
INDICE
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ruolo e nomina
- Quali sono i compiti del RLS?
- La normativa di riferimento per l’RLS
- Rappresentante dei lavori per la sicurezza aziendale
- Rappresentante dei lavori per la sicurezza in ambito territoriale
- Rappresentante dei lavori per la sicurezza nel sito produttivo
- L’RLS e la sua formazione
La sicurezza nei luoghi di lavoro nel nostro Paese è disciplinata dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 (noto come “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro” TUSL).
L’obiettivo primario del legislatore è quello di garantire un adeguato livello di protezione e sicurezza del lavoratore definendo diverse figure responsabili a cui vengono assegnati opportuni compiti.
Le figure chiave nella gestione della sicurezza sono le seguenti:
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)
- Medico competente
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
- Addetti al primo soccorso
- Addetti antincendio
Scopriamo in dettaglio il ruolo e gli obblighi del Rappresentante dei lavori per la Sicurezza (RLS).
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ruolo e nomina
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS, è una figura prevista per ogni azienda allo scopo di garantire il rispetto delle regole, in materia di sicurezza, da parte dei lavoratori.
La sua nomina, disciplinata dall’art. 47 del D.Lgs 81/2008, può avvenire mediante elezione o designazione e non spetta al datore di lavoro ma è un diritto ed un dovere dei lavoratori: grazie all’ RLS i lavoratori possono partecipare attivamente alla gestione della sicurezza in azienda.
Per le aziende fino a 15 lavoratori, l’RLS viene eletto tramite elezione interna oppure, nel caso di più aziende, viene individuato in ambito territoriale.
Per le aziende con più di 15 lavoratori, invece, deve essere eletto o designato dai lavoratori in ambito sindacale o, in mancanza, designato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Qualora i lavoratori non procedano alla nomina dell’RLS, sarà compito dell’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) svolgere le sue mansioni.
Quali sono i compiti del RLS?
L’RLS ha compito di consultazione e partecipazione:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- partecipare alla nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, agli eventi formativi aziendali in materia di sicurezza.
- essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione, all’organizzazione della formazione, all’individuazione delle misure di protezione individuale;
- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione;
- ricevere una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione;
- partecipare attivamente alla gestione ed organizzazione delle attività preventive;
- tutelare la salute fisica dei dipendenti comunicando al datore di lavoro eventuali rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività lavorative;
- fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro ed altri dirigenti non siano sufficienti a garantire la protezione del lavoratore.
La normativa di riferimento per l’RLS
Il rappresentante dei lavoratori costituisce una figura cardine in azienda, e non solo, assumendo nel corso del tempo un ruolo sempre più rilevante in materia di sicurezza e per questo è disciplinato da una normativa in continua evoluzione:
1. Codice civile:
L’art. 2087 del codice civile è incentrato sulla figura del datore di lavoro che ha il dovere di adempiere a tutte le misure di prevenzione e protezione per tutelare i suoi dipendenti. Sebbene il codice civile fu e resta il fondamento in materia di tutela della salute dei lavoratori, si è reso necessario, nel tempo, di avere un supporto normativo maggiormente dettagliato al fine di organizzare e programmare l’attività lavorativa e la relativa sicurezza, soprattutto in merito ad infortuni e malattie professionali.
2. Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970):
Nel 1970 l’introduzione dello “Statuto dei lavoratori”, con l’art.9, ha posto le basi per la partecipazione attiva dei lavoratori in merito alle misure preventive e protettive che lo stesso deve adottare per tutelarsi dai rischi ai quali è esposto durante lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Tuttavia, la strada verso l’effettiva tutela del lavoratore nel nostro ordinamento era ancora lunga in quanto le disposizioni previste dallo statuto non furono realmente applicate ma restarono pressoché teoriche.
3. D.lgs. 626/1994, artt. 18 e 19
L’obbligatorietà della nomina della figura dell’RLS viene introdotta dal D.Lgs. 626/1994 che ne disciplina le modalità di elezione, i suoi poteri e doveri. Tale Decreto rappresenta la prima vera norma pratica per la programmazione e gestione dei rischi sui luoghi di lavoro, grazie all’introduzione di un modello di prevenzione composto da vari step procedurali:
- valutazione dei rischi,
- elaborazione di tutta la documentazione della sicurezza,
- realizzazione del programma di prevenzione.
4. D.lgs. 81/2008: Le tipologie di rappresentante sindacale per la sicurezza
Una svolta nella figura dell’RLS viene introdotta nel TULS (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – D.lgs. 81/2008) dove all’art. 47 afferma che:
“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.”
Ciò significa che l’RLS non è più una figura unica ma viene differenziata a seconda del comparto in cui opera.
Si distinguono, così, le seguenti tipologie di rappresentante sindacale per la sicurezza:

4.1 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende con unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende con unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive con più di 1000 lavoratori.
4.2 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale
L’RLST è una figura sindacale esterna all’attività e, come tale, viene eletta in assenza di nomina di un RLS interno all’azienda, diventando così il rappresentante dei suoi lavoratori.
Come specificato al comma 2 dell’art.48 del TULS, le modalità di elezione o designazione dell’RLST “sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma”.
L’RLST svolge gli stessi adempimenti del rappresentante dei lavori della sicurezza aziendale ma riferendosi a più aziende sul territorio, ricoprendo così un ruolo chiave.
Per tale motivo la sua formazione è peculiare e specifica, prevedendo un numero di ore superiori rispetto all’RLS, pari a 64h, con un aggiornamento annuale di 8 ore.
La normativa prevede che:
- L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8 – D.Lgs 81/2008);
- L’RLST deve dare preavviso prima di accedere, seguendo le istruzioni dettate dagli accordi collettivi, ad eccezione del caso in cui si verifichi un grave infortunio.
Potrà rivolgersi all’organismo paritetico o all’organo di vigilanza qualora gli sia impedito l’accesso agli ambienti di lavoro (art. 13, comma 7 – D.Lgs 81/2008).
4.3 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel sito produttivo
In alcuni contesti lavorativi possono avvenire situazioni peculiari a causa delle loro caratteristiche e delle lavorazioni svolte.
Tali contesti presentano, quindi, problematiche particolari relative alla salute e sicurezza nonché rischi interferenti da valutare e gestire, ad esempio:
- porti sedi di autorità marittime;
- impianti siderurgici;
- cantieri con almeno 30000 uomini/giorno.
In questi casi, la figura preposta all’esercizio di rappresentanza in materia di sicurezza viene definita “Rappresentante per la sicurezza del sito produttivo” e viene scelta tra i rappresentanti dei lavoratori delle singole aziende che operano nel sito.
Oltre alle mansioni classiche dell’RLS, ha anche il compito di coordinare gli RLS delle aziende del sito produttivo.
L’RLS e la sua formazione
Per poter eseguire al meglio i suoi compiti, la figura dell’RLS deve avere specifiche competenze acquisite mediante corsi di formazione ulteriore in materia di salute e sicurezza.
Questi si svolgeranno in presenza con una formazione iniziale di 32 ore e successivo obbligo di aggiornamento annuale, come previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 (aggiornamento non inferiore a 4 ore per le imprese dai 15 ai 20 lavoratori e non inferiore ad 8 ore annue per quelle con più di 50 lavoratori).
Tale formazione non può essere svolta in modalità e-Learning, salvo casi particolari disciplinati dall’accordo Stato Regioni.
I contenuti della formazione sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale e prevedono:
- Principi giuridici comunitari e nazionali;
- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- Nozioni di tecnica della comunicazione.
La formazione viene affiancata dall’acquisizione di competenze e conoscenze affinché la figura dell’RLS possa gestire al meglio non solo i rapporti con i lavoratori e le autorità superiori competenti, ma anche vigilare sulla previsione ed adozione delle misure protettive in azienda.
Blumatica aiuta il professionista nel monitorare la formazione delle figure della sicurezza (tra cui l’RLS) attraverso il modulo “Gestione Formazione” presente nel software Blumatica DVR.
È possibile rilevare in automatico le necessità formative per ogni risorsa sulla base della mansione e di eventuali nomine (preposto, RLS, addetto emergenze e primo soccorso) e permette di registrare gli eventi formativi elaborando la relativa documentazione (attestati, verbali e registri presenze).
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Responsabile Tecnico