Patente a crediti: come acquisire crediti aggiuntivi con il passaggio dal DVR con procedure standardizzate a DVR classico

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Quali sono i vantaggi del passaggio dal DVR con procedure standardizzate al classico e come ti permette di accumulare punti.

Il sistema della patente a crediti, che dal 1 ottobre 2024 entrerà in vigore a meno di possibili proroghe, rappresenta una significativa novità per il settore edile. L’obiettivo principale è quello di promuovere una cultura della sicurezza premiando le aziende che dimostrano un impegno reale e tangibile nell’adozione di misure di prevenzione e protezione, nonché di azioni di miglioramento per la salute e la salvaguardia dei lavoratori.

Questo sistema prevede, inoltre, delle sanzioni con decurtazione crediti, in funzione di specifiche violazioni, come ad esempio:

VIOLAZIONE CREDITI DECURTATI
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
Mancata formazione e/o mancato addestramento 2
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3

Emerge, quindi, che l’elaborazione del DVR, la valutazione dei rischi specifici, la consegna dei DPI e l’adozione di idonee misure si confermano aspetti fondamentali oggetto di accurati controlli da parte degli organi di vigilanza. Questa è, di conseguenza, l’occasione per poter verificare la corretta stesura del DVR prodotto, in particolare se realizzato secondo le procedure standardizzate, e vediamo perché.

Cosa sono le procedure standardizzate e qual è il loro campo di applicazione?

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 la Commissione Consultiva ha approvato un modello di riferimento di base per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il modello prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
  • individuazione dei pericoli presenti;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
  • definizione del programma di miglioramento.

Si applica ad aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) e si può applicare ad Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6).

In particolare:

SI APPLICA A Esclusioni
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) La legislazione  prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28:

  • aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:

a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

b) centrali termoelettriche;

c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

SI PUO’ APPLICARE Esclusioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6) La legislazione concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui
descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28.
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di
rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28:

  • aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7).

In molti casi, tuttavia, le procedure standardizzate sono state applicate ad aziende escluse dal campo di applicazione, considerando solo la verifica del numero di lavoratori, senza considerare la tipologia di attività svolta e la presenza di rischi da valutare, in particolar modo quelli di natura specifica per i quali occorre eseguire analisi applicando opportuni modelli di calcolo (MMC, Rumore, ATEX, ecc.)

Negli anni, perciò, è sempre più emersa una errata interpretazione di tali procedure con elaborati in cui venivano indicati solo i pericoli presenti e non.

individuazione pericoli presenti in azienda

 

Dal modulo 3 della Procedura Standardizzata si potrebbe evincere che non va indicata l’entità dei rischi. Ma cosa fare se non si conosce l’entità dei rischi quali misure di sicurezza vengono applicate?

Di qui le tante perplessità sulle analisi eseguite utilizzando la metodologia proposta dalla procedura standardizzata.

valutazione dei rischi modulo 3

Con l’entrata in vigore della patente a crediti, documenti di valutazione dei rischi non in linea con la normativa in vigore, e quindi manchevoli di valutazioni specifiche, misure di sicurezza, piano di miglioramento e formazione, possono causare la decurtazione di diversi punti con il conseguente blocco dei lavori. Alcuni esempi:

  • sanzione di 3 punti per l’omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche;
  • sanzione di 5 punti per l’omessa elaborazione del DVR;
  • sanzione di 15 punti in caso di infortunio che comporti una inabilità permanente al lavoro (per violazione delle norme sulla prevenzione infortuni);
  • sanzione di 20 punti in caso di infortunio mortale (per violazione delle norme sulla prevenzione infortuni).

Cosa fare per rimediare ed ottenere un DVR corretto e l’assegnazione di ulteriori crediti?

Se si è in possesso di un DVR redatto secondo le procedure standardizzate è necessario verificare innanzitutto se si rientra nel campo di applicazione dello stesso e se si è compilato secondo le quattro fasi previste. Il passaggio ad una VDR secondo la modalità classica facilita gli operatori del settore ottenendo un modello strutturato e non soggetto ad errori di interpretazione. Con il sistema della patente a crediti è poi possibile ottenere 3 crediti ulteriori se si passa da una VDR secondo le Procedure Standardizzate ad una VDR con la metodologia classica.

Con Blumatica DVR, in particolare, è possibile realizzare agevolmente il documento di valutazione rischi, grazie proprio alla presenza di tantissimi modelli precaricati.

fasi del modello - Blumatica DVR

identificazione pericoli e valutazzione rischi - Blumatica DVR

È possibile, inoltre, convertire un lavoro, precedentemente sviluppato secondo le procedure standardizzate, in un DVR Classico.

Ogni fase analizzata prevede non solo l’individuazione dei rischi, ma anche le misure da adottare per contenerlo e prevenirlo, come DPI, Formazione, tecniche organizzative e segnaletica:

misure generali di sicurezza

Per ogni mansione vengono inoltre già individuati i rischi di natura graduata e la relativa fonte:

rischi relativi alle mansioni

Lo scenario lavorativo oggi richiede sempre maggiore attenzione alla tutela dei lavorator. La patente a crediti è l’occasione per segnare una svolta reale al fine di ridurre i rischi e salvaguardare la vita dei lavoratori.

Cosa aspetti: scopri maggiori dettagli su Blumatica DVR!

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Gemma De Nicola

Responsabile Tecnico


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