattutto, obbligatorio in molti casi.