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Il principale punto di svolta introdotto dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 non è solo organizzativo, ma normativo-strutturale: il provvedimento interviene direttamente sul D.Lgs. 81/2008, introducendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3 “Campo di applicazione” e disciplinando per la prima volta gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile (smart working) in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore stesso.
Ecco il testo del nuovo comma 7-bis:
«Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»
Si tratta di una ridefinizione delle responsabilità del datore di lavoro, che ora deve mappare i rischi legati all’isolamento, ai disturbi muscolo-scheletrici da postazioni non ergonomiche e allo stress correlato alla mancata separazione tra vita privata e professionale.
Obbligo di informativa annuale
Coerentemente con le modifiche al Testo Unico, la Legge 34/2026 impone al datore di lavoro l’obbligo di trasmettere un’informativa analitica annuale a Ministero del Lavoro e parti sociali.
Il documento, tra le altre informazioni, deve includere:
- le misure di sicurezza adottate per chi opera fuori dai locali aziendali;
- le misure specifiche per l’allestimento della postazione di lavoro, nel rispetto dei requisiti ergonomici;
- le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
- le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro
Obbligo di cooperazione del lavoratore
La disposizione ribadisce espressamente l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Regime sanzionatorio
L’articolo 11 modifica anche l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.lgs. 81/2008, introducendo una specifica sanzione per la violazione del nuovo obbligo informativo.
Il datore di lavoro e il dirigente che omettano di consegnare l’informativa scritta prevista dal comma 7-bis dell’articolo 3 sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro, la stessa sanzione già prevista per la violazione degli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del Testo unico.
Con l’integrazione della Legge 34/2026 nel solco del D.Lgs. 81/08, il legislatore chiarisce che la tutela della salute non si ferma ai cancelli dell’azienda. La responsabilità datoriale si estende alla corretta gestione del tempo e dello spazio virtuale, punendo severamente chi tenta di eludere l’obbligo di vigilanza e trasparenza tramite il lavoro da remoto.
Soluzione operativa: Blumatica DVR e il nuovo modulo Lavoro Agile
La giurisprudenza ha più volte sottolineato che gli obblighi di informazione del datore di lavoro devono essere specifici e non possono risolversi in indicazioni generiche, dovendo consentire al lavoratore di acquisire effettive conoscenze sui rischi e sulle relative misure di sicurezza.
Per rispondere a questi nuovi e stringenti obblighi, Blumatica ha introdotto il nuovo modulo Lavoro Agile all’interno di Blumatica DVR.
Questa soluzione permette di gestire l’intero iter normativo con la precisione tecnica che contraddistingue i software Blumatica.
Blumatica Lavoro Agile consente di identificare chiaramente i lavoratori che operano in luoghi diversi dai locali aziendali con le relative mansioni.
È possibile individuare misure di prevenzione e protezione mirate per la condizione di lavoro home-based, garantendo che la valutazione non sia una mera formalità ma un’analisi reale dei rischi puntuale.
Il sistema genera automaticamente un’informativa che è la sintesi perfetta della valutazione dei rischi effettuata, garantendo la totale coerenza tra quanto dichiarato e quanto analizzato nel DVR.
Sincronizzazione scadenze con Cloudio
Dato che la Legge 34/2026 impone un aggiornamento dell’informativa con cadenza annuale, la gestione manuale delle scadenze per ogni singolo lavoratore diventerebbe onerosa.
Con l’ecosistema Blumatica, la scadenza per ogni dipendente viene automaticamente sincronizzata con lo scadenzario di Cloudio. Questo garantisce un monitoraggio costante e alert tempestivi, eliminando il rischio di dimenticanze che potrebbero portare a pesanti sanzioni.
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