Le premesse inerenti l’emanazione di disposizioni integrative e linee guida dell’ANAC per una puntuale ed aggiornata applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) non sono state disattese; anche negli ultimi mesi dell’anno appena concluso, infatti, sono stati emanati provvedimenti.
Oltre al Correttivo del codice appalti ci sono state importanti novità in materia ambientale.
Il D.M. 11/01/2017 inerente l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, è stato adeguato di recente dal D.M. 11/10/2017.
Quest’ultimo decreto, tramite l’Allegato II, oltre a definire nuove caratteristiche in riferimento ai materiali da impiegare, prevede lo svolgimento di un’attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l’esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio e dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto.
In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio Materia recuperata o riciclata) se in fase di offerta è stato consegnato il risultato di un’attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione), questa è obbligatoria in fase di esecuzione. Il risultato dell’attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante e l’onere economico è a carico dell’appaltatore.
Altro provvedimento rilevante riguarda la modifica dell’art.113-bis del Codice dei contratti pubblici ad opera della Legge 205/2017, che stabilisce il termine massimo di emissione del certificato di pagamento in 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni S.A.L., salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Infine giova ricordare che, in seguito al recepimento del Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017, a partire dal 1° gennaio 2018 dovranno essere considerate le nuove soglie di rilevanza comunitarie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Se l’anno appena concluso può essere considerato particolarmente prolifero in riferimento alle disposizioni legislative e tecniche integrative, il 2018 rappresenta la svolta tecnologica più importante in seguito all’entrata in vigore del Decreto BIMBIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. pubblicato sul sito del MIT lo scorso 12 Gennaio che, riassumendo, prevede un’introduzione graduale dell’obbligo di adozione del BIMBIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. dal 1° Gennaio 2019 per le opere di importo a partire dai 100 milioni di euro e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro per le quali il termine decorre dal 1° Gennaio 2025. Maggiori approfondimenti a riguardo qui
Blumatica CSA, il software sviluppato da Blumatica per la redazione del contratto d’appalto, del capitolato speciale d’appalto e del capitolato generale consente, alle stazioni appaltanti, di recepire in automatico tutte le disposizioni normative man mano che vengono emanate.
L’ultimo aggiornamento, ad esempio, richiede l’adeguamento sia del capitolato speciale d’appalto che lo schema di contratto in funzione delle ultime disposizioni legislative su citate.
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