
Generatori a biomassa: requisiti tecnici, spese ammissibili, calcolo dell’incentivo e documentazione necessaria
INDICE
Con l’intervento III.C il Conto Termico 3.0 incentiva la sostituzione di generatori esistenti con impianti alimentati a biomassa, includendo anche configurazioni con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore. Il perimetro è ampio: riguarda edifici esistenti (o parti/unità immobiliari) di qualsiasi categoria catastale e, con regole dedicate, anche serre e fabbricati rurali. In alcuni casi specifici (aziende agricole e imprese forestali) l’incentivo può estendersi anche alla nuova installazione di impianti a biomassa, purché tecnicamente giustificata.
È un intervento molto “controllato” in istruttoria, perché non basta installare un generatore efficiente: occorre dimostrare sostituzione reale, corretto assetto impiantistico (regolazione, distribuzione, contabilizzazione dove prevista), utenze asservite coerenti con l’ante-operam e rispetto delle soglie ambientali (in particolare la classificazione 5 stelle). Inoltre, sono escluse le soluzioni che utilizzano la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Requisiti tecnici
Per l’accesso agli incentivi dell’intervento III.C (generatori a biomassa) le Regole Applicative impostano l’intervento come una sostituzione reale di un impianto preesistente (con eccezioni dedicate per aziende agricole e imprese forestali) e richiedono il rispetto di un set di condizioni tecniche e ambientali che, nella pratica, vanno gestite come una check-list.
I requisiti si articolano in condizioni comuni, prescrizioni ambientali e sul combustibile, e requisiti specifici per tipologia di generatore.
Condizioni comuni di ammissibilità (impianto e configurazione)
L’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’edificio (ammessi immobili di qualsiasi categoria catastale, esclusa la F). La sostituzione parziale è ammessa solo se l’impianto originario è dotato di più generatori.
Per le installazioni di maggiore taglia resta fermo il vincolo sulla potenza complessiva post-operam: la somma delle potenze dei generatori (nuovi e non sostituiti) appartenenti allo stesso impianto a valle dell’intervento deve rimanere ≤ 2.000 kWt.
È inoltre richiesto, ove applicabile, che venga effettuata la messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, così da dimostrare che l’intervento non è una semplice sostituzione “meccanica”, ma un adeguamento a regola d’arte dell’assetto impiantistico.
In linea generale, deve essere prevista l’installazione su tutti i corpi scaldanti di regolazione modulante agente sulla portata (tipicamente valvole termostatiche a bassa inerzia o soluzioni equivalenti), salvo i casi in cui la stessa risulti non applicabile o non fattibile secondo le eccezioni ammesse: quando l’installazione è inequivocabilmente non fattibile nel caso specifico (da motivare tecnicamente), quando è presente una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la temperatura ambiente (con regole specifiche sui terminali eventualmente escludibili), quando l’impianto è progettato e realizzato con temperatura media del fluido termovettore < 45°C, nonché nel caso di termocamini e stufe e degli impianti a servizio di piccole reti di teleriscaldamento, dove la logica dei terminali/valvole può non risultare pertinente.
Il nuovo generatore deve inoltre asservire le medesime utenze della configurazione ante-operam, secondo le modalità operative previste dalle Regole: è un punto frequentemente verificato in istruttoria, perché ampliamenti o cambi di servizio non coerenti possono compromettere l’inquadramento dell’intervento.
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Quando l’impianto è centralizzato a servizio di più unità immobiliari e/o edifici, devono essere installati efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, finalizzati alla ripartizione delle spese. Se la potenza termica utile è > 200 kW, oltre agli obblighi di contabilizzazione è prevista l’installazione dei sistemi necessari e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta e utilizzata per coprire i fabbisogni, secondo le modalità operative dedicate.
Per tutta la durata dell’incentivo è infine prevista almeno una manutenzione biennale obbligatoria, eseguita da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa. La manutenzione riguarda sia il generatore sia la canna fumaria, e il Soggetto Responsabile deve conservare gli originali dei certificati di manutenzione per l’intero periodo di incentivazione (anche tramite libretto d’impianto o catasti regionali informatizzati, ove disponibili).
Per gli interventi realizzati su interi edifici (con esclusione di fabbricati rurali e serre) dotati di impianto di riscaldamento con potenza nominale totale (utile) ≥ 200 kW, ai fini della richiesta dell’incentivo sono obbligatori diagnosi energetica ante-operam e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam, pena la decadenza dal riconoscimento degli incentivi.
Prescrizioni ambientali e combustibili ammessi
L’accesso agli incentivi per i generatori alimentati a biomassa è subordinato, ove applicabile, al conseguimento della certificazione ambientale di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186 (rilasciata da un organismo notificato). In caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio, è richiesto il conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore. Per aziende agricole e imprese operanti nel settore forestale, nei casi di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è comunque subordinato al conseguimento della certificazione ambientale 5 stelle.
Le biomasse utilizzabili devono rientrare tra quelle ammesse dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V e Allegato X), quindi biomasse legnose vergini e materiali assimilati non contaminati, secondo le definizioni e i limiti previsti. In funzione della tipologia di generatore, sono richieste anche specifiche certificazioni sul combustibile: ad esempio il pellet deve essere certificato secondo la UNI EN ISO 17225-2, e per legna/cippato/bricchette valgono le norme tecniche della serie UNI EN ISO 17225 pertinenti, con obblighi di tracciabilità documentale della qualità del biocombustibile (anche in fattura).
Per alcune configurazioni specifiche è previsto un ulteriore vincolo emissivo molto stringente: ad esempio, quando si sostituiscono generatori alimentati a GPL o gas naturale con caldaie a biomassa delle tipologie ammesse (caldaie), il generatore installato deve assicurare, oltre ai requisiti ordinari (inclusa la classe ambientale 5 stelle o superiore), emissioni di particolato non superiori a 1 mg/Nm³.
Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Requisiti specifici per tipologia di generatore
Per le caldaie a biomassa ≤ 500 kW sono richiesti, tra gli altri, la conformità alla UNI EN 303-5 (classe 5) attestata da organismo accreditato, un rendimento utile minimo definito in funzione della potenza (≥ 87+logPN), e l’obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato con volume minimo indicizzato alla potenza (≥ 20 dm3/kWt). Per il combustibile sono previste prescrizioni puntuali: pellet certificato (classe coerente con la certificazione del generatore) e possibilità di utilizzo di altre biomasse ammesse purché conformi alle norme di riferimento.
Per le caldaie a biomassa > 500 kW e ≤ 2.000 kW sono richiesti rendimenti elevati (≥ 92%) attestati dal produttore con indicazione del combustibile, il rispetto dei limiti emissivi certificati da laboratorio accreditato (con misure in sito) e l’obbligo di un sistema di abbattimento del particolato primario non a gravità, con disponibilità operativa almeno pari al 90% e con obbligo di conservazione dei dati di funzionamento (ore di esercizio) per eventuali controlli.
Per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna valgono requisiti di rendimento (≥ 85%) e vincoli emissivi, oltre alla conformità alle norme di prodotto applicabili (con periodo transitorio richiamato dalle Regole tra serie UNI EN 14785/13229/13240 e UNI EN 16510, a seconda della tipologia). Anche in questi casi il combustibile deve essere conforme e, dove richiesto, certificato secondo le norme tecniche pertinenti.
Casi particolari: aziende agricole, imprese forestali e serre
Per le sole aziende agricole e per le imprese operanti nel settore forestale è incentivata anche la nuova installazione (oltre alla sostituzione) di impianti a biomassa, purché installati nel rispetto dei requisiti dell’Allegato 1 del Decreto e supportati da un’asseverazione tecnica che, in relazione al fabbisogno energetico, giustifichi l’intervento. Per le serre di proprietà delle sole aziende agricole è prevista una gestione specifica che consente, in determinate condizioni, il mantenimento dei generatori a gasolio come backup, con obblighi di misura certificata e rendicontazione annuale della produzione rinnovabile secondo le modalità richieste dal GSE.

Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti spese, da riportare in fattura quando pertinenti:
- Smontaggio e dismissione dell’impianto/generatore esistente, totale o parziale, con le attività necessarie alla rimozione.
- Fornitura, trasporto e posa in opera del nuovo generatore a biomassa e delle apparecchiature connesse (componenti termici, meccanici, elettrici ed elettronici), inclusi i sistemi di comando, regolazione e controllo.
- Sistemi di contabilizzazione:
- contabilizzazione globale (quando obbligatoria),
- contabilizzazione individuale (nei casi previsti, ad esempio per impianti centralizzati con più unità/edifici).
- Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente.
- Interventi accessori sull’impianto, se necessari e direttamente collegati all’intervento: rete di distribuzione, sistemi di trattamento dell’acqua, dispositivi di controllo/regolazione, sistemi di emissione.
- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, asseverazioni e attività tecniche correlate).
Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
Calcolo dell’incentivo
Per l’intervento III.C (biomassa) l’incentivo non è una percentuale “fissa” delle fatture: viene calcolato con algoritmi dedicati che dipendono dalla tipologia di generatore installato. In tutti i casi il risultato è un incentivo annuo (rata annua), erogato poi in più annualità (o in unica soluzione nei casi previsti):
Caldaie a biomassa: Ia,tot = Pn * hr * Ci * Ce
Stufe e termocamini a pellet o legna: Ia,tot = 3,35 * ln(Pn) * hr * Ci * Ce
- Itot: incentivo annuo, erogato in 2 o 5 rate annuali costanti in funzione della potenza termica (≤ 35 kW oppure > 35 kW), oppure in un’unica soluzione se l’incentivo totale è ≤ 15.000 € (o per gli aventi diritto);
- Pn: è la potenza termica nominale del generatore;
- Ci: è il coefficiente di valorizzazione (€/kWht) associato alla tecnologia installata (Tabella 10 dell’Allegato 2 del Decreto).

hr: è il coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica (Tabella 11 dell’Allegato 2).

Ce: è il coefficiente premiante legato alle emissioni di polveri, distinto per tipologia installata (Tabelle 12 e 13 dell’Allegato 2). Per l’applicazione delle Tabelle 12 e 13, l’eventuale valore decimale ottenuto dal calcolo percentuale viene arrotondato per eccesso all’intero più vicino.

Si applicano inoltre le seguenti precisazioni:
- Se la caldaia a biomassa è installata presso centrali termiche a servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento, l’incentivo annuo calcolato (Ia,tot) è ridotto del 20%.
- Per imprese ed ETS economici, l’intensità è regolata anche dal Titolo V del Decreto, secondo le specificità richiamate nelle Regole Applicative (clicca qui per maggiori dettagli)
- Per interventi su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto (ovvero su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti oppure scuole ed ospedali) la percentuale incentivata della spesa ammissibile può essere pari al 100%, secondo le specificità del paragrafo 4.2 delle Regole Applicative.
Documentazione necessaria
Prima dell’invio della scheda-domanda sul Portaltermico è essenziale predisporre un set documentale completo e coerente, perché la correttezza degli allegati e la loro tracciabilità incidono direttamente sull’ammissibilità dell’istanza e sui tempi istruttori.
Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo
- Documentazione comune a tutte le tipologie di intervento.
- Generatori ≤ 35 kW non a Catalogo: se l’incentivo è > 3.500 €, non è obbligatoria l’asseverazione; è sufficiente una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi di Decreto e Regole Applicative, includendo anche i livelli emissivi necessari per l’eventuale coefficiente premiante.
In ogni caso, per la biomassa è richiesta la Certificazione Ambientale (D.M. 7 novembre 2017 n. 186) a prescindere dalla soglia di incentivo. - Generatori > 35 kW: asseverazione di un tecnico abilitato e, se l’incentivo è > 3.500 €, anche certificazione del produttore sul rispetto dei requisiti minimi (con indicazione dei livelli emissivi ai fini del coefficiente premiante). La Certificazione Ambientale (D.M. 186/2017) è richiesta per tutte le soglie di incentivo e, secondo il testo che hai riportato, per impianti fino a 500 kW.
- Generatori ≥ 100 kW: relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, con schemi funzionali d’impianto; per potenze > 500 kW includere anche lo schema/descrizione del sistema di abbattimento del particolato primario.
- Documentazione fotografica in PDF, coerente e leggibile, contenente almeno:
- targhe dei generatori sostituiti e installati (se mancano le targhe del generatore sostituito per apparecchi domestici installati prima dell’obbligo, manufatti artigianali o camini aperti, la foto può essere omessa e sostituita da autodichiarazione del Soggetto Responsabile con indicazione della potenza);
- foto dei generatori sostituiti e installati;
- centrale termica/locale di installazione ante-operam e post-operam;
- valvole termostatiche o sistema di regolazione modulante della portata (ove applicabile);
- vista d’insieme del sistema di accumulo termico (dove previsto);
- vista d’insieme del sistema di abbattimento del particolato primario (per caldaie > 500 kW).
- Interventi su serre (a prescindere dalla taglia): relazione tecnica di progetto timbrata e firmata con schemi funzionali; deve descrivere struttura della serra e sistema di distribuzione del calore interno.
- Serre non censite al catasto edilizio urbano ma con codice CUAA: documentazione/fascicolo aziendale da cui si evinca l’esistenza della serra.
Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
- Per interventi non a Catalogo e/o con incentivi ≤ 3.500 €: certificazione del produttore + scheda tecnica del generatore (anche come parte della certificazione), e documentazione relativa a termoregolazione/valvole se di nuova installazione.
- Smaltimento del generatore sostituito: certificato di corretto smaltimento o documento equivalente.
Se la sostituzione riguarda un camino aperto e la canna fumaria non viene riutilizzata, documentazione che attesti la chiusura permanente della canna fumaria, con foto a prova dell’intervento. - Dichiarazione di conformità dell’impianto (DM 37/08), se prevista.
- Libretto di centrale/d’impianto, secondo normativa vigente.
- Titoli autorizzativi/abilitativi richiesti dalla normativa nazionale/locale (se pertinenti).
- Certificati di manutenzione del generatore e della canna fumaria (da conservare per tutta la durata dell’incentivo).
- Per caldaie a biomassa > 500 kW e ≤ 2.000 kW:
- dati sulle ore di funzionamento del sistema di abbattimento del particolato (registrati dai sistemi di controllo);
- certificazione/laboratorio accreditato (EN ISO/IEC 17025) che attesti il rispetto dei limiti emissivi (Tabella 14) e metodi di misura (Tabella 15), se richiesto per la specifica configurazione.
- Per caldaie a biomassa ≤ 500 kW: certificazione di conformità alla UNI EN 303-5 classe 5 (ove applicabile).
- Per caldaie a biomassa > 500 kW e ≤ 2.000 kW: dichiarazione del produttore sul rendimento termico utile, con indicazione del combustibile; con risultati di prove secondo modalità riconosciute (come da testo che hai riportato).
- Per apparecchi domestici a biomassa (stufe/termocamini): certificazione di conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore.
- Documentazione specifica serra, se pertinente: eventuale contratto di locazione (se la serra non è di proprietà), con durata coerente con periodo di incentivazione + 5 anni.
- Tracciabilità biomassa/combustibile:
- fatture di acquisto biomassa (esclusa autoprodotta) con quantità coerenti con producibilità;
- per pellet certificato: documentazione fiscale con evidenza conformità UNI EN ISO 17225-2 e codici identificativi richiesti;
- per autoproduzione: autodichiarazioni/modelli previsti (es. Modello 14) e documentazione che attesti requisiti soggettivi e disponibilità di boschi/terreni, quando applicabile (IAP, imprese forestali, uso civico, ecc.).
- Se l’intervento è su interi edifici (escluse serre e fabbricati rurali) con impianto preesistente ≥ 200 kW:
diagnosi energetica ante-operam + APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam (da conservare).
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia

