
Requisiti tecnici, spese ammissibili, calcolo dell’incentivo e documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
INDICE
Con l’intervento III.G il Conto Termico 3.0 incentiva la sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti che utilizzano unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili. Si tratta di una tipologia più specialistica rispetto ad altri interventi del Titolo III, perché richiede non solo la verifica del generatore installato, ma anche una valutazione puntuale dei carichi termici ed elettrici e del risparmio di energia primaria ottenibile.
L’intervento è ammissibile su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti. Oltre alla sostituzione totale o parziale, le Regole Applicative ammettono anche la sostituzione funzionale, cioè l’installazione di una unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili presso un impianto termico esistente, senza rimuovere necessariamente il generatore già presente, purché quest’ultimo resti al servizio delle medesime utenze solo in funzione integrativa o di riserva. L’energia termica prodotta deve essere destinata alla climatizzazione degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria, potendo concorrere in parte anche alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.
Requisiti tecnici
L’accesso all’incentivo è subordinato anzitutto al corretto comportamento dell’unità di microcogenerazione in esercizio. Le Regole richiedono infatti l’assenza di dissipazioni termiche, di regolazioni della potenza elettrica, di rampe di accensione e spegnimento di lunga durata e, più in generale, di tutte quelle condizioni di funzionamento modulabile che alterino il rapporto tra energia elettrica ed energia termica prodotta. In altre parole, il sistema deve lavorare in modo coerente con la logica cogenerativa prevista dalla norma, senza ricorrere a modalità di esercizio che ne snaturino le prestazioni.
Un secondo requisito centrale riguarda il risparmio di energia primaria (PES), che deve risultare almeno pari al 10%, secondo quanto richiamato dall’Allegato IV al D.Lgs. 199/2021. A questo si aggiunge il requisito di alimentazione da fonti rinnovabili, con riferimento, a titolo esemplificativo, a biomassa, biogas e bioliquidi. Inoltre, la potenza del singolo microcogeneratore deve essere inferiore a 50 kWe.
Dal punto di vista documentale-tecnico, l’ammissione è subordinata anche alla trasmissione della certificazione del produttore, che deve attestare il rispetto dei requisiti prestazionali e delle condizioni di funzionamento richieste, nonché dell’asseverazione del tecnico abilitato, contenente la stima dei dati energetici sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES. Questo è un punto particolarmente delicato, perché per questa tipologia di intervento il GSE richiede una dimostrazione tecnica più strutturata rispetto ad altri generatori del Titolo III.
Per gli interventi realizzati sull’intero edificio, con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare, o se non applicabile di potenza nominale totale utile, maggiore o uguale a 200 kWt, la diagnosi energetica ante-operam e l’APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam sono obbligatori ai fini del riconoscimento dell’incentivo. Le Regole chiariscono inoltre che tali documenti non sono richiesti per impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Spese ammissibili
Le spese ammissibili comprendono lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, dell’impianto di climatizzazione esistente, nonché la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche e delle opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola d’arte. Sono inoltre ammissibili gli interventi di adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione e dei sistemi di emissione, oltre alle prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. L’IVA è compresa quando costituisce un costo effettivo e il trasporto rientra tra le spese ammissibili in quanto parte integrante della fornitura.
In termini operativi, questo significa che il costo incentivabile non coincide solo con il microcogeneratore, ma con tutto ciò che serve per integrare correttamente la macchina nell’impianto esistente, adeguando distribuzione, regolazione e componenti ausiliari al nuovo assetto impiantistico. Questo aspetto diventa ancora più rilevante nei casi di sostituzione funzionale, dove il nuovo microcogeneratore deve convivere con il generatore preesistente in un equilibrio impiantistico coerente e documentabile.
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Calcolo dell’incentivo
Per gli interventi di sostituzione totale, parziale o funzionale con microcogeneratori, l’incentivo si calcola secondo la formula:
Itot = %spesa · C · Pnint
nel rispetto del limite Itot ≤ Imax. L’incentivo totale viene erogato in 5 rate annuali costanti, oppure in un’unica soluzione se l’ammontare complessivo spettante è inferiore o uguale a 15.000 euro, oltre ai casi specifici previsti per gli aventi diritto.
Nel calcolo, Pnint rappresenta la potenza elettrica totale delle unità di microcogenerazione installate, espressa in kWe, mentre C è il costo specifico effettivamente sostenuto, definito dal rapporto tra la spesa sostenuta e la potenza elettrica nominale installata. Le Regole Applicative fissano per questa tecnologia una percentuale incentivata della spesa ammissibile pari al 65%, un costo massimo ammissibile di 5.000 €/kWe e un valore massimo dell’incentivo di 100.000 euro. Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile sale al 100%; per imprese ed ETS economici si applicano invece le disposizioni specifiche del Titolo V del Decreto.

Documentazione necessaria
Prima dell’invio della scheda-domanda sul PortalTermico è opportuno predisporre un fascicolo documentale completo e molto ordinato. La pratica di microcogenerazione richiede non solo la prova della sostituzione/sostituzione funzionale, ma anche la dimostrazione tecnica delle prestazioni energetiche e del PES. In questa tipologia di intervento, quindi, la documentazione ha un peso ancora più marcato rispetto ad altri generatori incentivabili.
Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo
- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- asseverazione di un tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES. In caso di installazione di più unità, il PES deve essere esplicitato per ciascuna unità installata;
- certificazione del produttore dalla quale risultino le prestazioni energetiche dell’unità di microcogenerazione e il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto. Assenza di dissipazioni termiche, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata o altre condizioni di funzionamento modulabile che alterino il rapporto energia elettrica/energia termica, per gli apparecchi non inclusi nel Catalogo;
- in caso di sostituzione funzionale, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto e contenente l’indicazione chiara del generatore preesistente non rimosso e dell’alimentazione delle medesime utenze;
- scheda tecnica del microcogeneratore;
- documentazione fotografica dell’intervento, raccolta in PDF, recante:
- le targhe dei generatori sostituiti e installati;
- i generatori sostituiti e installati;
- la centrale termica o il locale di installazione ante-operam e post-operam;
- le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante la portata.
Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
- libretto di centrale o libretto d’impianto, secondo la normativa vigente;
- dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto;
- schema termico completo dell’impianto, con evidenza degli strumenti di misura per la determinazione dell’energia termica utile cogenerata e dell’energia di alimentazione in ingresso all’unità. Sono comprese sonde di pressione e temperatura, nonché del sistema di adduzione del combustibile;
- schema elettrico completo dell’impianto con evidenza degli strumenti di misura per la determinazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- denuncia e licenza di officina elettrica, ove richiesta dalla normativa vigente;
- certificato di corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente, in caso di sostituzione totale o parziale;
- documentazione attestante l’iscrizione dell’impianto installato al catasto regionale, ove presente;
- codice CENSIMP dell’impianto di cogenerazione, ove presente.
Blumatica Energy: più controllo anche nelle pratiche di microcogenerazione
Nel caso dell’intervento III.G, la pratica non si esaurisce nella sola installazione del generatore. I punti davvero sensibili sono la corretta impostazione della sostituzione totale, parziale o funzionale, la stima dei carichi termici ed elettrici, la quantificazione del PES, la coerenza tra schemi impiantistici, certificazioni del produttore e asseverazione tecnica, oltre alla completezza della documentazione da presentare al GSE. Proprio per questo, Blumatica Energy è particolarmente utile anche nelle pratiche di microcogenerazione, perché consente di governare l’intero iter in modo ordinato, riducendo il rischio di incoerenze tecniche e documentali che potrebbero rallentare l’istruttoria.
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia

