Scopriamo le novità introdotte dal Decreto RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”) ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
Scopriamo insieme i dettagli del decreto, soffermandoci in particolar modo sugli aspetti che riguardano il calcolo e le verifiche previste in fase di progettazione.
Obiettivi ed entrata in vigore
Il provvedimento definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva Europea 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021 ed è entrato in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Occorre però aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in GU affinché sia possibile l’adozione dei suoi criteri: pertanto, l’effettiva data di entrata in vigore del provvedimento è il 13 giugno 2022.
Tuttavia, essendo stati introdotti requisiti molto più restrittivi in fase di progettazione, risulta fondamentale per i tecnici che si occupano di efficientamento energetico degli edifici avere, fin da ora, ben chiare le nuove disposizioni.
In tale ottica, Blumatica ha deciso di aggiornare con notevole anticipo i propri software, in particolare Blumatica Energy, proprio per consentire ai propri clienti di iniziare a prendere confidenza con le nuove disposizione normative.
Obblighi di copertura da fonti rinnovabili
Nell’Allegato III del Decreto sono riportate le disposizioni che disciplinano gli obblighi per le fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 28/2011, che rientrino nell’ambito di applicazione del D. M. 26/06/2015, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
In particolare, gli edifici devono essere progettati e realizzati in moda da:
- garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Per gli edifici pubblici tali obblighi sono elevati al 65%.
- La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
P = k x S
dove:
- K è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.
Per gli edifici pubblici, tale obbligo è incrementato del 10%.
Va sottolineato, che gli obblighi di cui al punto 1:
- non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule;
- non si applicano qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il raffrescamento.
Aspetto importante riguarda i casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo: in particolare, in tal caso, il progettista deve evidenziare nella relazione tecnica la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili e soprattutto, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato come di seguito riportato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
Ai fini della determinazione del valore EPH,C,W,nren,limite si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard (2019/21), per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del D.M. 26/06/2015, dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest’ultimo e di efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generatori di cui alla seguente Tabella 1 del Decreto 199/2021.
Tabella 7 – Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione dell’edificio di riferimento
Tabella 1 – Efficienze sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione
Blumatica Energy è già aggiornato alle nuove disposizioni previste dal decreto!
Scopri tutti i dettagli di Blumatica Energy
Un commento
Benedetto Cosacco
5 Luglio 2022 at 13:36
-Deroga copertura FER D.Lgs. 199/2021 – Energia primaria non rinnovabile – EPH,W,C,nren-
dalla relazione L.10 depositata a novembre 2021, ora nella rielaborazione mi da un
valore calcolato kWh/mq*anno 64,94 < al valore limite kWh/mq*anno 40,75; quindi non verificato. Ho problemi quando presento SAL all'Enea ovvero posso lasciare cosi oppure mi devo adeguare ? Grazie
Ufficio Blumatica
11 Luglio 2022 at 17:35
Salve,
per il suo problema sarà ricontattato dall’assistenza al più presto.
Le ricordiamo che è possibile contattare l’assistenza direttamente dal software o dalla seguente pagina, aprendo un ticket
https://www.blumatica.it/supporto/assistenza-base/
Cordialmente
Luca
11 Luglio 2022 at 17:23
Buonasera,
vorrei condividere un caso che mi è capitato che probabilmente sarà abbastanza diffuso. Le verifiche di cui parla nell’articolo, vale a dire la copertura di almeno il 60% per acs e totale, risultano soddisfatte. Ciò che invece non si verifica è la potenza minima da installare, avendo una superficie in pianta non trascurabile. Cosa si fa in questi casi? Bisogna adempiere in ogni caso?
Grazie.
Ufficio Blumatica
11 Luglio 2022 at 17:50
Salve,
le confermiamo che, come previsto dal decreto, è necessario rispettare tutte le verifiche previste.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Luca
12 Luglio 2022 at 08:13
Grazie per il chiarimento. Questo obbligo, così come scritto nell’articolo, vale per richieste del titolo edilizio a far data dal 13 giugno 2022, giusto? Se è così, per titoli conseguiti in data antecedente il riferimento normativo è il D.Lgs 28/2011?
Ufficio Blumatica
15 Luglio 2022 at 11:25
Salve,
sì, le confermiamo che la sua considerazione è corretta, ovvero per titoli conseguiti in data antecedente al 13 giugno 2022 occorre riferirsi al D. Lgs. 28/2011.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
cordiali saluti
Giuseppe
15 Luglio 2022 at 12:22
Buongiorno, sono nel caso di ristrutturazione importante di primo livello con ristrutturazione di impianto termico. Titolo abilitativo non ancora presentato. Nel campo verifiche ho “percentuale di copertura ACS da fonti rinnovabili” = 87.8 % > 60% -> Verifica=Deroga, “copertura totale da fonti rinnovabili” = 86.6% > 60% -> Verifica=Deroga, “potenza elettrica da fonti rinnovabili” = 6.4 kW > 1.3 kW -> Verifica=Deroga ed infine “Deroga copertura FER” = 7.58 kWh/mqanno Verifica=verificato. Nella stampa della Legge 10 Regione Lombardia viene fuori “non essendo stato possibile ottemperare agli obblighi di copertura dei consumi con fonti rinnovabili………”. Non essendo in nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, per evitare questa “anomalia”, devo cambiare il riferimento normativo nella sezione “Dati per Legge 10”? Non c’è un automatismo che escluda le nuove verifiche in base alla tipologia di intervento indicata nella sezione “Dati generali”?. Grazie
Ufficio Blumatica
18 Luglio 2022 at 17:37
Salve,
per disabilitare le verifiche FER basta attivare il check “Escludi verifiche FER” presente nel menu “Dati generali -> Dati per Relazione Legge 10 –> Altri dati”.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Emanuele
14 Settembre 2022 at 16:31
Salve, vorrei sapere se gli obblighi da ottemperare richiesti dal decreto 199/2021 valgono anche in caso di ristrutturazione importante di II livello.
Cordiali saluti
Ufficio Blumatica
16 Settembre 2022 at 09:03
Salve,
l’obbligo di copertura da fonti rinnovabili vale nel caso di nuovi edifici e in quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, da non confondere con la ristrutturazione importante di I o II Livello.
Fa eccezione solo la regione Lombardia per cui l’obbligo è esteso anche alle ristrutturazioni importanti di I Livello.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
andrea enrico
19 Ottobre 2022 at 11:32
Buongiorno, io mi trovo nella situazione di certificare un edificio di nuova costruzione con titolo abilitativo del 2017, con verifiche di copertura da fonti rinnovabili per acs > 50% e tutti i servizi > 35%. L’edificio è alimentato con teleriscaldamento per tutti i servizi, ma come faccio a dire al software che copro tutti i fabbisogni di energia primaria?
Ufficio Blumatica
28 Ottobre 2022 at 10:37
Salve,
può contattare l’assistenza, direttamente dal software o dalla seguente pagina, aprendo un ticket:
https://www.blumatica.it/supporto/assistenza-base/
Cordialmente