Patente a crediti per la sicurezza: ecco come funziona e quali sono le novità

patente a crediti - sicurezza lavoro
Come funziona la patente a crediti per la sicurezza sul lavoro, obbligatoria dal primo ottobre 2024? Ecco tutti i dettagli dal DL 19/2024 e dalla legge di conversione 56/2024.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 la legge di conversione del decreto legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR 4) che aveva introdotto l’obbligo della patente a crediti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Già a febbraio il Consiglio dei Ministri, infatti, aveva varato nuove disposizioni in merito alla sicurezza sul lavoro, tra cui il sistema della patente a crediti, con l’obiettivo di incentivare il settore edilizio ad attuare pratiche sicure di prevenzione e minimizzare il rischio di incidenti sul lavoro.

A decorrere dal 1 ottobre 2024, infatti, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili sono tenuti al possesso di una patente, inizialmente dotata di 30 crediti.

Invece, non sono tenute al suo possesso le imprese in possesso dell’attestato di Qualificazione SOA, con classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Quindi, il nuovo meccanismo di sanzioni e controlli ha l’intento di migliorare le condizioni di lavoro di tutto il comparto dell’edilizia e sensibilizzare sempre più datori di lavoro di imprese e lavoratori autonomi a rispettare i requisiti cogenti.

Patente a crediti nei cantieri: tutti i dettagli

Il governo ha emanato il DL 19/2024, introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, in vigore dal 1 ottobre 2024. La patente a punti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili, ha lo scopo di impedire e prevenire negligenze ed eventuali violazioni agli adempimenti obbligatori definiti dalla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 

Con questo strumento si intende stimolare le imprese che dovranno quindi dimostrare di aver elaborato la documentazione obbligatoria (DVR, PEE), di aver predisposto la formazione in base alle mansioni e di essere in regola a livello amministrativo e fiscale.

Nello specifico, all’art. 27 della bozza dello schema di decreto legge sono definite tutte le indicazioni specifiche circa la patente a punti o “a crediti”.

Requisiti

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alle aziende in possesso di requisiti quali:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

È altresì indicato che il possesso di tali requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Punteggi e decurtazioni

La patente è inizialmente dotata di un punteggio di 30 crediti e consente di operare in cantieri temporanei o mobili, a condizione che la dotazione di crediti sia pari o superiore a 15.

La decurtazione dei punti avviene a seguito di accertamenti in merito a inadempimenti e violazioni che espongono i lavoratori a rischio di infortunio o morte. Qualora, nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, siano contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I.bis, i crediti saranno decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Si avrà decurtazione dei punti per violazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 81/08, ovvero in caso di:

1 punto per:

  • omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
  • omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23

2 punti per: 

  • omessi formazione e addestramento
  • omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  • mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno
  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
  • omessa valutazione del rischio di annegamento
  • omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

3 punti per:

  • omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
  • omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile
  • omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
  • mancanza di protezioni verso il vuoto
  • omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
  • omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28
  • omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche
  • omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

5 punti per:

  • omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi
  • infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni

8 punti per:

  • infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

10 punti per:

  • malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

15 punti per:

  • infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro

20 punti per:

  • infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza e la partecipazione attiva di corsi specifici di formazione.

La legge di conversione 56/2024 del DL n.19 del 2024 rimanda, poi, a successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per:

  • individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente;
  • definire i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8;
  • individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il punteggio della patente assume, quindi, un’importanza cruciale. Funge, infatti, da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edile e diventando un criterio di valutazione supplementare, affiancando i tradizionali parametri di selezione come la competenza tecnica e l’offerta economica, nell’assegnazione di lavori, appalti o incarichi.

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Cynthia Fiorillo

Redattrice


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