
L’INAIL ha pubblicato il modello OT23 per il 2025 che le aziende devono utilizzare per avere la riduzione del tasso medio di tariffa a seguito della messa in campo di interventi aggiuntivi, rispetto agli obblighi di legge, sulla sicurezza sul lavoro.
INDICE
In caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, infatti, l’Inail garantisce ai lavoratori indennità economiche e prestazioni sanitarie, grazie al proprio sistema di assicurazione.
Ogni datore di lavoro, a prescindere dal verificarsi di un evento di infortunio o malattia, quando avvia un’attività, è tenuto ad inviare la denuncia di attività o esercizio, contenente comunicazione di tutte le informazioni sull’attività stessa, sui lavori svolti e le retribuzioni dei lavoratori. Da queste informazioni sarà determinato l’importo del premio annuale da pagare per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il premio assicurativo da versare all’Inail sarà calcolato, secondo il sistema introdotto dal D.Lgs. 38/2000, in base alla tipologia di attività, con l’applicazione di tariffe distinte e specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale .
Allo scopo di abbattere, in parte, queste somme dovute all’INAIL, viene istituito un sistema “premiale” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT23) per le realtà aziendali che mettono in atto interventi che contribuiscono alla prevenzione e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le azioni messe in atto devono essere, comunque, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Per ottenere l’agevolazione è necessario trasmettere all’INAIL il cosiddetto “Modello OT23”.
In cosa consiste l’agevolazione
Il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2000, modificato dal Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015, offre alle aziende la possibilità di ridurre il premio assicurativo annuale dovuto all’INAIL. Questa riduzione avviene mediante l’applicazione di uno sconto denominato “oscillazione per prevenzione” sul tasso medio di tariffa.
Tale agevolazione è riconosciuta per le aziende attive da almeno un biennio che dimostrano di aver intrapreso azioni aggiuntive in merito di miglioramento della salute e sicurezza.
È, inoltre, variabile in proporzione alla dimensione aziendale (più grande è l’azienda, minore è lo sconto percentuale), ed è definita secondo queste percentuali di riduzione:
lavoratori-anno | riduzione |
fino a 10 | 28% |
da 11 a 50 | 18% |
da 51 a 200 | 10% |
oltre 200 | 5% |
La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).
Accesso alla riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23) per l’anno 2025
L’azienda, anche tramite un suo intermediario, può presentare domanda di riduzione per gli interventi migliorativi della sicurezza nei luoghi di lavoro adottati nel corso del 2024, attraverso il servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio 2025.
Per ogni intervento deve essere trasmessa, insieme alla domanda, la relativa documentazione a supporto (documentazione “probante”).
Nella domanda (OT23) l’azienda deve indicare gli interventi che ha attuato nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2025, gli interventi devono essere stati realizzati nell’anno 2024.
I 72 interventi identificati nel modulo per l’anno 2025 sono raggruppati nelle seguenti 6 sezioni:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI
A differenza degli altri anni, sono stati eliminati i punteggi attribuiti a ciascun intervento. È, invece, definita una classificazione individuando solo due tipologie di intervento, in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità:
- tipo “A”, per interventi a maggiore valenza;
- tipo “B”, per interventi a valenza inferiore.
Per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Documentazione e requisiti
Per poter avere accesso all’agevolazione il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (DURC Regolare) e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per ciascun intervento, viene specificata la documentazione probante, necessaria per dimostrarne l’effettiva realizzazione. Tale documentazione deve essere inviata insieme alla domanda, utilizzando la funzionalità dedicata disponibile nel servizio online.
Inoltre, l’azienda ha la facoltà di aggiungere ulteriori documenti comprovanti l’esecuzione dell’intervento. È importante considerare, comunque, che l’INAIL può richiedere documentazione aggiuntiva e chiarimenti, qualora quella trasmessa non risulti sufficiente.
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Redattrice