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Luca Cocozza11 Febbraio 2021
1min0

In base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

  1. edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
  2. edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

 


Francesca De Santis20 Novembre 2018
3min00

Quando un’attività è su larga scala?

Il concetto di “larga scala” è del tutto generico per cui, anche se il Regolamento fornisce alcune indicazioni, restano molteplici zone grigie di cui probabilmente avremo chiarimenti quando le attività saranno a regime. In linea di massima si intende per trattamenti su larga scala la gestione di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato. Esiste, però, un’ampia zona “di attenzione” in cui si collocano attività per cui risulta impossibile precisare la quantità di dati oggetto di trattamento o il numero di interessati.

Ad ogni modo, nel definire i propri trattamenti ed i relativi campi di azione, è buona norma considerare:

  • il numero di soggetti interessati dal trattamento, rispetto alla popolazione di riferimento
  • il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento
  • la durata dell’attività di trattamento
  • l’estensione geografica dell’attività di trattamento.

Di sicuro rientrano nei trattamenti su larga scala le attività di trattamento di:

  • dati relativi a pazienti svolte da un ospedale nell’ambito delle ordinarie attività
  • dati relativi agli spostamenti di utenti di un servizio di trasporto pubblico cittadino (per esempio, il loro tracciamento attraverso titoli di viaggio)
  • dati di geolocalizzazione raccolti in tempo reale per finalità statistiche da un responsabile specializzato nella prestazione di servizi di questo tipo rispetto ai clienti di una catena internazionale di fast food
  • dati relativi alla clientela da parte di una compagnia assicurativa o di una banca nell’ambito delle ordinarie attività
  • dati personali da parte di un motore di ricerca per finalità di pubblicità comportamentale
  • dati (metadati, contenuti, ubicazione) da parte di fornitori di servizi telefonici o telematici.

Francesca De Santis20 Novembre 2018
1min00

Si definisce profilazione qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.


Giulio Botta20 Novembre 2018
1min00

Registro attività di trattamento dei dati personali

Il Regolamento Europeo 2016/679 prevede, all’articolo 30, un importante strumento di compliance aziendale, in materia di dati personali: il registro delle attività di trattamento dei dati personali, compilato dal titolare e/o dai responsabili del trattamento dati, che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità Garante qualora lo richieda.

Cosa deve contenere il Registro delle attività di trattamento dati?

  • Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
  • Le finalità del trattamento
  • La descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali
  • Le categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi
  • Se presenti, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e la loro identificazione
  • I termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati
  • Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

Francesca De Santis20 Novembre 2018
3min00

Data Protection Officer

Figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, è un professionista con conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dati. Viene designato obbligatoriamente quando:

  • un trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad eccetto delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni);
  • i trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  • quando il trattamento riguarda, su larga scala, dati sensibili o relativi a condanne penali e reati.

In tutti gli altri casi è facoltà dei titolari e responsabili del trattamento, nonché di loro associazioni o altri organismi che li rappresentano, designare il responsabile della protezione dati che può agire per dette associazioni e organismi.

Chi può assumere il ruolo di DPO? Quale formazione deve avere?

Il DPO può essere nominato fra i dipendenti dell’azienda oppure può essere designato un soggetto esterno: un avvocato, un ingegnere o, comunque, un soggetto dotato di idonee competenze.
L’articolo 37 non specifica le qualità professionali da prendere in considerazione nella nomina di un DPO. Sono certamente qualità indispensabili la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati e un’approfondita conoscenza del GDPR.
E, come se il Regolamento Europeo non richiedesse già conoscenze specialistiche e capacità sufficientemente elevate al soggetto che deve rivestire il ruolo di DPO, la Norma UNI 11697:2017 ha prospettato un percorso formativo di ben 80 ore.
Fortunatamente, la norma UNI ha carattere volontario e non prescrittivo come lo è invece il Regolamento UE per cui si ribadisce che non è assolutamente obbligatorio questo percorso formativo per svolgere il ruolo di DPO.

Come dimostrare le competenze di un DPO?

La responsabilità della scelta di un idoneo DPO è in capo al datore di lavoro di un’organizzazione, il quale, in caso di verifica ispettiva, ha l’obbligo di dimostrare i criteri di scelta del DPO. Il curriculum di un tecnico è sicuramente la base di partenza per avere dimensione di una solida esperienza lavorativa in materia di protezione dati personali.

La partecipazione a corsi di formazione specifici con relativi attestati è sicuramente l’altro fattore che determina la scelta. Una figura che abbia un’ottima conoscenza dei sistemi di gestione e del risk management sarebbe sicuramente da prendere fortemente in considerazione.

Ordini e collegi professionali hanno l’obbligo di nomina del DPO?

Gli ordini e i collegi professionali sono enti di diritto pubblico per cui vige l’obbligo di nomina del DPO.

Francesca De Santis20 Novembre 2018
1min00

Informativa sul trattamento dei dati personali

L’informativa sul trattamento dei dati personali è il documento che contiene, in parole semplici, le attività che il Titolare vuole fare con i dati del cliente, del dipendente, del fornitore o del semplice visitatore di un sito.
Le attività che si intende compiere sui dati si definiscono trattamenti e possono andare dalla gestione dell’anagrafica a fini contrattuali o fiscali, all’elaborazione di dati a fini statistici interni, alla comunicazione dei dati a soggetti che svolgono attività per me fino alla diffusione dei dati al pubblico.
Appurato che le attività si definiscono trattamenti, bisogna distinguere tra trattamenti per i quali non è richiesto il consenso dell’interessato e trattamenti per i quali tale consenso è necessario, pena l’impossibilità di trattare i dati.
Nel primo caso resta l’obbligo di informare l’interessato delle modalità del trattamento, mentre nel secondo caso, a fronte dell’attività di informazione c’è bisogno anche di un consenso. Il contenuto dell’informativa, quindi, varia a seconda della tipologia del trattamento di dati personali effettuato dal titolare, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR 2016/679.


Francesca De Santis20 Novembre 2018
1min00

Data Protection Impact Assessment

La DPIA è un processo che deve essere condotto dal titolare e/o dal responsabile, consultando il DPO, per eseguire una valutazione delle attività di trattamento a rischio elevato a valle della quale, eventualmente, si rende necessario richiedere un parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali.


Luca Cocozza20 Novembre 2018
12min02

Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento 1.E – art. 4, comma 1, lettera e)

L’intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB): l’intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Le Amministrazioni Pubbliche direttamente o indirettamente tramite una ESCo, sugli edifici di proprietà della PA.
Nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione Pubblica, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCo.

Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, si rappresenta che, al fine del rilascio dell’incentivo di cui alla tabella 5 del Decreto, l’attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve riportare la classificazione di “edifici a energia quasi zero”, ovvero l’edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Ai fini dell’accesso all’incentivo indicato nel DM 16 febbraio 2016, per il raggiungimento della classificazione di “edifici a energia quasi zero” sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.
Per accertare il diritto a poter beneficiare dei contributi previsti dal DM 16 febbraio 2016, nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, laddove la riedificazione non avvenga nella medesima ubicazione dell’edificio oggetto di demolizione, è necessario verificare quanto specificato nel pertinente titolo autorizzativo; si rappresenta inoltre che l’incentivo (o il saldo finale, nel caso di accesso post prenotazione) sarà erogato solo dopo aver appurato la demolizione dell’edificio oggetto di intervento.
Ai fini della richiesta di incentivo è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente l’intervento e dell’APE successiva, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

  • fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero», comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisionali ed accessorie;
  • demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;
  • eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento;
  • prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», l’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 65% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

Itot = 65% x C x Sint

Con Itot ≤ Imax

Itot: incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
Imax: valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
Sint: superficie oggetto dell’intervento (m2);

C: spesa sostenuta in €/superficie oggetto di intervento, costo specifico sostenuto

Cmax: è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

Tipologia di intervento Costo massimo ammissibile (Cmax)    Valore massimo dell’incentivo (Imax) [€]
Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica A, B, C  500 €/m2 1.500.000
Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica D, E, F 575 €/m2 1.750.000

Le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’APE sono incentivate nella misura del 100% (vedi paragrafo 5.13), ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali per le quali è previsto un ristoro del 50% delle spese. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Portaltermico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:

  • documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato 1;
  • asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2.
  • relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
    • descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione ante-operam della struttura originaria (comprensiva dei riferimenti catastali con visura planimetrica) degli impianti esistenti e degli originari consumi energetici, e post-operam (specificando eventuali variazioni catastali con relativa planimetria); descrizione delle soluzioni individuate sulla struttura, sulle parti impiantistiche, e delle tecnologie adottate atte al raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB;
    • stratigrafie delle strutture oggetto dell’intervento, ante-operam e post-operam, riportanti gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
    • i dettagli costruttivi dei ponti termici ante-operam e post-operam della struttura oggetto di intervento;
    • elaborati grafici dell’edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell’intervento e gli impianti realizzati;
  • documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d’insieme ante operam, durante le fasi di lavorazione e post operam.
    In riferimento alla realizzazione dei singoli interventi previsti dal Decreto (art. 4, comma 1), si chiede di far riferimento a quanto previsto nei relativi paragrafi del presente documento. Nel caso di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte da fonte rinnovabile, non inclusi tra quelli di cui al Decreto, si richiede, tra l’altro, una vista della targa degli apparecchi installati.
  • diagnosi energetica precedente l’intervento;
  • Attestato di Prestazione Energetica post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
  • pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

  • schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico;
  • schede tecniche dei sistemi/tecnologie installate che contribuiscono al raggiungimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;
  • Per ogni singola tipologia di intervento realizzato, in riferimento a quelli previsti dal Decreto (art. 4, comma 1), si chiede di far riferimento a quanto già previsto debba essere conservato, così come indicato nei relativi paragrafi del presente documento.

 

Nota: Fonte GSE

 


Leggi anche:

Edifici a energia quasi zero (nZEB) obbligatori in tutta Italia dal 1° gennaio 2021


Giulio Botta19 Novembre 2018
1min00

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV)

Il D.Lgs. 81/08 fornisce la seguente definizione di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari“.

L’esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l’impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.


Francesca De Santis19 Novembre 2018
1min00

Il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva.

Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.

Nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX > 80 dB(A) o Lpicco > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 9612:2011 e  UNI 9432:2011).

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere all’utilizzo delle banche dati, in particolare a quella messa a diposizione dal CPT di Torino e validata dalla Commissione Consultiva Permanente.


Francesca De Santis19 Novembre 2018
1min00

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce i principi per la gestione e la prevenzione dei rischi biologici ed impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla individuazione e valutazione dei rischi per tutte quelle attività in cui il lavoratore può essere esposto ad agenti biologici.

Gli agenti biologici, termine che comprende batteri, virus, funghi, colture cellulari e endoparassiti umani in grado di provocare infezioni, allergie o tossicità, sono talvolta introdotti deliberatamente all’interno del processo lavorativo (ad esempio, nel caso di un laboratorio di microbiologia o dell’industria alimentare) oppure rappresentano un effetto indesiderato correlato all’attività lavorativa, come nel settore dell’agricoltura o del trattamento dei rifiuti.


Francesca De Santis19 Novembre 2018
1min00

La definizione “sollevamento e trasporto” indica un atto di moto che ha per obiettivo il sollevamento di un grave in maniera perpendicolare rispetto al terreno o con una dislocazione angolare con una rotazione del tronco, a cui, eventuale, si combina una traslazione di qualche metro.

 


Francesca De Santis19 Novembre 2018
2min00

Si definisce “microclima” il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente (non necessariamente confinato) e che, assieme ai parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano.

Per ottenere situazioni di benessere in un ambiente di lavoro dal punto di vista del microclima, occorre garantire condizioni accettabili relativamente alle grandezze termo-igro-anemometriche.

Facendo riferimento a quanto riportato nella “UNI EN ISO 7730”, si definisce la sensazione di massimo confort in coincidenza con la condizione di omeotermia del corpo umano (in sostanza ci si trova in una condizione di scambio termico nullo), mentre sensazione di crescente disconfort risultano associate a condizioni via via più distanti dall’equilibri.

Il parametro S che definisce il bilancio energetico sul corpo umano è, dunque, definito in termini di energia per unità di tempo (in definitiva un bilancio di potenza termica).

Quando il parametro S = 0 viene conseguita la condizione di omeotermia con conseguente sensazione termicamente neutra; se S > 0, la potenza termica in ingresso è maggiore di quella in uscita per cui si ha una sensazione di caldo; infine, se S < 0 la potenza termica in uscita è maggiore con conseguente sensazione di freddo.

In Ambienti moderati non esistono rischi per la salute dell’individuo e gli indici sintetici di rischio mirano esclusivamente alla quantificazione del confort/disconfort per il mantenimento del benessere termoigrometrico.


Luca Cocozza19 Novembre 2018
2min00

Interventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015)

Ristrutturazione importante di I Livello

Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;

Ristrutturazione importante di II Livello

Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

Riqualificazione energetica

Intervento non riconducibile ai due casi precedenti e che ha, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.


Luca Cocozza19 Novembre 2018
1min00

Come per la pompa di calore, una macchina frigorifera è una machina che assorbe calore da un “sistema” freddo e, utilizzando del lavoro fornito dall’esterno, cede calore al “sistema” più caldo.

La macchina frigorifero è pertanto una macchina che realizza suddetto ciclo frigorifero al fine di raffreddare un ambiente.
Nelle unità a compressione di vapore elettriche, le trasformazioni del fluido frigorigeno vengono effettuate tramite degli appositi componenti presenti nella macchina:

  • Compressore: comprime il fluido aumentando la pressione e quindi la temperatura (questo rappresenta la spesa di lavoro esterna sul gas);
  • Condensatore: è uno scambiatore di calore che dissipa il calore del fluido. Come conseguenza si ha la condensazione del refrigerante;
  • Valvola di laminazione: è una valvola che fa espandere il refrigerante per portarlo a bassa pressione;
  • Evaporatore: è uno scambiatore di calore che, tramite la conduzione di calore tra ambiente e refrigerante (il refrigerante assorbe calore), provoca il passaggio di stato del fluido in circolo.

Luca Cocozza19 Novembre 2018
1min00

Come per la pompa di calore, una macchina frigorifera è una machina che assorbe calore da un “sistema” freddo e, utilizzando del lavoro fornito dall’esterno, cede calore al “sistema” più caldo.

La macchina frigorifero è pertanto una macchina che realizza suddetto ciclo frigorifero al fine di raffreddare un ambiente.
Nelle unità a compressione di vapore elettriche, le trasformazioni del fluido frigorigeno vengono effettuate tramite degli appositi componenti presenti nella macchina:

  • Compressore: comprime il fluido aumentando la pressione e quindi la temperatura (questo rappresenta la spesa di lavoro esterna sul gas);
  • Condensatore: è uno scambiatore di calore che dissipa il calore del fluido. Come conseguenza si ha la condensazione del refrigerante;
  • Valvola di laminazione: è una valvola che fa espandere il refrigerante per portarlo a bassa pressione;
  • Evaporatore: è uno scambiatore di calore che, tramite la conduzione di calore tra ambiente e refrigerante (il refrigerante assorbe calore), provoca il passaggio di stato del fluido in circolo.

Luca Cocozza16 Novembre 2018
1min02

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.

Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o recupero (ristrutturazione o riqualificazione).

La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili. L’APE è diventato un documento di fondamentale importanza e, soprattutto, obbligatorio in molti casi.


Giulio Botta16 Novembre 2018
1min00

BIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”.