Abbattimento Barriere Architettoniche: legge di Bilancio e novità del Decreto Semplificazioni 2021

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Sismabonus e abbattimento delle Barriere Architettoniche: panoramica legislativa e novità apportate dal decreto semplificazioni

Con l’emanazione della legge 30 dicembre 2020 n.178, meglio conosciuta come legge di bilancio 2021, è stata estesa la possibilità di usufruire del bonus 110% a tutti quegli elementi costruttivi che impediscono, limitano o rendono difficoltosi gli spostamenti per persone con limitata capacità motoria (barriere architettoniche).

In sostanza, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 all’Art. 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n.34

“L’aliquota prevista nella misura del 110 per cento si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.”

è stata introdotta la possibilità di usufruire del bonus 110%, come interventi “trainati”, a tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia da portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento “trainante”.

 

Irrilevanza del requisito di età e della presenza di disabili nell’edificio oggetto di interventi

Una ulteriore novità riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche è caratterizzata dall’irrilevanza del requisito anagrafico e, nello specifico, dalla presenza di persone di età superiore a 65 anni di età nonché della presenza di invalidi nell’edificio oggetto degli interventi.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), infatti, prevedeva come requisito la possibilità di procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutti quegli interventi effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Tale requisito risulta irrilevante in merito alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19 dell’8 luglio 2020 e, secondo quanto ribadito nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05839 del 29 aprile 2021:

 ”la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.”

la detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in sostanza, spetta per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalle norme specifiche di settore anche in assenza di disabili o di persone di età superiore a 65 anni nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di interventi.

 

Sismabonus e rimozione delle barriere architettoniche al 110%

Con l’avvento delle novità introdotte dal decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), anche comunemente chiamato decreto semplificazioni, sono state introdotte disposizioni per quanto concerne lo snellimento delle procedure di rafforzamento della capacità amministrative.

Il decreto semplificazioni, pertanto, per effetto dell’articolo 33 comma 1, in riferimento a quanto precedentemente decretato:

“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”

ha introdotto la possibilità, anche per interventi “trainati” da Sismabonus, di usufruire dell’agevolazione al 110% per tutte quelle opere volte alla rimozione delle barriere architettoniche.

 

Barriere architettoniche – interventi agevolati e massimali di spesa

Rientrano nella categoria di interventi agevolati per i quali si può richiedere il credito di imposta, gli interventi contemplati nella lettera e), comma 1 dell’art. 16-bis del DPR 917/1986, e nello specifico:

  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Pertanto, la detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile e non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

La rimozione delle barriere architettoniche come lavoro “trainato”, quindi da effettuare assieme ad almeno uno degli interventi “trainanti” quali Sismabonus o Ecobonus, porta il massimale di spesa a 96.000€ per immobile e alla rispettiva fruizione di un credito di imposta pari al 110% della spesa, corrispondente a 105.600€.

 

Va ricordato, inoltre, che Il massimale di spesa per le barriere architettoniche (pari a 96.000 per ogni unità immobiliare) è condiviso con gli interventi riguardanti il Sismabonus e il bonus ristrutturazioni 50%. In tal caso, se a seguito di ripartizione millesimale, la singola U.I. dovesse superare i 96.000 € tenendo conto di tutte le suddette tipologie di intervento, non avrà diritto ad alcuna detrazione per l’importo eccedente al massimale stesso.

 

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Vito Donato Sabia

R&S Area Progettazione


  • luigi

    17 Giugno 2021 at 07:50

    Buongiorno,
    in un condominio in cui verrà realizzato il cappotto esterno come trainante, valutiamo la possibilità di inserire ex novo un ascensore esterno. La spesa come Lei ha spiegato, rientra in quelle previste con un massimale di 96.000€ per u.i. . La questione riguarda il concetto “di completo abbattimento delle barriere architettoniche” nel senso che, inserendo l’ascensore all’esterno con gli sbarchi sul pianerottolo delle scale tra un piano e l’altro, resta comunque una mezza rampa da percorrere a piedi per poter raggiungere la singola u.i. . La domanda è se bisogna comunque prevedere un servoscala per ogni piano oppure è sufficiente dichiarare l’adattabilità in caso di presenza di un disabile. Tema simile quando in altri condomini, dove si eseguono lavori trainanti, si vorrebbe sostituire l’ascensore già esistente usufruendo del Bonus 110% ma per esempio per arrivare all’ascensore dal piano terra bisogna salire una rampa di scale. Anche in questo caso chiedo se è obbligatorio installare un servoscala e quindi eliminare comunque tutte le barriere architettoniche per poter usufruire della detrazione al 110%. Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      18 Giugno 2021 at 10:50

      Salve,

      in linea generale anche la semplice installazione dell’impianto di ascensore può configurarsi come intervento ammesso. Ovviamente anche l’installazione di servoscala possono tranquillamente rientrare all’interno dello stesso massimale.

      Tuttavia, per una risposta più esaustiva le consigliamo di contattare direttamente l’ENEA attraverso il portale dedicato proprio al superbonus.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • Vinceno

    30 Giugno 2021 at 08:59

    Io avevo previsto l’inserimento di un montascale in un condominio di 4 unità residenziali su tre livelli, in presenza di over 65, mi è stato riferito che l’intervento non rientrava nel 110%, ma eventualmente solo nel 50%, come mi devo comportare, sono un architetto e sono proprietario e residente di un alloggio del condominio, grazie

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  • Luigi

    9 Luglio 2021 at 07:23

    Salve, relativamente al bonus ascensore 110, come si attiva la procedura su blumatica energy per l’inserimento dei costi di progetto (o sal %), atteso che questi rientrano negli interventi trainati.Grazue

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      9 Luglio 2021 at 10:36

      Salve,

      per gli interventi inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche occorre indicare nell’asseverazione solo i costi; pertanto, siccome non vi sono dati energetici e, soprattutto, il massimale di tale intervento è condiviso con gli altri interventi previsti dall’art. 16-bis (es. sismabonus), abbiamo preferito non inserirli in Blumatica Energy e dovranno essere inseriti direttamente sul portale ENEA.

      Tuttavia, tale aspetto lo abbiamo gestito all’interno di Blumatica Pitagora – Contabilità Bonus Fiscali, nel quale viene automaticamente effettuato il controllo dei massimali anche per le barriere architettoniche, anche in presenza di altri interventi previsti dall’art. 16-bis.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • renato comes

    21 Ottobre 2021 at 13:27

    Buongiorno,
    dovendo solo installare un ascensore esterno che porterà anziani e cardiopatici, immagino che il risparmio fiscale sia del 50%, vero?
    Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      21 Ottobre 2021 at 17:54

      Salve,

      sì, se l’intervento non è legato ad una pratica di Superbonus 110%, è possibile usufruire di una detrazione del 50%.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • Di Natale Pietro

    26 Novembre 2021 at 09:53

    Buongiorno,
    volevo chiedere se il 50% di sconto in fattura e relativa cessione del credito ,per la realizzazione di una piattaforma elevatrice,rimangono invariati a fronte del decreto anti-frodi del 11/11/2021. Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      2 Dicembre 2021 at 17:01

      Salve,

      il decreto anti-frodi introduce misure urgenti per il contrasto delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, emerso a seguito della scoperta di innumerevoli operazioni fraudolente che hanno generato circa 800 milioni di credito inesistenti. Con l’entrata in vigore di tale decreto è necessario ottenere il visto di conformità per tutte le tipologie di beneficio fiscale riportate al comma 2 dell’art. 122 del D.L. Rilancio, quindi non solo per le pratiche di Superbonus 110%

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  • Claudia Martin

    30 Novembre 2021 at 21:44

    Buona sera, gli automatismi delle persiane possono beneficiare di detto bonus? Nell’abitazione, oggetto dell’intervento, al momento nessuna presenza di disabile. A risposta affermativa devo considerate dei massimali di spesa oltre al 50% di € 96.000,00? Si può optare per la cessione del credito? Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      2 Dicembre 2021 at 14:44

      Salve,

      si ritiene, secondo quanto citato al comma 2.b dell’ Art. 1 del DPR 503/1996 che, per barriere architettoniche si intendono “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti” .

      In merito a tale definizione se l’intervento è volto a migliorare la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature o componenti potrebbe rientrare negli interventi ammessi per il superamento delle barriere architettoniche e in tal caso usufruire delle agevolazioni fiscali.

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  • Rosa Marino

    28 Febbraio 2022 at 17:53

    Complesso di 4 palazzi di 4 piani=42 appartamenti ..cambio di ascensori , cambio finestre tapparelle e rivestimento esterno…anziana del 4 piano non può fare scale.. come fare …i lavori x l’ascensore dicono 30 giorni..e vive da sola ..grazie..x la risposta…Marino Rosa

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    • Ufficio Blumatica

      3 Marzo 2022 at 16:15

      Salve,
      le soluzioni applicabili esulano dalle implicazioni dei Bonus fiscali e dagli aspetti tecnici.

      Cordialmente

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  • SIMONE MARCHI

    28 Luglio 2022 at 23:12

    Buonasera. Nella compilazione dell allegato B le spese relative all abbattimento barriere architettoniche quale intervento trainato dal sismabonus 110, vanno inserite nel globale della spesa o tenute distinte, come per il fotovoltaico

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