Come cambiano APE e Relazione tecnica (Legge 10) con il nuovo Decreto Requisiti Minimi

Decreto Requisiti Minimi
Arrivano le nuove regole per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici. A quasi 10 anni dal Decreto Requisiti Minimi ci si muove verso la risoluzione di alcune delle sue criticità, con modifiche che introducono anche ulteriori aspetti richiesti dalle stesse direttive europee.

In arrivo il nuovo decreto “Requisiti Minimi”, che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 e le successive pubblicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico di FAQ, alle quali ha collaborato il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) grazie alla costituzione di uno specifico Gruppo Consultivo (cd. “Legge 90”) a cui partecipa anche Blumatica.

Il Decreto stabilirà nuovi requisiti minimi per costruzioni e ristrutturazioni. Le modifiche riguarderanno: la ricarica dei veicoli elettrici, i ponti termici, le verifiche di trasmittanza e H’t, APE e Legge 10.

Scopriamo nel dettaglio le principali modifiche che verranno apportate al decreto: prepariamoci già da ora al recepimento della normativa in materia di efficienza energetica.

Blumatica Energy, il software per l’elaborazione di APE, AQE, relazione tecnica e di calcolo è già aggiornato per tenere conto delle novità del decreto e consentirti, fin da ora, di prendere dimestichezza con quelli che saranno i prossimi interventi normativi!

Scaricalo subito anche tu.

Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa riguarda

Il progetto di revisione del D.M. del 26 giugno 2015, Decreto Requisiti Minimi, si pone diversi obiettivi, tra cui:

  • attuare il D.Lgs. 48/2020 (che recepisce la Direttiva 844/2018/UE, nota come EPBD III);
  • includere nella nuova versione del Decreto tutte le FAQ, ovvero i chiarimenti ufficialmente forniti nel corso degli anni dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  • rivedere alcune sezioni del Decreto considerate di difficile implementazione, specialmente per quanto riguarda alcune verifiche che, in determinati contesti, risultavano eccessivamente complesse e difficili da attuare.

I nuovi requisiti minimi riguardano le caratteristiche e l’efficienza energetica dell’involucro edilizio, la performance energetica complessiva dell’edificio e l’impiego di fonti di energia rinnovabile.

Cosa sarà previsto?

Aggiornamento del Coefficiente Medio Globale Di Scambio Termico (H’t)

Il nuovo decreto “requisiti minimi” apporta modifiche ai parametri e ai requisiti che hanno dimostrato una scarsa efficacia o che hanno generato problemi di attuazione.

Uno di questi è il coefficiente medio globale di scambio termico (H’t), il quale definisce le prestazioni delle superfici disperdenti. Esso viene calcolato sulle strutture oggetto di intervento nel caso di riqualificazioni o ristrutturazioni di II livello e in tutti i casi vengono considerati nel calcolo sia le superfici vetrate che i ponti termici.

Lo scopo della verifica di tale coefficiente è quello di ottimizzare la prestazione energetica dell’intero involucro edilizio ma la verifica di tale parametro fin da subito si è dimostrata particolarmente complessa, soprattutto negli edifici aventi grosse porzioni di superfici vetrate. Questo perché tendono ad avere valori di trasmittanza termica superiore rispetto ai componenti opachi isolati. Infatti, attualmente il calcolo dell’H’t si basa esclusivamente sulla geometria dell’edificio (rapporto di forme).

In particolare, se nell’assetto legislativo ad oggi in vigore, tale verifica è richiesta:

  • per l’intero edificio nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • per i soli elementi edilizi interessati nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi, invece, prevede che per:

  • edifici di nuova costruzione, la verifica sia mantenuta così come nell’attuale versione del decreto;
  • ristrutturazioni importanti di primo livello, per le difficoltà operative in presenza di grandi superfici vetrate, occorre far variare il limite in funzione della zona climatica e del rapporto tra superficie vetrata oggetto di intervento e superficie di tutti i componenti (opachi e/o vetrati) oggetto di intervento;

  • ristrutturazioni importanti di secondo livello, va eliminata la verifica dell’H’t. Per tale casistica è già previsto un controllo sul rispetto delle caratteristiche prestazionali minime delle superfici disperdenti (secondo valori tabellati). In tal caso sarà necessario effettuare una verifica aggiuntiva sulle caratteristiche prestazionali delle superfici opache per tener conto in maniera analitica degli impatti dei ponti termici.

Ponti termici

Ad oggi i ponti termici, indipendentemente dal tipo di intervento, vengono considerati in modo forfettario nelle trasmittanze di riferimento fornite per le superfici opache disperdenti. 

Questo approccio semplifica notevolmente le verifiche, ma penalizza gli edifici con ampie superfici trasparenti e balconi, favorendo invece quelli con maggiori porzioni di facciata opaca.

Il nuovo decreto modifica questo metodo di calcolo per migliorare la gestione dei ponti termici con una modellizzazione più realistica e precisa, in linea con le caratteristiche effettive dell’edificio.

Nello specifico ecco cosa cambia:

  • per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione importante di primo livello sono stati definiti valori di ponti termici predefiniti per una caratterizzazione più accurata dell’edificio di riferimento, con cui verrà confrontato il nuovo edificio o l’edificio ristrutturato. Per la definizione dell’edificio di riferimento, si assumono le trasmittanze limite riportate nell’Appendice A del decreto, aggiungendo nel calcolo i ponti termici, con lunghezze pari a quelle dell’edificio reale.
  • per le ristrutturazioni importanti di secondo livello è stata introdotta una doppia verifica rispetto a valori limite tabellati:
    • trasmittanza termica in sezione corrente: verifica della trasmittanza del solo componente strutturale (senza ponti termici) con i valori tabellati del decreto: 

Usez,corr ≤ Ulim

dove Usez,corr è la trasmittanza termica di progetto della struttura valutata in accordo con la norma UNI EN ISO 6946, e Ulim è la trasmittanza termica limite ricavata dalle tabelle del Decreto “Requisiti Minimi”;

  • trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici, in cui la verifica include solo i ponti termici presenti nelle tabelle del nuovo decreto, escludendo quelli non compresi sia nel calcolo della trasmittanza media di progetto che in quello della trasmittanza media limite.

dove:

  • A area di intervento del componente [m2];
  • U trasmittanza di progetto della sezione corrente [W/m2K];
  • Ψ trasmittanza termica lineica di progetto del ponte termico [W/mK];
  • L lunghezza ponte termico [m].
  • Ulim trasmittanza limite della sezione corrente che si ricava dalle tabelle del Decreto “Requisiti
  • Minimi” [W/m2K];
  • Ψtab coefficiente lineico di trasmissione riportato nelle tabelle del nuovo decreto, in funzione della tipologia di ponte termico e della tipologia di isolamento [W/mK].

  • per le riqualificazioni energetiche, nel caso di superfici opache è prevista solo la verifica della trasmittanza termica in sezione corrente, senza considerare i ponti termici.

Integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Per gli edifici di nuova costruzione, sottoposti a ristrutturazioni importanti, e per gli edifici esistenti classificati secondo la destinazione d’uso indicata nel paragrafo 1.2 del Capitolo 1 del nuovo decreto, è previsto l’obbligo di installare un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il decreto specifica, attraverso diverse tabelle, il numero minimo di punti di ricarica richiesti in base alla destinazione d’uso (residenziale o non residenziale), al tipo di sistema di ricarica, alla tipologia dei posti auto, ecc. Le tabelle forniscono anche le caratteristiche dimensionali delle canalizzazioni e includono una serie di prescrizioni, oltre a deroghe agli obblighi sopra indicati.

tabella Decreto Requisiti minimi – ricarica di veicoli elettrici

Fattori di conversione Teleriscaldamento

Con il nuovo decreto viene introdotto un nuovo metodo allocazione per il calcolo dei fattori di conversione dell’energia primaria dell’energia consegnata da reti di teleriscaldamento. 

È stata istituita questa modifica perché il metodo attualmente in vigore produce fattori di conversione svantaggiosi per gli impianti di cogenerazione ad altissima efficienza, che potrebbe, di conseguenza, ostacolare la diffusione del calore generato da tali sistemi.

Si è optato, così, per adottare il metodo “di Carnot”, che calcola direttamente il combustibile effettivamente utilizzato per la produzione di calore. In questo modo si tiene in considerazione, come suggerito dal CTI, il beneficio energetico della cogenerazione e la maggiore efficienza delle reti italiane rispetto alla media europea.

Il nuovo metodo è vantaggioso perché:

  • è semplice da applicare, non richiedendo formule complesse;
  • è adatto a tutti i tipi di impianti di cogenerazione; 
  • può essere impiegato su scala complessiva senza la necessità di separare le componenti di pura cogenerazione; 
  • non dipende dai fattori di conversione dell’elettricità;
  • non produce deviazioni nei risultati.

Aggiunta dei nuovi requisiti introdotti dalla normativa europea e nazionale

A seguito dell’entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee, e della pubblicazione del decreto di recepimento della EPBD III (D.lgs. 48/2020), il decreto è stato aggiornato con ulteriori indicazioni riguardanti i requisiti degli edifici e delle unità immobiliari. Nello specifico viene indicato:

  • per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti:
    • i requisiti minimi forniscono indicazioni per tener conto in maniera opportuna del benessere termo‐igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
    • in fase di progettazione si dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
  • entro il 1° gennaio 2025 sarà necessario installare sistemi di automazione e controllo di Classe B (come definita dalla norma UNI EN 15232), per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, a condizione che la loro installazione garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di rimborso inferiore a 6 anni o qualora non sia tecnicamente realizzabile. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica;
  • in caso di sostituzione del generatore di calore, sia per  nuovi edifici sia per gli edifici esistenti,gli stessi devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.

Scarica subito Blumatica Energy, il software è già aggiornato al nuovo Decreto Requisiti Minimi!

Cynthia Fiorillo

Redattrice


Un commento

  • nicola gargione

    6 Giugno 2024 at 11:56

    Interessante

    Commenta

  • nicola gargione

    26 Giugno 2024 at 09:13

    Interessante. Ho già utilizzato questo metodo di calcolo dei ponti termici nel 2019

    Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *