Guida Rapida Conto Termico 3.0 – Episodio 3: modalità di accesso, quantificazione ed erogazione degli incentivi

redazionale
Nel Conto Termico 3.0, procedure e tempistiche sono decisive quanto la qualità tecnica degli interventi. Accesso diretto, prenotazione e richiesta preliminare seguono regole diverse per PA, imprese ed ETS, con vincoli stringenti su date, pagamenti, intensità e cumulabilità. Una gestione corretta del percorso amministrativo è fondamentale per evitare inammissibilità e ritardi nell’erogazione degli incentivi.

Accesso diretto e tramite prenotazione, prenotazione per PA/ETS, intensità, modalità di erogazione e cumulabilità degli interventi.

Una pratica Conto Termico 3.0 ben impostata non dipende solo dalla corretta scelta degli interventi o dalla qualità degli elaborati tecnici: spesso la differenza la fanno procedura, tempistiche e “percorso” amministrativo.

Le Regole Applicative chiariscono che l’accesso agli incentivi può avvenire tramite accesso diretto oppure prenotazione (art. 14 del Decreto). A questi si aggiunge, per imprese ed ETS economici, un passaggio preliminare obbligatorio: la richiesta preliminare (Titolo V, art. 25, comma 3), da trasmettere prima dell’avvio dei lavori.

Di seguito ricostruiamo l’impianto operativo: come scegliere la procedura corretta, quali condizioni e documenti servono, e quali sono i punti chiave su intensità dell’incentivo, modalità di erogazione e cumulabilità.

 

Accesso diretto

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto, l’accesso diretto è la modalità ordinaria: a intervento concluso, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta attraverso l’apposita sezione del Portaltermico, redatta secondo il Modello 1 (Allegato 2 delle Regole Applicative). La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, a pena di inammissibilità. 

Le quattro fasi per ricevere gli incentivi del Conto Termico 3.0

Per data di conclusione dell’intervento si intende (come indicato all’art. 2, c. 1, lett. h) la data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all’intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l’intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento.

Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni pubbliche, per data di conclusione dell’intervento è da intendersi:

  • la data di collaudo (ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 36/2023) o la data del certificato di regolare esecuzione (ai sensi dell’art. 50, c. 7 e dell’allegato II.14, e dell’art. 28 del D. Lgs. 36/2023), in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della richiesta di concessione d’incentivo;
  • in caso di appalto riferito ad una pluralità d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo.

Sulle Regole operative è inoltre precisato che in caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dell’ultimo intervento. Per l’intervento II.H, qualora l’impianto fotovoltaico risulti, al momento dell’invio della richiesta, installato e in fase di connessione alla rete, la data di conclusione dei lavori è assunta come quella di ultimazione dell’intervento combinato di installazione della pompa di calore elettrica.

La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento. Ai fini dell’individuazione della data di conclusione (e del relativo controllo dei 120 giorni), non rilevano: le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lett. i) e all’art. 9, comma 1, lett. c) (incluse diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando previste dal Decreto) e la fornitura/posa di componenti non necessari per il primo avvio e il mantenimento in esercizio dell’impianto (ad es. valvole termostatiche, contabilizzatori, ecc.), né i relativi pagamenti.

Esclusivamente per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti oltre i 120 giorni antecedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per l’intervento. In tal caso, il Soggetto Responsabile deve trasmettere idonea documentazione attestante la dilazione; il GSE valuta la documentazione e l’eventuale ammissibilità dell’ultimo pagamento ai fini della verifica del rispetto dei termini previsti dall’art. 14, comma 2, per la trasmissione della richiesta di concessione dell’incentivo.

Infine, la data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente indicata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori (obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005), oppure tramite dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi previsti dalle Regole Applicative.

Leggi qui tutti gli episodi di RacConto Termico 3.0

 

Accesso tramite prenotazione

L’accesso tramite prenotazione (art. 14, comma 2, lett. b) è riservato alle Pubbliche Amministrazioni individuate dagli artt. 4, comma 1, lett. a) e 7, comma 1, lett. a) del Decreto e agli ETS, per interventi non ancora avviati o in corso

In questo caso la scheda-domanda è trasmessa tramite Portaltermico secondo il Modello 2 (Allegato 2), purché ricorra una delle condizioni previste dalle Regole Applicative: 

  1. presenza di diagnosi energetica e atto amministrativo di impegno all’esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi (con deroga, per edifici colpiti da calamità naturali, mediante invio del progetto esecutivo); 
  2. presenza di EPC (contratto di prestazione energetica) stipulato con una ESCO qualificata come Soggetto Responsabile; 
  3. presenza di un contratto (EPC o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica) da cui desumere le spese ammissibili, oppure di un contratto di PPP (solo per le PA); 
  4. presenza di un atto amministrativo di assegnazione dei lavori con verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei lavori secondo il D.Lgs. 36/2023; in tal caso, la richiesta può essere presentata anche successivamente all’avvio dei lavori.

Per gli ETS valgono le stesse condizioni previste per la PA, con specificazioni documentali: 

  • per il punto i), oltre alla diagnosi energetica, dovrà essere trasmessa la delibera dell’organo competente in relazione alla tipologia di intervento e in conformità con lo statuto dell‘ETS (a titolo esemplificativo: il verbale di delibera dell’assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell’ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, del comitato direttivo, etc.) attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto; 
  • oltre alla documentazione prevista al punto iv), l’ETS potrà trasmettere qualsiasi atto o delibera dell’organo competente idonea ad attestare la consegna dei lavori all’impresa esecutrice. 

 

La Pubblica Amministrazione o l’ETS può trasmettere la richiesta di prenotazione degli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o tramite una ESCo e gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13 comma 1 del Decreto che agiscono per loro conto in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Decreto.

Fasi di richiesta e ottenimento del credito Conto Termico 3.0 tramite prenotazione

Nello schema che segue sono elencati i Soggetti Ammessi e i Soggetti Responsabili cui è consentito, nel rispetto delle fattispecie previste dall’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, presentare la richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione.

Soggetto responsabile, soggetto ammesso e casi in cui è consentita la prenotazione Conto Termico 3.0
Tabella 10 – Requisiti per l’accesso al Conto Termico tramite prenotazioni consentite

 

Imprese ed ETS economici

Per le imprese ed ETS economici, invece, sono previste specifiche disposizioni.

Ai sensi del Titolo V e dell’art. 25, comma 3 del Decreto, è obbligatoria, prima dell’avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità dell’istanza.

L’avvio lavori è individuato dalla data di inizio lavori dichiarata nella comunicazione all’Amministrazione competente (se prevista) oppure dalla data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento (a seconda di quale si verifichi prima). 

NOTA: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell’intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l’accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.

La richiesta preliminare è trasmessa dal Soggetto Responsabile tramite Portaltermico in conformità al Modello 4, indicando dati dimensionali dell’impresa, descrizione e ubicazione del progetto, quadro economico delle spese ammissibili/non ammissibili e tipologia/importo del finanziamento pubblico necessario. 

Imprese e ETS: fasi di richiesta ed erogazione credito Conto Termico 3.0

La richiesta preliminare deve essere trasmessa anche da ESCO, CER e configurazioni di autoconsumo che agiscono come Soggetto Responsabile per conto di Soggetti Ammessi che siano imprese o ETS economici; in caso di modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare, è necessaria una nuova richiesta preliminare (a lavori non avviati), previa funzionalità di annullamento della precedente sul portale.

 

Intensità degli incentivi

Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Decreto, l’incentivo è determinato in funzione delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali per unità di superficie/potenza, della producibilità degli impianti e dei livelli massimi riconoscibili, con un limite generale pari al 65% delle spese ammissibili sostenute.

L’art. 11, comma 2 del Decreto prevede che, nei seguenti casi, l’incentivo può essere riconosciuto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili (fermi restando massimali e producibilità degli impianti):

  • interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale. 
  • interventi previsti all’art. 48-ter del D.L. 104/2020 (conv. mod. dalla L. 126/2020 e ss.mm.ii.), ovvero realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale. 

Per i Comuni fino a 15.000 abitanti, ai fini del riconoscimento del 100% è richiesta documentazione dedicata:

  • una dichiarazione, redatta in conformità ai modelli 1 e 2, attestante il rispetto della soglia di abitanti prevista;
  • la visura catastale dell’edificio di proprietà comunale;
  • se pertinente, il titolo da cui risulti che il terzo utilizza l’immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione; l’accordo per la gestione dell’attività di interesse generale; il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), ecc.. 

Fermo restando il rispetto delle percentuali massime di incentivazione del 65% o del 100% sopra richiamate, è inoltre prevista una maggiorazione del 10% dell’incentivo per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a)–f) realizzati con componenti prodotti nell’Unione Europea, oltre a specifiche maggiorazioni per l’intervento fotovoltaico (all’art. 5, comma 1, lett. h) secondo le modalità dell’Allegato 2 (iscrizione al “Registro delle tecnologie per il fotovoltaico”). 

Per i requisiti e le modalità di accesso alla maggiorazione del 10% dell’incentivo spettante per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto, realizzati con componenti prodotti nell’Unione Europea, si rinvia all’Allegato 4 delle presenti Regole, che potrà essere soggetto a eventuali successivi aggiornamenti da parte del GSE. 

In tale ambito, si precisa inoltre che il Soggetto Responsabile deve attestare, in fase di trasmissione della richiesta di concessione dell’incentivo, l’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea/iscrizione al “registro delle tecnologie per il fotovoltaico”. 

Il Soggetto Responsabile deve attestare tali condizioni in fase di richiesta; per le prenotazioni, la maggiorazione è rendicontata in fase di saldo a conclusione lavori. Per algoritmi e calcolo puntuale dell’incentivo (e delle maggiorazioni) si rinvia agli Allegati e ai paragrafi dedicati ai singoli interventi nelle Regole Applicative, i quali saranno trattati nei prossimi redazionali.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO o un altro soggetto abilitato previsto dall’art. 13 del Decreto, l’intensità dell’incentivo viene determinata sulla base della natura del Soggetto Ammesso. 

Nell’allegato 3 delle presenti Regole Applicative, si riepilogano integralmente le disposizioni di cui sopra.

 

Intensità degli incentivi per le imprese

Per le imprese (incluse le forme aggregate e gli ETS economici) trovano applicazione le disposizioni del Titolo V e, in particolare, l’art. 27 del Decreto, che disciplina intensità e limiti. Le intensità sono differenziate tra interventi di efficientamento energetico (Titolo II) e interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), oltre che in funzione della dimensione dell’impresa e di eventuali premialità, fermo restando il limite massimo del 65% dei costi ammissibili dichiarati. L’IVA non rientra nel calcolo dell’intensità e dei costi ammissibili.

Per gli interventi del Titolo II, l’intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile (o 30% in caso di multi-intervento). Tali percentuali possono essere incrementate:

  • del 20 % in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
  • del 15% in caso di interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
  • del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all’investimento. 

Per gli interventi di produzione da fonti rinnovabile di cui al Titolo III, l’intensità degli incentivi non può superare il 45% dei costi ammissibili, fatti salvi gli incrementi del 20%, in caso di interventi realizzati da piccole imprese, e del 10%, in caso di interventi realizzati da medie imprese. 

Percentuali di credito in base agli interventi Conto Termico 3.0

Erogazione degli incentivi

Gli incentivi sono erogati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto, coincidente con la comunicazione di ammissione agli incentivi da parte del GSE.

Per importi fino a 15.000 €, l’erogazione avviene in un’unica rata. Oltre tale soglia, l’incentivo è corrisposto in rate annuali costanti per la durata indicata dal Decreto; in caso di multi-intervento, il numero delle rate è individuato quale valore massimo tra i valori delle rate dei singoli interventi, distribuendo equamente tra esse la somma dell’incentivo totale spettante.

Per le PA ed ETS, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche oltre i 15.000 € quando optino per l’accesso diretto.

Per gli ETS economici, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € è possibile esclusivamente per gli interventi del Titolo III.; in caso di multi-intervento con combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell’ambito terziario) e del Titolo III, l’erogazione di incentivi di importo superiore a 15.000 € è effettuata con multi-rata e uniformata alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II. 

In caso di prenotazione, il GSE impegna un importo massimo riconoscibile a preventivo, che può essere rimodulato in esito alle verifiche istruttorie. L’erogazione può avvenire mediante rata di acconto (su comunicazione di avvio lavori), eventuale rata intermedia (al raggiungimento del 50% delle spese ammissibili previste) e rata di saldo (a conclusione lavori, con invio dell’istanza di accesso diretto “post prenotazione”). Le Regole Applicative disciplinano le percentuali e i criteri di calcolo delle rate e prevedono, in alcune fattispecie contrattuali, la possibilità che PA/ETS richiedano l’erogazione delle somme prenotate, anche parzialmente, alla ESCO firmataria del contratto sotto propria responsabilità. Quando la PA si avvale di ESCO o di altro soggetto abilitato, è richiesta una formale obbligazione solidale a garanzia degli importi in acconto e dell’eventuale rata intermedia, secondo modello GSE.

Tutti gli interventi possibili Conto Termico 3.0

 

Cumulabilità

ll cumulo tra agevolazioni si realizza quando le misure sono riferite al medesimo investimento e ai medesimi costi (spese ammissibili). Ai sensi dell’art. 17 del Decreto, in via generale non possono essere riconosciuti gli incentivi Conto Termico per interventi già beneficiari di altri incentivi statali, fatti salvi fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse; per incentivo statale si intende qualsiasi contributo erogato direttamente da un’Amministrazione centrale.

Limitatamente agli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e dalla stessa utilizzati, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, entro il limite di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Con riferimento alle CER e alle configurazioni di autoconsumo, il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia del DM 414/2023 (DM CACER) è ammesso nei limiti delle intensità previste dalle rispettive discipline, in particolare quelle richiamate dall’art. 6 del DM CACER.

Per gli incentivi alle imprese si applicano le previsioni dell’art. 27 del Decreto: gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato sui medesimi costi ammissibili nei limiti delle intensità stabilite dalla disciplina. Per ESCO, PPP e CER/configurazioni di autoconsumo, si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano. In sede di istanza, il Soggetto Responsabile deve dichiarare eventuali ulteriori incentivi pubblici; per le imprese, è richiesta anche l’indicazione dei codici COR registrati su RNA e SIAN, mentre il GSE verifica il rispetto dei limiti anche mediante consultazione di tali registri.

 

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Nel perimetro operativo chiarito in questo Episodio 3, la riuscita di una pratica Conto Termico 3.0 dipende spesso da scelte e adempimenti “procedurali” più che dal singolo elaborato tecnico: selezionare correttamente accesso diretto o prenotazione, gestire le scadenze (in particolare l’invio entro 90 giorni dalla conclusione), individuare in modo univoco la data di conclusione dell’intervento (con le regole specifiche per PA, multi-interventi e casi particolari), verificare la coerenza tra pagamenti e fine lavori (incluso il vincolo dei 120 giorni rispetto all’ultimo pagamento, con le eccezioni previste), applicare correttamente intensità e maggiorazioni, scegliere erogazione in unica soluzione o rate (soglia 15.000 € e casistiche dedicate), e gestire la cumulabilità senza generare incompatibilità o dichiarazioni incomplete. 

In questo contesto, Blumatica Energy ti consente di trasformare questi passaggi in un flusso guidato e controllato: la suite (già operativa sul Conto Termico 2.0) è stata aggiornata tempestivamente al D.M. 7 agosto 2025 e alle Regole Applicative, supportandoti dallo stato di fatto fino alla documentazione finale, con una procedura assistita che ti aiuta a impostare correttamente il “percorso” della pratica (diretto/prenotazione e, per imprese ed ETS economici, gestione dell’adempimento preliminare prima dell’avvio), calcolare l’incentivo nel rispetto di massimali e algoritmi, stimare i costi e strutturare un set documentale coerente con quanto richiesto in istruttoria.

 

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La forza di Blumatica è la gestione integrata dell’intero processo in un’unica soluzione: diagnosi energetica, redazione della Relazione Tecnica ex Legge 10, stima economica e pratica Conto Termico, con generazione automatica degli allegati in funzione della tipologia di soggetto e della modalità di accesso. In particolare, il software predispone i modelli essenziali da allegare al PortalTermico, tra cui:

  • Modello 4 – Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato
  • Modello 5 – Dichiarazione di avvio dei lavori
  • Modello 6 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento
  • Modello 7 – Asseverazione dell’intervento
  • Modello 8 – Autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento
  • Modelli 9, 10, 11, 12 e 13 – dichiarazioni su contratti, spese e responsabilità

Per aumentare ulteriormente precisione e rapidità, Blumatica Energy integra anche il Catalogo degli apparecchi domestici (GSE), utile per gestire con sicurezza anche gli interventi di minore dimensione. In questo modo riduci il rischio di errori tipici dell’Episodio 3 (scelte procedurali, tempistiche, erogazione e cumulabilità) e accorci i tempi di istruttoria, lavorando con un impianto documentale completo, tracciabile e coerente con le Regole.

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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


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