Guida definitiva Agevolazione Prima casa in Dichiarazione di Successione

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La guida esaustiva e completa che chiarisce e spiega come applicare correttamente l'agevolazione Prima casa in dichiarazione di successione.

Guida dedicata alla gestione dell’agevolazione Prima casa in dichiarazione di successione

Dopo le apprezzatissime guide al Desktop telematico che hanno aiutato migliaia di utenti a risolvere tutti i problemi di download, installazione, configurazione e utilizzo di questo nuovo sistema di trasmissione telematica delle Dichiarazioni di Successione, Blumatica pubblica un’aggiornatissima guida esaustiva e completa, interamente dedicata alla gestione dell’agevolazione Prima casa in dichiarazione di successione.

L’agevolazione Prima casa, la più amata dagli italiani

Il beneficio fiscale più richiesto in assoluto dal contribuente italiano, che da sempre suscita dubbi e perplessità riguardo la sua corretta applicazione anche al consulente tecnico più esperto, viene spiegato con dettagliati esempi pratici che mostrano come risolvere tutti i “casi” più frequenti o difficili.

Soluzioni chiare, circostanziate e documentate

Questa pubblicazione tecnica così chiara e approfondita, ricca di preziose informazioni, documenta ogni soluzione trattata circostanziando la fonte normativa di riferimento, il precedente giurisprudenziale intervenuto o il documento di prassi ufficiale esplicativo dedicato.

  • Qual è il provvedimento che ha introdotto l’agevolazione Prima casa in successione?
  • A chi si rivolge?
  • Su cosa incide?
  • Come si calcola il valore degli immobili agevolati?
  • Quali sono i requisiti di legge richiesti?
  • Quali sono le possibili cause di decadenza?
  • Come si gestiscono i casi con più immobili o più coeredi?
  • Come si determinano le imposte dovute?
  • Sono previsti dei periodi o

Ecco! A tutte queste domande, e tante altre ancora, risponde questa guida completa e aggiornata che chiarirà finalmente tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Indicazioni pratiche operative

La guida spiega passo passo tutte le azioni pratiche da compiere per compilare i campi, i quadri o redigere gli allegati previsti del Modello 4 o del nuovo Modello telematico di dichiarazione di successione, anche con l’ausilio di intuitivi supporti grafici, e la corretta implementazione del beneficio di legge nelle diverse pratiche di successione.

 

La guida ideale per il professionista delle successioni

La guida che non può mancare al moderno professionista abilitato all’invio telematico della dichiarazione di successione, in questo nuovo scenario digitale in continua evoluzione.

 

Download Guida Pratica Prima casa Dichiarazione di successione

Sergio Schettini


  • Franco

    22 Aprile 2020 at 13:14

    Buongiorno, ho acquistato da poco il vostro volume “La dichiarazione di successione…da zero”. A pagina 82 leggo che nel caso della casa coniugale, sui cui automaticamente il coniuge superstite ha il “diritto di abitazione” il valore dell’immobile su cui calcolare le imposte ipotecarie e catastali e pari alla nuda proprietà (assimilando il diritto di abitazione all’usufrutto). Non mi sembra sia così, e neanche ho trovato riscontro a quanto affermo nel manuale. E’ vero che gli altri eredi non acquisiscono la piena proprietà, ma nel complesso in successione, insieme al diritto di abitazione del coniuge, viene portato la piena proprietà e su tale valore vanno pagate le imposte. In buona sostanza: nuda proprietà + diritto di abitazione = piena proprietà. Tra l’altro anche nella voltura catastale normalmente si riporta la piena proprietà a tutti gli eredi (anche il coniuge oltre al diritto di abitazione ha anche la sua quota di proprietà). l diritto di abitazione anche se non risulta nella visura catastale è un diritto che si acquisisce per legge. Chiedo scusa se mi sono dilungato nell’esposizione ma volevo essere più chiaro possibile.
    Se non vi dispiace volevo un vostro commento di conferma o smentita a quanto da me affermato. Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Aprile 2020 at 15:57

      Innanzitutto grazie per la preferenza e l’interesse mostrato.
      Il diritto di abitazione del coniuge superstite, come spiegato anche nel libro, è un diritto che deriva dal matrimonio e non dalla successione. Praticamente è un diritto che il coniuge ha già e quindi per quella parte (valore assimilabile all’usufrutto) non eredita.
      Il calcolo delle imposte ipotecarie e catastali, in questo caso, va rapportato a un imponibile pari al valore della nuda nuda proprietà quando il coniuge superstite, ovviamente, non ha i requisiti per il beneficio prima casa (questa evenienza vanificherebbe il risparmio d’imposta ottenibile in quanto ridurrebbe in entrambi i casi le imposte ai minimi di legge).
      Nel caso di sfruttamento di questa particolare opzione in una dichiarazione presentata col Modello 4, nelle “osservazioni” del bene si riporta la dicitura: per il trasferimento del presente immobile si è tenuto conto del valore della nuda proprietà in quanto sullo stesso insiste il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 c.c.). Con la dichiarazione telematica invece va scelto uno degli otto codici per definire la particolare condizione del coniuge superstite in successione. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate è contemplato proprio un esempio del genere in cui viene espressamente dichiarato che, in casi come questi, il diritto di abitazione viene riportato nel certificato della successione al pari degli altri diritti. Inoltre sempre più uffici del Catasto consentono l’intestazione dei beni con suddivisione in nuda proprietà e diritto di abitazione (ormai la stragrande maggioranza in seguito alla richiesta del notariato.
      Mi scuso anch’io per la lunghezza della risposta ma il quesito merita una giusta trattazione.

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  • Cono SGRO'

    29 Luglio 2020 at 15:20

    Salve ho un dubbio, sto redigendo una successione nella quale fra gli allegati vorrei inserire l’accettazione espressa dell’eredità secondo l’articolo 475 c.c. facendo ricerche nel web, trovo un sacco di discussioni circa i modi ed i costi della accettazione espressa all’eredità.
    La mia domanda è, posso inserirla o l’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di successione potrebbe chiedere il pagamento di ulteriori somme per la trascrizione dell’accettazione espressa dell’eredità???
    Oppure inserendo questa autodichiarazione non vado incontro a nulla rispetto da un punto di vista economico nei confronti dell’AdE???

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      30 Luglio 2020 at 06:57

      Salve, l’accettazione espressa si riferisce alla successione in quanto tale, la dichiarazione che lei inoltra all’AdE è solo un mero adempimento fiscale. Quindi l’accettazione (allegata alla dichiarazione di successione) non comporta ulteriori aggravi economici per lei. In più, in caso di vendita successiva di qualche bene ereditato non dovrà provvedere a questo adempimento dal notaio in quanto già eseguito in precedenza. Cordiali saluti

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  • Andrea Lodi

    21 Gennaio 2021 at 13:00

    Buongiorno, ho avuto in successione come unico erede un immobile di mia madre adiacente a quello di mia proprietà, in cui sono residente. Posso avere l’agevolazione catastale come prima casa, visto che ho avviato le pratiche per unire le due unità in un’unica unità immobiliare?
    Il CAF che mi ha già presentato la dichiarazione di successione afferma che non ne avevo diritto. In caso positivo, posso presentare una nuova dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle quote versate?
    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      21 Gennaio 2021 at 14:31

      Buongiorno,
      il Suo è un tipico caso di abitazione “contigua” che nella nuova dichiarazione di successione telematica si sceglie con il codice “Z”. Tuttavia, per poter fruire dell’agevolazione “prima casa” devono sussistere determinate condizioni:

      1. l’abitazione già posseduta deve essere stata acquistata precedentemente sfruttando il beneficio “prima casa” (immobile agevolato);
      2. l’abitazione anzidetta deve possedere i requisiti tecnici adatti alla fusione con il nuovo immobile ereditato;
      3. deve impegnarsi, precisandolo nella dichiarazione o in un particolare allegato, a unire i due fabbricati in un’unica unità abitativa entro i tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione.

      Quindi, se Lei ritiene di poter rispondere positivamente a queste precondizioni, può tranquillamente procedere all’acquisizione del nuovo immobile sfruttando i benefici fiscali vigenti.
      Sperando di essere stati chiari e circonstanziati, porgiamo cordiali saluti.

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  • Mario De Napoli

    25 Gennaio 2021 at 20:29

    Buonasera, vorrei sottoporre il mio caso alla Vostra Cortese attenzione sulla possibilità di accedere alle agevolazioni prima casa sia per me oggi che per mia moglie in futuro su immobili da trasferire per successione. Premetto che con il coniuge sono in comunione legale dei beni.

    Nel 2011 a seguito della morte di mia madre, in regime comunione legale con mio padre, ho ereditato per legge la quota parte spettante della casa coniugale, unico bene immobile dell’asse ereditario. Mio padre, ricorrendone tutti i requisiti di legge, ha fatto ricorso alle agevolazioni prima casa mediante l’estensione della sua quota di proprietà su detta casa.
    Nel 2020, a seguito della morte di mio padre, noi 5 figli ereditiamo per legge la restante quota parte della casa coniugale. Io solo ho i requisiti previsti dalle agevolazioni prima casa, in quanto risiedo nel Comune XXX dove è ubicata la casa di cui ho ereditato una quota; inoltre nello stesso Comune e sull’intero territorio nazionale non possiedo altri immobili di proprietà o su cui vantare diritti reali né a titolo esclusivo o in comunione legale con il coniuge, né per quota anche in comunione legale con il coniuge.
    Con mia moglie non abbiamo mai acquistato immobili dopo il matrimonio. La quota di immobile che ho ereditato secondo l’art. 179 c.c. è un mio bene personale, quindi non appartiene al patrimonio coniugale. Suppongo che, pur facendo io oggi ricorso alle agevolazioni prima casa, non infici la possibilità futura per mia moglie, avendone i requisiti, di ricorrere a sua volta alle agevolazioni prima casa sull’immobile ubicato nel Comune YYY che erediterà dai propri genitori.
    Chiedo se tale mia supposizione sia esatta.
    Se invece non fosse corretta, mia moglie, quando erediterà dai propri genitori, non potrà godere di dette agevolazioni in quanto, a causa della comunione legale, ne ha già goduto attraverso il ricorso alle stesse da parte del proprio coniuge, anche se nel caso di specie ognuno ricorrerebbe all’agevolazione su beni personali e non in comunione legale?
    Chiedo questi chiarimenti in quanto l’attivo ereditario di mia moglie sarà molto più elevato di quello che ho ereditato io attualmente. Per cui se mia moglie, a causa dell’utilizzo da parte mia di detti benefici, perdesse la possibilità di farvi ricorso, sarebbe sicuramente opportuno che io oggi non utilizzi dette agevolazioni per non farle perdere il requisito soggettivo del non possesso sull’intero territorio nazionale neanche per quota, anche in comunione legale, di altra abitazione per la quale si è già utilizzato il beneficio prima casa.
    Grazie.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      26 Gennaio 2021 at 09:00

      Buongiorno e grazie per la puntuale descrizione che ha fornito. Con acquisti o eredità di successive quote di uno stesso bene immobile, Lei attualmente si ritrova ad essere comproprietario, insieme ai fratelli, di un bene situato nello stesso comune in cui risiede. Quest’ultimo requisito appena citato, si riferisce alla residenza che deve essere nel comune e non in quel preciso alloggio. Quindi Lei è già in regola con gli obblighi di Legge e non si ritrova ad avere nessun bene in comunione col coniuge. Così anche Sua moglie quando erediterà i propri beni non si troverà nella condizione da Lei paventata, in quanto oggi non condivide immobili agevolati con il coniuge, e sarà libera di accettarli sfruttando l’agevolazione “prima casa”.
      L’unica precisazione che resta da fare, è che Sua moglie quando erediterà i beni situati in un comune diverso, per accettarli col beneficio fiscale in parola, dovrà ricordarsi di trasferire la residenza entro i diciotto mesi successivi.

      Cordiali saluti.

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  • Laura Manteri

    29 Aprile 2021 at 12:06

    Buongiorno,
    Mi rivolgo a voi per dipanare un dubbio, in merito al quale molti consulenti fiscali/notai hanno dato pareri siscordanti.
    Il tema è: agevolazioni prima casa.
    -Attualmente possiedo UN immobile ove risiedo, acquistato SENZA agevolazioni, in quanto al momento dell’acquisto possedevo altro immobile nello stesso comune, che ora ho venduto.
    -vorrei ora acquistare un altro immobile, nello stesso comune, da mettere a reddito (contratto già in essere al quale subentrerei).
    NON avendo beneficiato di agevolazioni x l’acquisto dell’abitazione ove risiedo, potrei usufruirne ora su questo secondo immobile?
    Grazie infinite in anticipo, buon lavoro
    Laura

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      29 Aprile 2021 at 17:36

      Salve,
      purtroppo il Suo caso rientra tra quei pochi che non sono beneficiabili. Un requisito necessario, infatti, è non possedere a titolo esclusivo (interamente non in comproprietà) o in comproprietà con il coniuge, un altro immobile residenziale situato nello stesso comune. Se quello attualmente posseduto, paradossalmente, fosse stato acquistato con i benefici, Lei oggi potrebbe acquistarne un altro sfruttando l’agevolazione “prima casa” a patto, però, di vendere quello posseduto precedentemente entro un anno dal secondo acquisto.

      Potrebbe comunque, in alternativa, decidere di investire comprando un altro immobile al di fuori del Suo comune e beneficare dell’agevolazione in trattazione. In questo caso Lei rispetterebbe il requisito della novità: cioè non aver comprato un altro immobile su tutto il territorio nazionale sfruttando il beneficio “prima casa”.

      Sperando di esserLe stati di aiuto, porgiamo cordiali saluti.

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      • Laura Manteri

        3 Maggio 2021 at 10:40

        Grazie infinite! Finalmente ho fatto chiarezza! Buon lavoro. LManteri

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  • Teresa

    1 Maggio 2021 at 15:06

    Ho ereditato, con mia figlia convivente e maggiorenne, l’appartamento nel quale vivo da mio marito deceduto nel 2015. Tale appartamento è mia prima (e unica) casa. Non ho mai fatto dichiarazione di successione per gravi problemi economici. Ora ho ricevuto l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate.
    Mi è stato paventato il rischio di perdita del beneficio prima casa per le imposte ipotecaria e catastale. È vero? Rischio di pagare le due imposte per intero? Grazie.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      3 Maggio 2021 at 09:16

      Salve,
      purtroppo l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate interrompe anche i termini dell’istituto del ravvedimento operoso, che probabilmente erano già naturalmente scaduti (sei anni dal decesso del de cuius).
      Quando ciò accade, la dichiarazione di successione avviene quasi “d’ufficio” e il contribuente si vede costretto a seguire la strada ordinaria senza aver più la possibilità di sfruttare determinati benefici di legge previsti. Forse può rappresentare una consolazione il fatto che Lei e Sua figlia, adesso, state ereditando solo metà del valore dell’immobile caduto in successione, se l’altra metà Le apparteneva già in forza dell’eventuale regime di comunione dei beni che aveva con Suo marito.
      Se ciò è vero, le imposte ipotecaria e catastale dovute andranno calcolate solo su di un mezzo del valore catastale dell’immobile. Quindi le imposte effettivamente dovute ammontano al 3 per cento di questo valore appena descritto.
      Se, al momento della morte di suo marito, esistevano soldi su conti correnti o beni diversi dagli immobili ad egli intestati, su di essi non siete tenute neanche oggi al pagamento di alcuna imposta di successione fino al raggiungimento di un milione di euro di franchigia a testa.
      Sperando di essere stati d’aiuto, porgiamo cordiali saluti.

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      • teresa

        14 Maggio 2021 at 13:06

        La ringrazio per la sua risposta e mi scuso di abusare della sua disponibilità per un’ulteriore domanda relativa al regime patrimoniale che lei ha accennato nella sua risposta (che potrebbe farci dimezzare l’importo dell’accertamento).
        Io e mio marito ci siamo sposati nel 1968. Nel 1971 mio marito acquista il nostro appartamento intestandolo a sé. So che la comunione dei beni è ‘automatica’ solo dal 1975 per cui, un matrimonio contratto nel ’68 dovrebbe ricadere nel regime di separazione (salvo decisioni diverse che però, nel nostro certificato di matrimonio, non compaiono). C’è però un fatto che potrebbe – forse – cambiare la situazione: nel 1988 io e mio marito siamo andati dal notaio per fare la ‘separazione dei beni’ per necessità legate all’attività imprenditoriale di mio marito. C’è quindi una scrittura notarile che sancisce l’adozione del regime di separazione, sottendendo, secondo me, che precedentemente il matrimonio era in regime di comunione. Ciò può essere sufficiente, secondo lei, per chiedere all’agenzia delle entrate di considerarmi già proprietaria di metà appartamento e limitare la tassazione all’altra metà?
        La ringrazio ancora per la sua attenzione.

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        • Ufficio Stampa Blumatica

          14 Maggio 2021 at 15:13

          Buongiorno,
          si figuri è un piacere poterla aiutare. Solo che in base alle informazioni aggiuntive che ha riportato, è palese che l’appartamento caduto in successione era interamente intestato a suo marito. Infatti, per il periodo in cui è stato acquistato, non valeva ancora la regola introdotta dal nuovo diritto di famiglia (settembre 1975) che prevedeva il regime di comunione salvo diverse disposizioni volontarie.
          Il regime di separazione è sopraggiunto successivamente (1988), ma questo evento non poteva produrre effetti retroattivi.
          In sostanza Lei adesso ha ereditato l’intero immobile. A questo punto, per comprimere al massimo il valore ereditato e quindi l’imponibile su cui versare le imposte, deve dichiarare in qualche modo la volontà di esercitare il diritto di abitazione della casa coniugale, concesso dall’art. 540 c.c. quindi derivante dal matrimonio e non dalla successione. In quest’ultima cadrà solo il valore relativo alla nuda proprietà dell’appartamento e su tale imponibile sarà tenuta a versare le imposte.
          Sperando di essere stati utili e chiari, porgiamo cordiali saluti.

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