Il Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha sancito la definitiva attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che abroga e sostituisce la precedente normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
La precedente normativa di riferimento, il D.Lgs. 230/95, aveva subito nel tempo diverse modifiche e integrazioni per adeguare la legislazione nazionale a quella europea.
Il Decreto 101 del 31 luglio 2020 ha introdotto importanti novità riorganizzando ed armonizzando la disciplina sulla radioprotezione dei lavoratori ed integrando anche i livelli di tutela della popolazione in genere.
Normativa in italia
Relativamente alle radiazioni ionizzanti, quindi anche Radon, il D.lgs. 81/08 rimanda a normative specifiche che, fino a poco tempo fa, erano state rappresentate dal D.lgs. 230/95 modificato successivamente dal D.lgs. 241/2000.
Il D.lgs. 241/2000 è stato abrogato e sostituito dal D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 il quale ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva n. 2013/59 ed ha provveduto ad integrare in un unico decreto sia il tema della protezione dei lavoratori in ambito professionale e sia quello della protezione della popolazione nelle abitazioni civili.
Prima del D.lgs. 101/2020, infatti, non era stata mai definita una normativa specifica riguardante la protezione della popolazione da radiazioni ionizzanti e venivano prese a riferimento le raccomandazioni europee.
Cos’è il Radon?
Il Radon è un gas naturale radioattivo molto pericoloso per la salute umana; rappresenta, infatti, la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di sigaretta.
Si origina nel sottosuolo grazie ad una serie di decadimenti nucleari a carico di elementi chimici presenti nelle rocce terrestri e riesce a risalire in superficie arrivando al livello del suolo ed entrando negli edifici dove, accumulandosi, può diventare estremamente pericoloso per la salute umana.
Grazie alla diluizione in aria, il radon non è particolarmente pericoloso negli ambienti esterni ma diventa preoccupante la presenza e la permanenza negli ambienti interni dove può raggiungere livelli di concentrazione particolarmente alti.
Quali sono i livelli di riferimento imposti dal nuovo decreto?
L’art. 12 del D.lgs. 101/2020 ha fissato i livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni.
Tipologia | D.lgs. 101/2020 | D.lgs. 230/95 |
Luoghi di lavoro | 300 Bq/m3 | 500 Bq/m3 |
Abitazioni esistenti | 300 Bq/m3 | non considerate |
Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 | 200 Bq/m3 | non considerate |
Perché viene stabilito un limite inferiore per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024? Innanzitutto, le persone trascorrono circa il triplo del tempo a casa rispetto ai luoghi di lavoro. È da considerare inoltre che tale permanenza avviene ovviamente anche di notte, quando i livelli di concentrazione sono più alti. Di conseguenza, nelle dimore si è più esposti a radiazioni. Una gran percentuale di tumori polmonari (ed altre casistiche sanitarie), infatti, è dovuta alle esposizioni nelle abitazioni.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il D.lgs. 101/2020 stabilisce che, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l’Italia deve adottare un nuovo piano nazionale d’azione per il radon sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.
Il datore di lavoro, in particolare, deve provvedere alla valutazione dell’esposizione al rischio radon qualora vi sia la presenza di:
- luoghi di lavoro sotterranei
- luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione radon
- stabilimenti termali.
La valutazione deve tener conto delle caratteristiche degli ambienti di lavoro e del tempo di permanenza medio di eventuali lavoratori.
Individuati i luoghi, l’attività di analisi parte dalla preparazione di un programma di campionamento, con durata almeno annuale, che permetta di misurare i livelli di concentrazione di radon.
Normativa Radon e misure di sicurezza
In base ai valori finali ottenuti dalle misurazioni si potranno avere differenti scenari per i quali andranno individuate delle misure di sicurezza.
- Livello misurato inferiore a Bq/m3
La situazione è accettabile e sarà necessario lo svolgimento di nuove misurazioni dopo otto anni o in conseguenza di eventuali interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra dell’edificio in oggetto nonché di tutti gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico dell’edificio stesso. La relazione tecnica relativa all’indagine ambientale effettuata dovrà essere conservata per un periodo di almeno otto anni e deve essere integrata nel Documento di Valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/08. - Livello misurato superiore a Bq/m3
Il datore di lavoro è tenuto ad attuare misure correttive intese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, designando un esperto in interventi di risanamento radon, nuova figura istituita dalla normativa, che deve essere in possesso dei requisiti riportati nell’Allegato II del D.lgs. 101/2020. Il datore di lavoro dovrà attuare le azioni previste dal tecnico entro due anni dal rilascio della relazione tecnica e provvederà a ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.
Qualora i risultati delle nuove misurazioni evidenzino l’efficacia delle azioni correttive riportando la concentrazione di radon al di sotto dei livelli di riferimento, occorre mantenere attive le misure correttive intraprese e ripetere le misurazioni dopo otto anni o a seguito di eventuali interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra dell’edificio nonché di interventi volti a migliorare l’isolamento termico dell’edificio.Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento, il datore di lavoro effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione (già noto come esperto qualificato) che rilascia apposita relazione i cui risultati manifesteranno l’eventuale superamento del valore limite di dose efficace pari a 6 mSv/anno per ogni lavoratore esposto.Se il valore di dose efficace è minore di 6 mSv/anno, i lavoratori vengono identificati come “lavoratori non esposti”.Se il valore di dose efficace per i lavoratori è superiore a 6 mSv/anno, i lavoratori vengono identificati come “lavoratori esposti”. I luoghi di lavoro saranno classificati come “luoghi controllati” ossia accessibili solo in base a specifiche procedure dettate dall’esperto di radioprotezione.
Blumatica Radon
Blumatica, sempre attenta ai cambiamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’applicativo Blumatica Radon, permette di:
- identificare i luoghi di lavoro e attività ad interesse rischio radon
- individuare i punti di misura e registrare i risultati di laboratorio
- calcolare la concentrazione media annua calcolata sui due semestri mediante media pesata sulle durate temporali dei periodi di misura
- calcolare l’incertezza associata alla concentrazione media annua
In caso di presenza di Radon nei materiali da costruzione è possibile:
- censire materiali e componenti della miscela
- individuare concentrazioni di attività dei radionuclidi (226Ra, 232Th, 40K)
- calcolare l’indice di concentrazione di attività di radionuclidi naturali
Oltre al certificato del laboratorio accreditato è possibile elaborare il DVR Radon ed il report da trasmettere agli Enti preposti.
Visita il sito Blumatica alla pagina www.blumatica.it/radon o richiedi maggiori dettagli scrivendo a co*********@bl*******.it
Un commento
Marco Furlan
31 Marzo 2023 at 20:53
Buonasera Francesca, ho letto il suo articolo del 18/03/2021 dal titolo “La valutazione del radon ai sensi del D.lgs. 101/2020”.
A tale riguardo le chiedo se ci sono obblighi da parte dei costruttori edili.
In attesa di un suo cortese riscontro, porgo distinti saluti
Ufficio Blumatica
3 Aprile 2023 at 17:13
Buonasera.
Sì, bisogna prendere in considerazione la presenza del rischio già in fase progettuale, attuando tecniche di mitigazione in base a tempi, costi ed efficacia.
Anche sull’esistente, laddove si è in presenza di superamento dei valori limite, occorre attuare misure di bonifica.