Immobili con Bonus Fiscali che cadono in successione

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Cosa succede quando viene trasferito per successione un bene oggetto di interventi di recupero edilizio sfruttando i benefici fiscali vigenti?

Di questi tempi, si sa, è molto frequente la decisione di tanti contribuenti di ristrutturare o riqualificare casa con i benefici delle diverse detrazioni fiscali previste.

Tuttavia, può succedere, che il titolare del beneficio venga a mancare prima di riuscire a sfruttare, in tutto o in parte, le detrazioni fiscali spettanti.

  • Come gestire questa evenienza?
  • Che fine fanno le quote di detrazioni fiscali acquisite e non sfruttate dal contribuente deceduto?
  • Queste detrazioni possono essere trasferite agli stessi eredi che ricevono il bene oggetto di agevolazioni?
  • E se sì, in che misura vanno redistribuite in caso di pluralità di eredi?

A tutte queste domande cercheremo di rispondere riferendoci ai vari documenti di prassi e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate intervenute in merito.

Grazie a ciò, possiamo distinguere diversi punti fermi per dirimere i casi più disparati che si possono presentare nel caso di trasferimento per successione di un bene oggetto di ristrutturazione beneficiata.

Fissiamo qualche concetto fondamentale:
Il primo punto, ormai evidente, è che le detrazioni fiscali non ancora godute dal contribuente deceduto vengono “trasferite” agli eredi insieme all’immobile.

 

Tuttavia, il trasferimento della detrazione per ristrutturazioni edilizie per successione, può avvenire solo rispettando determinate condizioni. A tal fine rilevano lo “stato” del bene trasferito e la “condizione” del o degli eredi presenti.

 

Successione con unico erede

Se il bene viene trasferito per successione all’unico erede superstite quest’ultimo, per continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali, deve avere la detenzione materiale e diretta del bene, ovvero la detrazione spetta all’erede che può disporre dell’immobile a proprio piacimento senza tuttavia essere adibito necessariamente ad abitazione principale. Le condizioni di indisponibilità del bene, con conseguente perdita dei diritti di sfruttamento della detrazione, si manifestano quando:

  • l’immobile è locato o concesso in comodato d’uso gratuito. In questo caso, anche sussistendo i diritti reali sull’immobile da parte dell’erede, non vi è la disponibilità materiale e diretta del bene, quindi la detrazione viene persa;
  • se il coniuge superstite (unico erede presente) ha rinunciato all’eredità, mantenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle detrazioni in quanto è venuta meno la condizione di erede;
  • la condizione di detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si decide di usufruire delle eventuali rate di detrazione residue. Quindi, se per esempio l’erede detentore diretto dell’immobile successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui ha perso la detenzione diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o comodato d’uso. Inoltre, va ricordato che le rate di competenza di un determinato anno non possono essere sfruttate in anni diversi. Per il periodo di concessione di locazione o comodato del bene le relative detrazioni andranno perse;
  • se l’immobile è libero, all’unico erede presente spetta interamente la detrazione;

 

Fissiamo qualche concetto fondamentale:
La circolare n. 24/E del 2004 ha chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale o meno.

 

Successione con pluralità di eredi

Se, invece, il trasferimento spetta a una pluralità di eredi, purtuttavia permanenti le condizioni di effettiva disponibilità e detenzione materiale del bene, vanno distinti, tra questi, eventuali aventi diritto alla detrazione rispetto ad altri:

  • le quote residue di detrazione si trasferiscono in parti uguali agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In pratica, l’agevolazione spetta agli eredi che possono disporre del bene, anche se non lo utilizzano come propria abitazione principale
  • se, tra la pluralità di eredi, alcuni o addirittura solo uno degli eredi gode della materiale disponibilità del bene, magari perché ci abita, solo a lui spetterà l’intera detrazione trasferita
  • se il coniuge superstite, chiamato alla successione insieme ad altri, rinuncia all’eredità mantenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle detrazioni in quanto è venuta meno, per esso, la condizione di erede e, per gli altri, sussiste l’impossibilità di sfruttare la detrazione non avendo la materiale disponibilità del bene.

Come riportato precedentemente, continuano a sussistere le limitazioni e gli obblighi previsti in caso l’erede detentore diretto dell’immobile successivamente conceda in comodato o in locazione l’immobile stesso; in tal caso non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui ha perso la detenzione diretta del bene; potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o comodato d’uso.

Dalla breve trattazione svolta fin qui, è facile dedurre che bisogna sempre interpretare correttamente, dalle varie disposizioni giuridiche e fiscali che frequentemente intervengono in merito, le definizioni degli immobili e i diritti esercitati sugli stessi, per la precisa applicazione ai casi correnti che ci si può trovare a gestire:

Fissiamo qualche concetto fondamentale:
“Abitazione principale”

“Prima Casa”

“Detenzione materiale e diretta del bene”

 

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Sergio Schettini


  • Antonio Scanniello Ingegnere

    20 Settembre 2021 at 13:22

    Ho acquistato parecchi software di blumatica tra i quali energy e annessi, ho seguito quasi tutti corsi web che hai tenuto sul superbonus 110 , devo portare avanti diversi interventi di sisma-ecobonus. Il problema è che non mi escono mai le verifiche della L10, datosi che nei molteplici tentativi ho perso tanto tempo e non posso permettermi di perderne altro, si deve trovare il modo di farle uscire. Cortesemente se mi puoi chiamare al telef o via mail per valutare e/o accordarci su come procedere . Ad es ti mando il file compilato fino ad ape ante, ti dico quello che si intende fare e me lo reinvii con gli interventi applicati e con le verifiche a posto.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      20 Settembre 2021 at 15:05

      Gent.mo ing. Scanniello,
      gli articole del blog hanno come scopo la divulgazione e la condivisione di informazioni riguardo le tematiche professionali del momento, non la richiesta di assistenza o di aiuto che siamo comunque pronti ad offrirLe nel caso ce ne sia realmente bisogno.
      Ad esempio è a disposizione il “Servizio di Assistenza Gold” che prevede la partecipazione di un nostro tecnico alla stesura di progetti o lavori specifici dell’utente. Per acquistare delle ore di formazione con questa modalità è sufficiente contattare il Suo referente commerciale Blumatica. Inoltre, Le anticipo che stiamo approntando un corso che illustra come effettuare correttamente le verifiche ex Legge 10. Non appena disponibile riceverà sicuramente ns notizie in merito. Per il momento si rivolga tranquillamente al ns servizio di assistenza aprendo un regolare ticket e vedrà che riceverà prontamente le risposte cercate.
      Cordiali saluti.

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  • Elisa

    28 Giugno 2022 at 00:41

    Salve, da quanto ho capito dall’interessante articolo le detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico, non utilizzate dal de cuius, e che verranno utilizzate dagli eredi non vanno indicati in dichiarazione di successione in quanto si trasferiscono automaticamente con l’immobile e solo se presenti determinate condizioni soggettive. E’ corretto? Rigrazio e porgo cordiali saluti.

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    • Ufficio Blumatica

      29 Giugno 2022 at 09:09

      Salve,
      sì è corretto.
      Cordiali saluti.

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  • Roberta

    28 Luglio 2022 at 22:35

    Buongiorno,
    come riportato nell’interessante articolo, la circolare n. 24/E del 2004 ha chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale o meno. Nel caso di due eredi, madre e figlio, entrambi conviventi nella medesima abitazione dove la madre ha ex lege il diritto di abitazione e prima casa e non ha rinunciato all’eredità, a chi spettano le detrazioni derivanti dalla successione? solo alla madre o ad entrambi al 50%? il mio dubbio nasce dal fatto che non capisco se il diritto di abitazione crea indisponibilità o meno nell’altro erede. Grazie e complimenti per la sezione.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      29 Luglio 2022 at 17:53

      Salve e grazie per i complimenti,
      dal tenore della normativa e dalle indicazioni di applicazione pratica della stessa illustrata dai documenti di prassi fiscale, è facile inquadrare l’evenienza da Lei prospettata nel “caso” contemplato al punto dell’articolo che si riporta di seguito in estratto:
      se, tra la pluralità di eredi, alcuni o addirittura solo uno degli eredi gode della materiale disponibilità del bene, magari perché ci abita, solo a lui spetterà l’intera detrazione trasferita.
      La madre, infatti, oltre a detenere il diritto di abitazione, conservare la qualità di erede e abitare effettivamente in quella stessa casa, quindi disponendone materialmente, è l’unico soggetto a cui spettano interamente le detrazioni.
      Sperando di essere riusciti a rispondere utilmente a un quesito così ben posto e circostanziato, porgiamo cordiali saluti.

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  • DENISE

    5 Agosto 2022 at 17:59

    Buon pomeriggio, con riferimento al bonus mobile, l’AE ha stabilito che detta detrazione nonostante sia legata a quella delle ristrutturazioni non possa essere trasmessa agli eredi nonostante questi mantengono la detenzione. Pertanto mi chiedo, l’anno del decesso non possono essere indicate neppure nella dichiarazione del defunto? Vanno pertanto perse? grazie

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    • Ufficio Blumatica

      12 Settembre 2022 at 17:18

      Salve,
      per il suo quesito Le consigliamo di rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate che, speriamo, le fornisca risposta in tempi brevi.
      Cordiali saluti.

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