Nuovo modello unico CILA-Superbonus 110%: novità e responsabilità

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Chiarimenti in merito al nuovo modello unificato CILA-S da presentare per tutti gli interventi che beneficiano del Superbonus 110%

Dal 5 agosto 2021, per avviare gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico legati alle agevolazioni Superbonus 110%, è obbligatorio completare il modulo unificato e standardizzato della CILA-Superbonus, denominato CILA-S.

La Conferenza Unificata del 4 agosto ha infatti approvato la versione definitiva del modulo, frutto di quanto disposto dagli art.33 e 33-bis del DL 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio scorso.

L’adozione di una modulistica unica nasce dall’esigenza primaria di semplificare la procedura burocratica e soprattutto ridurre i tempi per le verifiche di legittimità dell’immobile.

L’ostacolo maggiore all’idea di semplificazione, infatti, era rappresentato dal dover presentare “lo stato legittimo”, ovvero l’attestazione da parte di un tecnico abilitato della regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Il Legislatore, quindi, con l’articolo 33 del DL n. 77/2021, ha semplificato la procedura escludendo l’obbligo di attestare lo Stato Legittimo di conformità urbanistica, così come era previsto dal DPR 380/01 art. 9-bis comma 1-bis.

 

Interventi attuabili con la CILA-S

Gli interventi attuabili con CILA-S sono tutti quelli inerenti:

  • la riqualificazione energetica (Ecobonus 110%),
  • la riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%)
  • tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus 110% previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla Legge 77/2020 che possono anche riguardare parti strutturali e prospetti degli edifici.

Sono esclusi tutti gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici, con o senza aumento di volume (ampliamento).

È importante evidenziare che, gli interventi trainati e trainanti che beneficiano del superbonus sono ora considerati come manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b del DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) e quindi attuabili tramite presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).

La CILAS è necessaria anche quando i lavori, ammessi al Superbonus, consistono esclusivamente in interventi di Manutenzione Ordinaria e come tali inquadrati in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 (es.: isolamento della copertura, pannelli solari termici e fotovoltaici, sostituzione caldaia, installazione ascensori, sostituzione infissi, ecc.).

ATTENZIONE: la possibilità di utilizzare il modulo CILA-S vale solo per gli interventi legati al Superbonus 110% e non per tutte le restanti forme di detrazioni fiscali, come Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus “normali” e Bonus Facciate che dovranno comunque rispettare lo Stato Legittimo come normalmente avviene.

 

Quali modifiche contiene il nuovo modello CILA-S?

Molti contenuti del nuovo modulo CILA-Superbonus restano sostanzialmente immutati dal precedente modello CILA, vengono invece modificati:

  • eliminazione dell’attestazione dello stato legittimo
  • integrazione dell’attestazione della legittima edificazione
  • modifiche alla documentazione da allegare.

La novità principale in merito alla documentazione da allegare è la mancanza di alcuni elaborati, nello specifico quelli inerenti gli elaborati progettuali; infatti nel modello si legge:

documentazione_allegata_cila

È quindi prevista solo la descrizione dell’intervento, senza nessuna planimetria dello stato dei luoghi.

Osserviamo come ora il SUE/SUAP, per effettuare un controllo dello stato legittimo, dovrà per forza effettuare un sopralluogo e non avvalersi più della verifica documentale.

 

Quali sono le responsabilità professionali e le conseguenze di eventuali abusi?

In relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell’edificio, al momento non sembra esserci un rischio per il tecnico incaricato, non essendo più richiesta un’esplicita dichiarazione in merito. Il professionista, infatti, deve attestare solo la conformità dell’intervento che si va a realizzare e non dello stato dell’immobile (stato legittimo).

Il Decreto precisa però che: “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”; pertanto, eventuali abusi, potranno comunque essere segnalati e puniti, anche se non vi è obbligo da parte del tecnico di accertarli preventivamente.

Ciò premesso, laddove in sede di svolgimento dell’incarico il Professionista rilevi la presenza di difformità, si consiglia di valutarne l’entità e successivamente darne opportuna comunicazione al Committente evidenziando l’obbligo di procedere, laddove possibile, a presentare un titolo edilizio in sanatoria prima del titolo necessario all’esecuzione dei lavori del Superbonus.

 

Novità per Varianti ed Agibilità

Caratteristica fondamentale della CILA Superbonus è che, nel caso di varianti in corso d’opera, non dovrà essere annullata la pratica avanzata ma, per le modifiche, sarà sufficiente presentare una nuova comunicazione che costituisce integrazione alla CILA-S già presentata.

Tale possibilità non è prevista in relazione alle CILA ordinarie, per cui rimane immutato il disposto di cui all’art. 6 bis co 5 D.P.R. 380/01.

Un’altra importante novità, riportata al comma 13 quinquies, riguarda la conclusione dei lavori del superbonus; in quanto non è necessaria la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA) prevista dall’art 24 D.P.R. 380/01 che attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

 

Principali novità CILA Superbonus 110%

Riassumiamo quindi le principali novità della CILA Superbonus 110%:

  • Gli interventi del Superbonus 110 sono stati equiparati a manutenzione straordinaria e possono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus, ad eccezione di quelli concernenti demolizione e ricostruzione
  • Con il modulo CILA-S, rispetto al modello ordinario di CILA finora utilizzato, non è più necessario attestare lo stato legittimo, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità del nuovo intervento da realizzare
  • per gli immobili realizzati dopo il 1 settembre 1967 devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (ad esempio la data di rilascio)
  • per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione che attesta che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
  • la documentazione progettuale da allegare è molto semplificata
  • l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare
  • per gli interventi in edilizia libera, basta solamente una descrizione dell’intervento nel modulo CILAS
  • può essere utilizza la CILAS anche per opere strutturali per le quali sarebbe stata necessaria una SCIA
  • eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori all’interno della stessa CILA-Superbonus
  • alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).

 

Software CILA Superbonus 110%

Per avviare tutti gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico legati al Superbonus 110%, Blumatica mette a disposizione il software Blumatica Pratiche Edilizie tramite cui è possibile completare il modulo unico CILA-S, aggiornarlo con i dati della pratica e dei soggetti coinvolti ed infine generare un unico PDF da inviare all’amministrazione.

CILAS-comunicazione

 

 

 

Cristina Feola

Responsabile Tecnico


Un commento

  • SCHIRINZI SAVERIO

    28 Ottobre 2021 at 12:35

    OTTIMA PRESENTAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DELLA CILA-S, COME SEMPRE TRA L’ALTRO

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    • Ufficio Blumatica

      29 Ottobre 2021 at 12:22

      Grazie a lei per l’interesse verso il nostro blog.

      Cordialmente

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  • Giovanni Rotondi

    5 Novembre 2021 at 17:47

    Si vuole porre tale quesito in merito ad una Legge 10 per una pratica Superbonus 110%: in considerazione del fatto che per quanto riguarda il titolo autorizzativo occorre presentare la CILAS e che quindi possono essere omessi gli elaborati grafici in merito all’immobile oggetto di intervento, nel momento in cui si presenta la Legge 10 tra gli allegati a quest’ultima le planimetrie, prospetti e sezioni dell’edificio vanno obbligatoriamente allegati alla Legge 10?
    Si ringrazia anticipatamente per la cortese risposta.

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    • Ufficio Blumatica

      8 Novembre 2021 at 12:50

      Salve,

      come previsto dal D. M. 26/06/2015 (“Decreto relazione tecnica”), nel paragrafo 8 della relazione tecnica (ex Legge 10) sono previste tra gli allegati obbligatori anche piante, prospetti e sezione dell’edificio.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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      • Antonio

        21 Novembre 2021 at 13:02

        Buongiorno, data la caratteristica di Energy , che permette di procedere inserendo esclusivamente le piante degli immobili da trattare, e leggendo il paragrafo 8, che sembra obblighi ad allegare solo le piante, secondo voi è condivisibile omettere prospetti e sezioni negli elaborati progettuali?

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        • Ufficio Blumatica

          23 Novembre 2021 at 14:57

          Salve,
          nella relazione ex Legge 10 è prevista l’integrazione delle planimetrie ed eventualmente dei prospetti e delle sezioni con definizione degli elementi costruttivi. L’importazione della sola planimetria in Blumatica Energy consente di procedere più agevolmente al censimento utilizzano il CAD integrato.

          Nella modulistica della CILA “Superbonus”, invece, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.
          Si considera quindi possibile omettere tutti gli elaborati grafici dalla pratica edilizia, ma si consiglia di allegarli quando lo si ritiene necessario per una più chiara e compiuta descrizione dell’intervento (non vi è l’obbligo).

          Cordialmente

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  • Valentina Tuccinardi

    17 Novembre 2021 at 17:33

    Qualora si effettuasse una demolizione e ricostruzione usufruendo del sismabonus 110% e si volesse utilizzare anche l’ECO 110 per interventi riqualificazione energetica dell’edificio che, nello stato di fatto, risultava riscaldato, per gli interventi di riqualificazione energetica si dovrà presentare lo stesso la CILAS Superbonus o sarà sufficiente il permesso a costruire ottenuto per la demolizione e ricostruzione?

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    • Ufficio Blumatica

      23 Novembre 2021 at 12:10

      Salve,
      come riportato a pagina 13 della Guida ANCI, pubblicata immediatamente dopo la pubblicazione del Modulo Unificato CILA-Superbonus: “Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”.
      Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

      Cordialmente

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  • Francesco

    23 Novembre 2021 at 13:12

    Salve, dovendo fare la prima asseverazione superbonus 110% viene richiesto dal portale ENEA obbligatoriamente di spuntare la dichiarazione che è stata depositata presso il comune la relazione tecnica ex L. 10/91. Il progettista mi ha rappresentato che è stata presentata al comune solo la CILA “Superbonus” che non contempla elaborati progettuali e quindi la sopracitata relazione ex L.10/91, che comunque lui ha redatto. La domanda è: la relazione ex L. 10/91 va presentata comunque come allegato alla CILA Superbonus (in questo caso si farebbe una integrazione al comune) oppure il portale ENEA pone quale alternativa alla relazione “…o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati” e quindi è sufficiente aver presentato la CILA Superbonus? Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      24 Novembre 2021 at 10:24

      Salve,
      la presentazione della Relazione ex Legge 10 è sempre obbligatoria quando l’intervento che si va a progettare modifica il comportamento energetico dell’edificio, quindi occorre integrare la pratica (CILAS) anche con la Legge 10.
      Le consigliamo di richiedere direttamente all’Ente l’iter corretto da seguire per la presentazione, in quanto potrebbe cambiare a seconda del comune di riferimento.

      Cordialmente

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  • Anna Maria

    2 Febbraio 2022 at 16:23

    Salve,
    che tipologia di intervento bisogna scegliere nel software Blumatica Energy quando le superfici opache oggetto di intervento sono maggiori del 25% (come è richiesta dal superbonus 110% per interventi trainanti di isolamento)?
    Basta in ogni caso una CILAS?
    Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      7 Febbraio 2022 at 12:54

      Salve,
      in riferimento alla sua richiesta, La informo che la Tipologia di Intervento da scegliere nel menu Dati Generali di Energy è quella che fa riferimento al DM Requisiti Minimi 2015 e la verifica viene effettuata in Energy nella sezione specifica di Detrazioni Fiscali.
      Le consiglio, per tali quesiti, di aprire un ticket direttamente alla pagina Ticket https://www.blumatica.it/supporto/ in modo che l’assistenza potrà fornirLe maggiori informazioni in merito all’utilizzo del software.
      In merito alla presentazione della CILA-S a decorrere dal 5 agosto 2021 è obbligatoria la presentazione del modulo CILA-S per tutti gli interventi legati al Superbonus 110% (previsti dal comma 13-ter del DL n. 77/2021) che non comportano demolizione e ricostruzione.

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  • giuseppe

    1 Aprile 2022 at 19:45

    La presentazione è molto chiara. Pertanto se devo realizzare un cappotto per un’abitazione non è obbligatorio allegare alla Cilas anche i calcoli energetici secondo legge 10. Posso farlo se mi viene chiesto quale integrazione. Ho compreso correttamente?
    Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      7 Aprile 2022 at 10:22

      Salve,
      nella modulistica della CILA “Superbonus” non è necessario allegare anche i calcoli energetici secondo legge 10, che vanno comunque effettuati per la presentazione della pratica Enea.

      Restiamo a disposizione,
      Cordiali saluti.

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  • Lisa

    5 Maggio 2022 at 14:55

    Buongiorno, nel caso di varianti sostanziali alla CILAS su un edificio che ricade in territorio soggetto ai beni paesaggistici, tali per cui prima di eseguirle devo ottenere l’autorizzazione paesaggistica, come posso presentare una variante in corso d’opera? posso fare una variante alla CILAS prima della fine lavori?
    Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      12 Maggio 2022 at 09:55

      Salve,
      il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni, prevede in linea generale che: “in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla CILA presentata”. Ciò indica che non sarebbe necessario annullare il titolo esistente e sarebbe possibile integrare la CILAS attraverso la semplice presentazione di una nuova comunicazione a fine lavori.

      Una variante sostanziale al progetto che necessita di ulteriori atti di assenso, tipo l’autorizzazione paesaggistica, presentazioni di calcoli al genio civile, ecc, ricade però in una casistica più particolare, non ancora ufficialmente chiarita. Si potrebbe ipotizzare che tale variante sostanziale, che prevede un’autorizzazione paesaggistica, dovrebbe essere presentata in corso d’opera per il semplice fatto che le modifiche devono essere comunicate, prima dei lavori, agli Enti preposti, per consentire l’esercizio del potere di controllo (un loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe, a fine lavori, la validità degli stessi).
      Le consigliamo, quindi, per non incorrere in errori, di richiedere direttamente agli Enti interessati l’iter corretto da seguire nel suo caso specifico, in quanto potrebbe cambiare a seconda del comune di riferimento.

      Cordialmente

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  • Federica

    31 Maggio 2022 at 12:10

    Buongiorno, nel caso di una CILAS presentata per soli lavori di efficientamento energetico si può presentare successivamente una variante o integrazione per aggiungere lavori di miglioramento sismico? per esigenze nate nel corso dei lavori, tipo rifacimento solette e copertura? Oppure si può presentare una nuova CILAS solo per la parte di sismabonus?
    Grazie sin d’ora per il riscontro

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    • Ufficio Blumatica

      1 Giugno 2022 at 09:44

      Salve,
      in merito all’argomento variante per la CILAS ci sono ancora alcuni punti non ufficialmente chiariti, in quanto il DL 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni), prevede in linea generale che: “in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla CILA presentata”. Ciò indica che non sarebbe necessario annullare il titolo esistente e sarebbe possibile integrare la CILAS attraverso la semplice presentazione di una nuova comunicazione alla fine dei lavori.

      Nel Suo caso specifico, di integrazione di lavori per miglioramento sismico, o in caso di una variante sostanziale al progetto che necessiti di ulteriori atti di assenso, come l’autorizzazione paesaggistica, la presentazione di calcoli al genio civile, ecc, non sarebbe corretto eseguire tali lavori senza aver presentato alcuna comunicazione aggiuntiva.

      Si potrebbe ipotizzare che tale variante dovrebbe essere presentata in corso d’opera per il semplice fatto che le modifiche devono essere comunicate, prima dei lavori, agli Enti preposti. Le consigliamo, quindi, per non incorrere in errori, di richiedere direttamente agli Enti interessati l’iter corretto da seguire nel suo caso specifico, in quanto potrebbe cambiare a seconda del comune di riferimento.

      Restiamo a disposizione
      Cordialmente

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  • Gasbarro Nicolò

    9 Novembre 2022 at 21:11

    Non è stata allegata la legge 10 con la presentazione della Cilas può esssere inviata prima della fine dei lavori

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    • Ufficio Blumatica

      21 Novembre 2022 at 10:32

      Salve,
      l”iter corretto sarebbe stato presentare la Legge 10 contestualmente la presentazione della CILAS; se ciò non è stato fatto, si potrebbe prevedere una integrazione alla stessa presentando la nuova Legge 10, ma Le consigliamo, per non incorrere in errori, di richiedere direttamente agli Enti interessati l’iter corretto da seguire nel suo caso specifico, in quanto potrebbe cambiare a seconda del comune di riferimento

      Cordialmente

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  • ANTONIO ANTONIO

    27 Marzo 2023 at 16:40

    Ho presentato la Cilas il 24 Novembre 2022 senza allegare la ex legge 10 – e il verbale assemblea del condominio —
    Se presento adesso la ex legge 10 – con l’inizio lavori rientro nel 110% ..?

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    • Ufficio Blumatica

      29 Marzo 2023 at 16:59

      Salve,
      Circa gli interventi realizzati dai condomini, l’unico modo per poter continuare ad usufruire dell’aliquota del 110% anche per il 2023 è aver:
      – presentato la CILAS o Istanza per acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione) entro il 25 novembre 2022;
      – approvato la delibera assembleare con l’approvazione dell’esecuzione dei lavori (nel caso di condominio) in data antecedente al 25 novembre 2022.
      Le consigliamo, per non incorrere in errori, di richiedere direttamente agli Enti interessati l’iter corretto da seguire per la presentazione degli allegati non integrati inizialmente, in quanto potrebbe cambiare a seconda del comune specifico.
      Restiamo a disposizione per ulteriori quesiti.
      Cordialmente.

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  • VALERIA CAGLIUSO

    24 Aprile 2023 at 18:53

    Buonasera . Il mio tecnico geometra ha presentato con procura speciale la CILA edilizia superbonus il 24/11/22 e la CILA Edilizia in data 11/01/23 . Se oggi 24/04/23 revoco la procura al geometra come si può’ accedere al portale SUE ? e vorrei sapere anche se corro il rischio di perdere i benefici fiscali .Grazie .

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    • Ufficio Blumatica

      4 Maggio 2023 at 15:28

      In merito a quanto richiesto per l’accesso al SUE Le consigliamo, per non incorrere in errori, di richiedere direttamente agli Enti interessati l’iter corretto da seguire.
      Le ricordiamo che, per non perdere le agevolazioni per le unifamiliari, secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti quater, era prevista una proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022) per gli edifici sui quali entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori.
      Altrimenti, per tutto il 2023, è stata introdotta una nuova finestra temporale con aliquota al 90% per tutte le unità unifamiliari con il rispetto di determinati requisiti come indicato da Decreto.

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