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Decreto e Regole Applicative: interventi incentivabili, soggetti ammessi e primi riferimenti operativi.
Il Decreto del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, ha tracciato l’impianto del nuovo Conto Termico 3.0. Con l’entrata in vigore del 25 dicembre 2025, la misura è diventata pienamente operativa.
A rendere davvero concreto il passaggio dalla norma all’applicazione sono state le Regole Applicative: il 19 dicembre 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) le ha approvate, su proposta del GSE, mettendo a disposizione il riferimento operativo che disciplina nel dettaglio la gestione delle richieste e l’istruttoria tecnico-amministrativa.
In sostanza, il decreto stabilisce “cosa” rientra nel Conto Termico, mentre le Regole Applicative chiariscono “come” procedere. Qui vengono definite, in modo pratico, le condizioni di accesso, gli interventi ammissibili, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e quella da conservare, oltre alle regole per l’erogazione degli incentivi, la gestione delle variazioni e i controlli.
Ora che il quadro è completo, emerge con forza un’esigenza: aggiornarsi rapidamente e lavorare con metodo. Tra decreto e Regole Applicative, la mole informativa è significativa (le Regole Applicative superano le 170 pagine) e non sempre immediata da tradurre in scelte operative, check documentali e passaggi corretti.
Per affrontare gli adempimenti in modo rigoroso e veloce, è essenziale affidarsi a strumenti professionali e affidabili: Blumatica Energy supporta il tecnico lungo l’intero flusso delle pratiche Conto Termico, guidando i passaggi e aiutando a strutturare correttamente la documentazione.
Ma Blumatica non è solo software: è anche aggiornamento e formazione continua. Per questo nasce questa collana di redazionali a cadenza settimanale: un percorso di approfondimento che scompone il Conto Termico 3.0 in parti operative, chiarisce i punti critici e mette i tecnici nelle condizioni di affrontare l’incentivo con consapevolezza e preparazione, trasformando la complessità normativa in un’opportunità concreta.
Interventi incentivabili
Come previsto dal Titolo II e dal Titolo III del Decreto, il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni riconducibili a due macro-categorie:
- incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo II”);
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo III”).
All’interno di ciascuna categoria, possono essere incentivati uno o più interventi tra quelli elencati nella seguente tabella:
Soggetti ammessi
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Decreto, possono accedere agli incentivi i Soggetti Ammessi (SA), ossia coloro che hanno la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare in cui viene realizzato l’intervento. La disponibilità può derivare dalla proprietà oppure da un diritto reale o personale di godimento (in tal caso si parla di Soggetti Ammessi equiparati).
Gli articoli 4 e 7 individuano, in particolare, le seguenti categorie di Soggetti Ammessi:
Pubbliche Amministrazioni (PA)
Le PA possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più interventi previsti dal Titolo II e/o dal Titolo III.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto rientrano nelle Amministrazioni Pubbliche:
- Amministrazioni ex D.Lgs. 165/2001 (art. 1, c. 2) e altri soggetti pubblici ivi richiamati (scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, Istituti autonomi case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici, aziende ed enti del Servizio sanitario, Agenzie ex D.Lgs. 300/1999, CONI,);
- Consorzi/associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001;
- Enti pubblici economici e autorità di sistema portuale;
- Ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- Cooperative sociali (L. 381/1991 e s.m.i.) iscritte negli albi regionali;
- Cooperative di abitanti (L. 164/2014) iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie;
- Società in house (D.Lgs. 175/2016, art. 2, c. 1, lett. o) quando realizzano interventi ex artt. 5 e 8 su immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti. Per completezza, si ricorda che una società è qualificabile come in house quando soddisfa cumulativamente: capitale interamente pubblico (salvo le eccezioni normative), oltre l’80% del fatturato derivante dai compiti affidati dall’ente/enti soci, controllo analogo singolo o congiunto;
- Enti dell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (L. 196/2009, art. 1, c. 3);
- Concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali.
Nella richiesta di concessione (modelli 1 e 2), la PA deve dichiarare di rientrare in una delle categorie sopra indicate e allegare, ove pertinente:
- per consorzi/associazioni: atto costitutivo e/o statuto;
- per società in house: atto costitutivo e/o statuto e documentazione che dimostri che gli interventi sono realizzati su immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;
- per concessionari: atto di concessione + documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili di enti territoriali/locali utilizzati per l’erogazione di servizi pubblici.
Soggetti privati
Rientrano tra i Soggetti Ammessi privati, ad esempio, le persone fisiche e i soggetti titolari di reddito d’impresa o reddito agrario. Possono accedere al Conto Termico per interventi realizzati su edifici appartenenti:
- all’ambito terziario, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell’Allegato 1 (di seguito riportata), per uno o più interventi del Titolo II e/o del Titolo III;
- all’ambito residenziale, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell’Allegato 1, limitatamente a uno o più interventi del Titolo III.
Enti del Terzo Settore (ETS)
Sono ETS gli enti di cui al D.Lgs. 117/2017, iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore), ricomprendenti: “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
L’assimilazione alle Pubbliche Amministrazioni e il perimetro degli interventi dipendono dal carattere economico o non economico dell’attività, così come identificata nella registrazione RUNTS:
- ETS non economici: assimilati alle PA per gli interventi del Titolo II; possono richiedere incentivi per interventi del Titolo II e del Titolo III. In questo caso l’assimilazione rileva anche per le regole su perimetro, modalità di accesso, erogazione, intensità e cumulabilità degli incentivi.
- ETS economici: assimilati alle PA per gli interventi del Titolo III; possono richiedere incentivi per interventi del Titolo III e sono tenuti anche al rispetto delle previsioni del Titolo V (disposizioni specifiche per le imprese).
Imprese
Quando il Soggetto Ammesso è un’impresa (incluse le forme aggregate e gli ETS che svolgono attività economica), le disposizioni del Decreto si applicano solo se compatibili con quelle specifiche del Titolo V. Per “impresa” si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente da forma giuridica, modalità di finanziamento e scopo di lucro; vi rientrano anche attività artigianali/individuali, aziende agricole, imprese forestali, società e associazioni che esercitano regolarmente attività economica, nonché aggregazioni (ATI, raggruppamenti impresa, consorzi, società di scopo, ecc.).
Nella richiesta di accesso all’incentivo (modello 2) l’impresa deve dichiarare la regolare iscrizione al Registro delle Imprese e, secondo l’art. 24, comma 2, non deve essere: “impresa in difficoltà” secondo la definizione UE richiamata, né destinataria di un ordine di recupero per aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea.
Semplifica l’avvio operativo al Conto Termico 3.0 con Blumatica Energy
Dopo aver chiarito il “perimetro” del Conto Termico 3.0 — Decreto, Regole Applicative, interventi del Titolo II e Titolo III e soprattutto chi può fare cosa (Soggetti Ammessi, Soggetto Responsabile, soggetti equiparati, imprese ed ETS) — emerge un punto operativo molto concreto: la maggior parte delle criticità non nasce dall’intervento in sé, ma dall’impostazione iniziale della pratica. In altre parole, tradurre correttamente il quadro normativo in una scheda-domanda coerente (ruoli, disponibilità dell’immobile, corretta categoria di intervento, modalità di accesso, allegati e documenti da conservare) è ciò che fa la differenza tra un’istruttoria lineare e una richiesta di integrazione.
Per affrontare questi adempimenti in modo rigoroso e veloce è utile affidarsi a strumenti professionali già strutturati sul flusso GSE.
Blumatica Energy è la soluzione ideale: il software, già operativo per il Conto Termico 2.0, è stato aggiornato tempestivamente al D.M. 7 agosto 2025 e alle Regole Applicative, garantendo la piena aderenza alle nuove logiche di domanda e di istruttoria. La suite ti supporta in ogni fase, guidandoti dall’analisi dello stato di fatto fino alla predisposizione della documentazione finale, con una procedura assistita che consente di calcolare con precisione l’incentivo, verificare i massimali e determinare l’importo massimo erogabile (Imax) in funzione di intervento, soggetto e modalità di accesso.
La vera forza di Blumatica, soprattutto nella fase “iniziale” descritta in questo Episodio 1, è la gestione integrata dell’intero processo in un’unica soluzione: ti aiuta a inquadrare correttamente l’intervento (Titolo II o III), a impostare ruoli e soggetti coinvolti (SA/SR, deleghe, casi particolari per PA, ETS e imprese), a passare in continuità dalla diagnosi energetica alla Relazione Tecnica ex Legge 10 e alla pratica Conto Termico, oltre a supportarti nella stima dei costi e nella tracciabilità documentale richiesta dalle Regole.
In base alla tipologia di soggetto e alla modalità di accesso, il software genera inoltre in automatico la documentazione essenziale da allegare al PortalTermico, inclusi i modelli ricorrenti:
- Modello 4 – Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato
- Modello 5 – Dichiarazione di avvio dei lavori
- Modello 6 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento
- Modello 7 – Asseverazione dell’intervento
- Modello 8 – Autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento
- Modelli 9, 10, 11, 12 e 13 – Dichiarazioni relative a contratti, spese e responsabilità
Per garantire la massima precisione anche sugli interventi più piccoli, Blumatica Energy include il “Catalogo degli apparecchi domestici (GSE)”, utile per individuare rapidamente apparecchi e sistemi ammissibili e gestire in modo sicuro i casi più frequenti.
In sintesi, Blumatica non ti aiuta solo a “compilare” una pratica: ti consente di lavorare con metodo fin dall’inquadramento normativo (interventi e soggetti ammessi), riducendo errori, incoerenze e tempi di istruttoria, e trasformando la complessità del Conto Termico 3.0 in un percorso operativo più semplice e controllabile.

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia






