Ottima notizia in soccorso al condono edilizio (in caso di abusi) onde evitare che l’inerzia della PA mini il successo del superbonus!
Gli uffici pubblici dovranno infatti attestare, su richiesta dell’interessato, che i termini a loro disposizione sono scaduti e che, grazie al silenzio assenso, la domanda è accettata.
Inoltre, qualora l’ente non risponda, l’utente potrà autocertificare la persistente immobilità della PA e rendere valido quell’atto.
Questo è quanto sancito dall’articolo 62 del Decreto Semplificazioni (Dl 77/2021).
Parliamo di migliaia di istanze di condono che dopo anni, ossia dal decreto legge 269 del 2003, potrebbero sbloccarsi a condizione che gli abusi siano sanabili e non vi siano mancanze.
Sono però anche tanti altri i casi in cui sarà possibile “combattere” l’inerzia della PA, a partire dai permessi di costruire (ad esempio per i casi in cui il notaio, in fase di compravendita, richieda tale titolo per poter stipulare) a finire ai cambi di residenza.
Pertanto, grazie al nuovo decreto semplificazioni, le PA saranno tenute ad attestare il loro silenzio su richiesta esplicita che gli utenti potranno inviare anche per via telematica; in caso di ulteriore inadempienza in tal senso, ovvero trascorsi ulteriori 10 giorni dalla richiesta, gli utenti potranno redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare il persistente silenzio dell’ufficio preposto.
Un commento
CARLO SENATORE
8 Luglio 2021 at 13:30
Per una vecchia pratica di condono il Comune ha chiesto il rilascio del nulla osta idrogeologico, perché nel frattempo è cambiato il PRG. L’Ente che deve rilasciare il nulla osta dopo due mesi non ha neanche assegnato la pratica (ossia non hanno avviato l’istruttora). Quanto introdotto con il DL semplificazione (il silenzio assenzo) vale anche per l’Ente che deve rilasciare il n.o. ? inoltre si può far valere nei confronti del Comune per chiudere la pratica di sanatoria anche se il n.o. non è stato ancora rilasciato?
Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
9 Luglio 2021 at 10:11
Salve,
il D.L. Semplificazioni ha semplicemente modificato la tipologia di pratica edilizia richiesta per gli interventi di Superbonus. Nonostante con la presentazione della CILA potrebbe da subito iniziare l’intervento, le consigliamo di attendere il nulla osta o, quanto meno, la conversione in legge del decreto semplificazioni, con la quale saranno introdotte sicuramente nuove modifiche al testo del decreto.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.