
Requisiti generali degli interventi, vincoli per imprese ed ETS economici e obblighi su diagnosi ed APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi
INDICE
- Requisiti generali di ammissibilità
- Documentazione: cosa allegare e cosa conservare
- Reiterazione degli interventi: cosa si può ripetere e quando
- Imprese ed ETS economici: requisiti aggiuntivi e vincoli (Titolo V)
- Diagnosi energetica e APE: quando sono obbligatori e come sono incentivati
- Blumatica Energy: requisiti, diagnosi/APE e pratica Conto Termico 3.0
Prima di entrare nei requisiti e nelle regole dei singoli interventi, conviene fissare i paletti generali di ammissibilità: sono quelli che, se trascurati, determinano rigetti, richieste di integrazione o tempi istruttori più lunghi. In questa puntata sintetizziamo le condizioni “minime” richieste dalle Regole Applicative, le regole sulla reiterazione degli interventi, le specificità per imprese ed ETS economici (Titolo V) e un focus operativo su diagnosi energetica e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi: quando sono obbligatori, chi può redigerli e come sono incentivati.
Requisiti generali di ammissibilità
Ai fini dell’accesso agli incentivi, valgono alcuni requisiti di base:
- Domanda e responsabilità del Soggetto Responsabile (SR)
La richiesta d’incentivo deve essere inviata dal Soggetto Responsabile, che è responsabile della veridicità, completezza e conformità delle dichiarazioni rese e che ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi.
- Disponibilità dell’immobile in capo al Soggetto Ammesso (SA)
L’edificio o l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere in proprietà o nella disponibilità dei Soggetti Ammessi agli incentivi.
- Edificio esistente, iscritto al catasto e con impianto di climatizzazione invernale funzionante
Gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) e del Titolo III (produzione di energia termica da FER e sistemi ad alta efficienza) devono essere realizzati su edifici esistenti/parti di edifici esistenti/unità immobiliari esistenti, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell’istanza.
Sono esclusi gli edifici in costruzione (categoria F). È inoltre richiesto che l’immobile sia dotato di impianto di climatizzazione invernale funzionante.
- Requisiti specifici per gli interventi del Titolo III (FER e alta efficienza)
Gli interventi del Titolo III devono essere realizzati rispettando, in sintesi:
- utilizzo di apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, correttamente dimensionati rispetto ai fabbisogni e conformi alla normativa tecnica di settore;
- registrazione dell’impianto post-operam presso i catasti regionali pertinenti, ove presenti;
- sostituzione dell’impianto preesistente, salvo deroghe previste (ad esempio: III.B in caso di pompa di calore “add on”, III.D per solare termico e casi di sostituzione funzionale per III.G).
Leggi qui tutti gli episodi di RacConto Termico 3.0
Documentazione: cosa allegare e cosa conservare
Il Soggetto Responsabile predispone la documentazione e:
- allega alla richiesta sul Portaltermico (in PDF) i documenti richiesti dalle Regole Applicative;
- conserva in originale tutta la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata.
Le Regole Applicative, come dettaglieremo anche nei prossimi redazionali, precisano, per ciascun intervento, l’elenco puntuale dei documenti da allegare alla scheda-domanda e di quelli da conservare.
Il GSE può richiedere copia dei documenti in qualsiasi momento dell’istruttoria; in caso di verifica in situ, la documentazione deve essere esibita in originale.
Reiterazione degli interventi: cosa si può ripetere e quando
- Titolo III (FER e alta efficienza): “stop” di 1 anno sulla stessa tipologia
Non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia (compresi potenziamenti) nello stesso edificio/unità immobiliare/fabbricato rurale/serra (pertinenze incluse) per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo all’ultimo intervento incentivato.
Inoltre, non sono ammissibili più richieste sullo stesso componente o impianto sostituito per cui sia già stato riconosciuto un incentivo.
- Titolo II (efficienza energetica): richieste anche in momenti diversi
È possibile presentare, anche in momenti diversi, più richieste per lo stesso edificio/unità immobiliare e per la stessa tipologia di intervento, nel rispetto dei massimali di spesa complessiva previsti per quella tipologia.
Imprese ed ETS economici: requisiti aggiuntivi e vincoli (Titolo V)
Per imprese ed ETS economici si applicano ulteriori regole, tra cui:
- Richiesta preliminare obbligatoria
Prima dell’avvio dei lavori è obbligatoria la richiesta preliminare (Titolo V), pena l’inammissibilità.
- Efficienza (Titolo II) su edifici del terziario: riduzione di energia primaria
Per l’accesso agli incentivi del Titolo II su edifici del settore terziario, le imprese/ETS economici devono garantire una riduzione di energia primaria rispetto alla situazione pre-intervento pari al:
- 10% in caso di intervento singolo;
- 20% in caso di multi-intervento, inteso sia come due o più interventi del Titolo II, sia come interventi intrinsecamente combinati, es. II.D (edifici NZEBTrasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento 1.E - art. 4, comma 1, lettera e) L’intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB): l’intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Soggetti che possono richiedere l’incentivo Le Amministrazioni Pubbliche direttamente o indirettamente tramite una ESCo, sugli edifici di proprietà della PA.... Leggi), II.G (installazioni colonnine di ricarica con PdC elettrica) o II.H (installazione impianto fotovoltaico con PdC elettrica).
Il requisito si dimostra con APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi ante-operam e post-operam, verificando la riduzione dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile.
- Vincolo su combustibili fossili (imprese/ETS economici)
Non sono ammessi interventi che prevedano l’installazione di apparecchiature alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Conseguentemente, non sono incentivabili pompe di calore a gas o sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.
Diagnosi energetica e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi: quando sono obbligatori e come sono incentivati
Le Regole Applicative prevedono casi in cui diagnosi energetica ante e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam sono obbligatori per il riconoscimento degli incentivi, tra cui:
- II.A (isolamento superfici opache);
- II.D (trasformazione in NZEBTrasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento 1.E - art. 4, comma 1, lettera e) L’intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB): l’intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Soggetti che possono richiedere l’incentivo Le Amministrazioni Pubbliche direttamente o indirettamente tramite una ESCo, sugli edifici di proprietà della PA.... Leggi);
- Per i seguenti Interventi realizzati sull’intero edificio con impianto di riscaldamento di potenza totale nominale maggiore o uguale a 200 kW:
- II.B (sostituzione infissi);
- II.C (installazione schermature);
- Tutti gli interventi del Titolo III
Inoltre, per le imprese e gli ETS economici, in applicazione del Titolo V del Decreto, è obbligatoria la redazione e la trasmissione dell’APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi ante-operam e dell’APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam. Tali documenti sono necessari per verificare la riduzione della domanda di energia primaria rispetto alla configurazione ante-operam e costituiscono condizione di accesso agli incentivi per gli interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nelle categorie catastali dell’ambito terziario.
Le diagnosi energetiche devono essere predisposte da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato ai sensi della UNI CEI 11339, oppure da una ESCo certificata ai sensi della UNI CEI 11352. Devono inoltre rispettare le spese sostenute per la diagnosi energetica e per gli attestati di prestazione energetica (APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi), quando richiesti obbligatoriamente dal Decreto per l’accesso agli incentivi, sono riconosciute con le seguenti aliquote:
- 100% della spesa per Amministrazioni Pubbliche ed Enti del Terzo Settore, nonché per ESCO e altri soggetti abilitati che operano per loro conto;
- 50% della spesa per Soggetti privati, Cooperative di abitanti e Cooperative sociali.
Per le grandi imprese (incluse le forme di ETS economici che rientrino in tale dimensione), il costo della diagnosi energetica e dell’APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi post-operam non è considerato spesa ammissibile, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Decreto.
Il riconoscimento dell’incentivo è comunque soggetto a massimali: sono previsti un valore massimo incentivabile e un costo unitario massimo, determinati in funzione della destinazione d’uso e della superficie utile dell’immobile.
Tabella 21 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025
È inoltre importante evidenziare che l’incentivo specifico per diagnosi e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi, quando obbligatori, non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo dell’intervento ai fini del limite massimo erogabile (Imax): si tratta di una voce incentivata a parte.
Viceversa, nei casi in cui diagnosi e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi non siano obbligatori, le relative spese professionali possono rientrare tra le spese ammissibili previste dagli artt. 6 e 9 del Decreto, concorrendo quindi al calcolo dell’incentivo dell’intervento.
Per Pubbliche Amministrazioni ed ETS non economici, il Decreto prevede inoltre la possibilità di richiedere al GSE un contributo anticipato a copertura delle spese per la redazione della diagnosi energetica, anche se finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati in diagnosi (art. 15, comma 6). La richiesta avviene tramite Portaltermico con apposita istanza (“Richiesta di Contributo Anticipato – RCA”, Modello 3 – Allegato 2), prima della presentazione di una domanda di accesso al Conto Termico per il medesimo edificio.
L’accesso al contributo è subordinato a condizioni precise: la diagnosi deve essere redatta da EGE e/o ESCO secondo i requisiti previsti e deve contenere almeno un intervento del Titolo II o del Titolo III per il quale, una volta programmato o realizzato, sarà inviata la successiva istanza in prenotazione o accesso diretto. A pena di inammissibilità, non è possibile presentare più di una RCA per lo stesso edificio prima di aver trasmesso una richiesta di accesso al Conto Termico; inoltre, l’ammissione è limitata a tre richieste annue per tipologia di Soggetto Ammesso (elevate a cinque per Comuni con oltre 30.000 abitanti, Province, Regioni e Amministrazioni centrali), e resta comunque subordinata al contingente di risorse disponibile.
Il procedimento si articola in tre fasi con erogazioni in acconto e saldo:
- Fase 1 – richiesta RCA: invio dell’istanza con i dati dell’edificio e un preventivo di spesa, allegando documento d’identità del Soggetto Responsabile ed eventuale delega; in caso di accoglimento, viene riconosciuto un massimale prenotato e si eroga un acconto pari al 50%.
- Fase 2 – invio diagnosi e consuntivazione: entro 12 mesi dall’accettazione della RCA, trasmissione della diagnosi e della documentazione contabile (fatture e mandati di pagamento) per consuntivare le spese; in assenza di riscontro o in caso di difformità, è previsto il rigetto e il recupero dell’acconto.
- Fase 3 – invio istanza Conto Termico: trasmissione della richiesta di incentivo per la realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi (in prenotazione o accesso diretto, a seconda del caso), indicando il codice identificativo della RCA; il saldo del restante 50% è erogato a conclusione del relativo iter (in caso di prenotazione, il saldo è riconosciuto dopo l’istanza in accesso diretto “post prenotazione”).
Infine, è importante evidenziare che, in presenza di contributo anticipato, la spesa sostenuta per la diagnosi energetica non può essere conteggiata tra le spese ammissibili nella successiva richiesta di incentivo per gli interventi realizzati sul medesimo edificio, né per eventuali ulteriori richieste relative ad interventi successivi ricompresi nella diagnosi.
Blumatica Energy: requisiti, diagnosi/APE e pratica Conto Termico 3.0
Nel quadro delineato in questo Episodio 4, diventa evidente che molte criticità del Conto Termico 3.0 non nascono dal singolo intervento, ma dal rispetto dei requisiti generali di ammissibilità e dei vincoli trasversali: corretta individuazione di SA e SR, disponibilità dell’immobile, requisito di edificio esistente iscritto al catasto e dotato di impianto di climatizzazione invernale funzionante, gestione della documentazione da allegare e da conservare (con obbligo di conservazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi), attenzione alla reiterazione degli interventi (stop di 1 anno per la stessa tipologia nel Titolo III), e – soprattutto – presidio delle regole dedicate a imprese ed ETS economici (Titolo V), come richiesta preliminare obbligatoria, riduzione della domanda di energia primaria (10%/20% nel terziario) e vincoli su apparecchiature alimentate a combustibili fossili. A questi si aggiunge il tema più “sensibile” in istruttoria: Diagnosi energetica e APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi, quando obbligatori, chi può redigerli (EGE/ESCo certificati), come vengono incentivati (100% o 50% a seconda del soggetto), e come gestire correttamente massimali e casi particolari (grandi imprese, RCA per PA/ETS, non cumulabilità della diagnosi se già coperta da contributo anticipato).
Per governare questi paletti in modo rigoroso e veloce, è strategico lavorare con strumenti che non si limitino al calcolo, ma che ti guidino nella conformità procedurale e documentale.
La suite Blumatica Energy è la soluzione ideale: il software, già operativo per il Conto Termico 2.0, è stato aggiornato tempestivamente al D.M. 7 agosto 2025 e alle Regole Applicative, garantendo piena coerenza con le nuove condizioni di accesso. La suite ti supporta in ogni fase del progetto, guidandoti dall’analisi dello stato di fatto fino alla documentazione finale: attraverso una procedura assistita puoi impostare correttamente diagnosi e verifiche energetiche, predisporre gli elaborati richiesti e calcolare con precisione l’ammontare dell’incentivo, nel rispetto di requisiti, massimali e casistiche (incluse quelle specifiche del Titolo V).
La vera forza di Blumatica risiede nella capacità di gestire l’intero processo in un’unica soluzione: ti aiuta a scegliere gli interventi più convenienti, a passare in modo fluido dalla diagnosi energetica alla redazione della Relazione Tecnica ex Legge 10 e alla pratica per il Conto Termico, e ti supporta nella stima accurata dei costi e nella strutturazione di un fascicolo coerente con quanto richiesto dal GSE (allegati in domanda e documenti da conservare). Inoltre, in base alla tipologia di soggetto e alla modalità di accesso, il software genera in automatico la documentazione essenziale da allegare al PortalTermico, inclusi i modelli:
- Modello 4 – Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato
- Modello 5 – Dichiarazione di avvio dei lavori
- Modello 6 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento
- Modello 7 – Asseverazione dell’intervento
- Modello 8 – Autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento
- Modelli 9, 10, 11, 12 e 13 per la dichiarazione dei contratti, delle spese e delle responsabilità
Per garantire la massima precisione anche nei casi più “operativi”, il software include il Catalogo degli apparecchi domestici (GSE), una risorsa utile per gestire rapidamente gli interventi di minore dimensione e ridurre il rischio di errori formali o incoerenze tecniche. In sintesi, Blumatica Energy ti consente di trasformare i requisiti generali (e gli obblighi su diagnosi/APE) da potenziale causa di rigetto a una checklist guidata e controllata, riducendo al minimo integrazioni e rallentamenti in istruttoria.
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia



