
Requisiti tecnici, spese ammissibili, calcolo dell’incentivo e documentazione necessaria
INDICE
Con l’intervento III.B il Conto Termico 3.0 incentiva soluzioni “miste” in cui la pompa di calore lavora in combinazione con un generatore a combustione (caldaia a gas a condensazione o, in alternativa, caldaia a biomassa), con logiche di gestione finalizzate a massimizzare l’efficienza del sistema nel suo complesso.
Rientrano in questa famiglia sia i sistemi ibridi factory made (assemblati in fabbrica), sia i sistemi bivalenti (assemblati in campo), fino alla configurazione più “mirata” della pompa di calore add on installata in integrazione ad una caldaia a condensazione già esistente, senza obbligo di smaltimento di eventuali generatori preesistenti.
Resta fermo l’impianto generale dell’incentivo: parliamo di interventi su edifici esistenti e su impianti preesistenti, con potenza complessiva post-operam entro 2.000 kWt, e con energia termica destinata principalmente alla climatizzazione invernale (con possibilità di ACS e, in parte, altri usi ammessi, purché il riscaldamento resti prevalente).
Requisiti tecnici
Per l’ammissibilità del III.B, il fulcro non è solo la presenza dei due generatori, ma il fatto che il sistema sia governato da una regolazione “intelligente” capace di far lavorare i componenti in modo coordinato, privilegiando la pompa di calore quando è la scelta più efficiente.
Le Regole Applicative distinguono requisiti specifici per le tre configurazioni (factory made, bivalente, add on) e requisiti comuni trasversali.

Nei sistemi ibridi factory made, l’integrazione tra pompa di calore e generatore a combustione deve essere progettata dal costruttore e riconducibile a tipologie costruttive ammissibili (soluzione in unico armadio, soluzione in due unità esterna/interna, oppure due gruppi funzionali distinti ma assemblati e gestiti dal fabbricante). È inoltre richiesto che il rapporto tra la potenza utile totale in riscaldamento del gruppo a pompa di calore e la potenza utile totale del gruppo a combustione sia ≤ 0,5. In ogni caso, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici previsti per le PdC dell’Allegato 1 (coerenti con quanto visto nell’III.A, clicca qui per i dettagli, mentre le caldaie (a condensazione o biomassa) devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla Tabella 6 dell’Allegato 1.
Nei sistemi bivalenti, la pompa di calore deve soddisfare i requisiti tecnici delle PdC e deve coprire le funzioni che erano in carico al generatore sostituito (riscaldamento e, se prevista, ACS). La caldaia deve essere a gas a condensazione oppure, in alternativa, a biomassa, in entrambi i casi con rispetto dei requisiti minimi della Tabella 6. Un punto delicato riguarda la termoregolazione: negli impianti autonomi è richiesto che il sistema appartenga alle classi V, VI, VII o VIII (Comunicazione Commissione 2014/C 207/02), mentre nei centralizzati occorre un gruppo di regolazione equivalente, adatto a impianti più complessi, con logiche come controllo mandata/ritorno e rilevamento della temperatura esterna. È inoltre necessaria una dichiarazione del fabbricante della pompa di calore sulla compatibilità con il generatore secondario, con indicazione di caratteristiche minime e modelli compatibili, e deve essere presente un controllo in grado di ottimizzare l’uso preferenziale della PdC rispetto alla caldaia. Se i due apparecchi sono di fabbricanti diversi, la compatibilità e la sicurezza dell’insieme devono essere asseverate da tecnico abilitato, con relazione tecnica ai sensi del D.M. 26 giugno 2015.
La configurazione add on è una forma particolare di bivalenza: la pompa di calore si integra con una caldaia a gas a condensazione preesistente, con due vincoli molto caratterizzanti. Il primo è che la caldaia deve essere a condensazione, alimentata esclusivamente a gas, con età non superiore a 5 anni (da targa o da documentazione di messa in esercizio) e conforme ai requisiti minimi della Tabella 6. Il secondo riguarda la tipologia di pompa di calore: è ammessa aria-acqua oppure acqua-acqua; l’aria-aria è richiamata nel caso in cui l’edificio sia soggetto a vincoli architettonici. Anche qui valgono le regole sulla termoregolazione (classi V–VIII o equivalenti per centralizzati), l’obbligo di dichiarazione di compatibilità e la presenza del controllo “intelligente”; se i fabbricanti sono diversi, torna l’obbligo di asseverazione del tecnico con relazione ex D.M. 26 giugno 2015.
Leggi qui tutti gli episodi di RacConto Termico 3.0
Accanto ai requisiti specifici, restano obblighi comuni che, in istruttoria, vengono verificati con attenzione:
- l’intervento (salvo l’add on) deve configurarsi come sostituzione parziale o totale di un impianto preesistente;
- è richiesta la messa a punto ed equilibratura della distribuzione e dei sistemi di controllo;
- in generale devono essere installate valvole termostatiche o regolazione modulante su tutti i corpi scaldanti, con le eccezioni già note (non fattibilità tecnica, presenza di centralina con dispositivi modulanti, impianti a bassa temperatura < 45°C).
- per impianti centralizzati a servizio di più unità, è richiesta la contabilizzazione individuale;
- sopra i 200 kW diventano obbligatori anche i sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione annuale al GSE delle misure dell’energia termica prodotta e utilizzata.
- quando l’intervento interessa un intero edificio con impianto preesistente ≥ 200 kWt, diagnosi energetica ante-operam e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam sono obbligatori, pena decadenza.

Spese ammissibili
Per l’intervento sono ammesse le seguenti spese:
- smontaggio e dismissione, parziale o integrale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale ed ACS preesistenti, nonché i sistemi di contabilizzazione, il nuovo libretto d’impianto e gli eventuali interventi su rete di distribuzione, sistemi di trattamento acqua, dispositivi di controllo e regolazione e sistemi di emissione, oltre alle opere e sistemi di captazione per lo scambio termico con il sottosuolo.
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
Calcolo dell’incentivo
Per i sistemi ibridi e bivalenti (incluso l’add on), l’incentivo annuo è calcolato sulle caratteristiche della pompa di calore installata nel sistema, secondo la relazione:
Ia,tot = k * Ei * Ci
- Itot: incentivo annuo, erogato in 2 o 5 rate annuali costanti in funzione della potenza termica della PdC (≤ 35 kW oppure > 35 kW), oppure in un’unica soluzione se l’incentivo totale è ≤ 15.000 € (o per gli aventi diritto);
- K: è un coefficiente che tiene conto dell’effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido/bivalente e dell’efficienza complessiva del sistema; varia in funzione della tipologia di sistema e della potenza della caldaia presente nel sistema, proprio perché il grado di integrazione e la logica di gestione incidono sul contributo effettivo della pompa di calore.

- Ci: è il coefficiente di valorizzazione (€/kWht) associato alla tecnologia installata (Tabella 9 del Decreto). Se sono presenti più generatori della stessa tipologia, il coefficiente si individua sulla base della somma delle potenze dei generatori analoghi.
- Ei: è l’energia termica incentivata annua, determinata a partire dal calore prodotto e dal rendimento stagionale:
Ei = Qu * [1-1/SCOP] * kp
dove:
- SCOP: coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore, dedotto dai dati del produttori (in zona “average”);
- Qu: calore totale prodotto dall’impianto, calcolato come Prated × Quf,
dove Prated è la potenza alle condizioni standard dichiarata dal produttore e Quf è il coefficiente di utilizzo legato alla zona climatica (Tabella 8 del decreto); - Kp: coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza stagionale dichiarata e quella minima
Per le pompe di calore a gas, ai fini del calcolo, lo SCOP viene assunto pari a SPER × 2,5, dove SPER è il coefficiente di prestazione in zona “average” (in coerenza con Ecodesign) e 2,5 è il coefficiente di conversione previsto dalle Regole Ecodesign (ηs / ηs,min,Ecodesign).
Per maggiori dettagli sui valori da assumere per i coefficienti delle pompe di calore clicca qui.
Si applicano inoltre le seguenti precisazioni:
- Per imprese ed ETS economici, l’intensità è regolata anche dal Titolo V del Decreto, secondo le specificità richiamate nelle Regole Applicative (clicca qui per maggiori dettagli)
- Per interventi su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto (ovvero su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti oppure scuole ed ospedali) la percentuale incentivata della spesa ammissibile può essere pari al 100%, secondo le specificità del paragrafo 4.2 delle Regole Applicative.
Documentazione necessaria
Prima dell’invio della scheda-domanda sul Portaltermico è essenziale predisporre un set documentale completo e coerente, perché la correttezza degli allegati e la loro tracciabilità incidono direttamente sull’ammissibilità dell’istanza e sui tempi istruttori.
Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo
- Documentazione comune a tutte le tipologie di intervento.
- Sistemi ibridi factory made con gruppo a condensazione ≤ 35 kW (non a Catalogo): l’asseverazione non è obbligatoria. Se l’incentivo supera 3.500 €, occorre comunque la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti da Decreto e Regole Applicative.
- Sistemi ibridi factory made con gruppo a condensazione > 35 kW: è richiesta l’asseverazione di un tecnico abilitato (rif. par. 12.5). Inoltre, per incentivi > 3.500 €, serve anche la certificazione del produttore sul rispetto dei requisiti minimi.
- Sistemi bivalenti e pompe di calore “add on”: l’asseverazione del tecnico abilitato è richiesta sempre, indipendentemente dalla potenza, e deve attestare sia i requisiti comuni sia quelli specifici della configurazione installata. Se il sistema non è a Catalogo e l’incentivo è > 3.500 €, va allegata anche la certificazione del produttore relativa ai requisiti minimi.
- Impianti/sistemi ≥ 100 kW: va aggiunta una relazione tecnica di progetto timbrata e firmata, completa di schemi funzionali d’impianto; per soluzioni geotermiche o idrotermiche è richiesto anche lo schema di posizionamento delle sonde.
- Report fotografico in PDF (almeno 7 foto), chiaro e coerente, da cui si vedano:
- le targhe dei generatori sostituiti e dei generatori installati (per ogni unità che compone il generatore; nel caso “add on” va inclusa anche la targa del generatore coinvolto nel sistema);
- i generatori prima/dopo la sostituzione;
- la centrale termica o il locale di installazione ante-operam e post-operam (se il nuovo generatore è in un locale diverso, bisogna documentare anche il locale originario con evidenza della rimozione);
- i dispositivi/interfacce di controllo e regolazione che gestiscono il funzionamento combinato (bivalente o add on);
- le valvole termostatiche o, in alternativa, il sistema di regolazione modulante della portata.
Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
- Per interventi non a Catalogo e/o con incentivo ≤ 3.500 €: conservare certificazione del produttore e scheda tecnica del generatore (anche se incluse nella certificazione), oltre alla documentazione relativa a termoregolazione/valvole, se installate.
- Prova di corretta dismissione/smaltimento del generatore sostituito (certificato o documento equivalente, secondo il riferimento previsto dalle Regole Applicative).
- Dichiarazione di conformità dell’impianto (quando prevista) ai sensi del DM 37/08.
- Libretto di impianto/centrale aggiornato secondo normativa vigente.
- Per potenze ≥ 35 kW e < 100 kW: conservare la relazione tecnica di progetto con schemi funzionali; per geotermico/idrotermico includere anche lo schema sonde;
- Per impianti geotermici/idrotermici < 35 kW: conservare lo schema di posizionamento delle sonde.
- Per pompe di calore add on: conservare la documentazione di messa in esercizio con la relativa data di installazione (serve a dimostrare la compatibilità temporale dei requisiti richiesti alla caldaia preesistente).
- Titoli abilitativi/autorizzativi eventualmente necessari in base a normativa nazionale e locale.
- Se l’edificio ricade nei casi di ristrutturazione rilevanteIn base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie: edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Leggi richiamati dalle Regole: conservare la relazione del tecnico sulla quota d’obbligo FER ex D.Lgs. 28/11 e sulla quota dell’intervento effettivamente incentivabile. - Se l’intervento riguarda interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale del focolare ≥ 200 kW: conservare diagnosi energetica ante-operam e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam.
- Iscrizione al catasto regionale impianti, se prevista nel territorio di riferimento.
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia

