
Perché un edificio non residenziale, pur avendo pessime prestazioni di involucro e impianto, risulta essere classificato in classe energetica B?
La motivazione risiede nella definizione dell’edificio di riferimento riportata nei D.M. del 26/06/2016.
Ricordiamo che la scala delle classi energetiche è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard(2019/2021)), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto Requisiti Minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge vigenti per gli anni 2019/2021 ed impianti standard.
1.1 – Parametri relativi al fabbricato dell’edificio di riferimento |
U2019/2021 (W/m2K) |
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Tabella 1 – Tecnologie standard dell’edificio di riferimento
Esaminando i parametri che caratterizzano l’edificio di riferimento, risulta evidente che per i servizi di climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione, ci può essere una netta differenza tra l’edificio di riferimento e quello reale oggetto di valutazione, con conseguente ripercussione sulla classe energetica.
Pertanto, certificando solo in base a tali servizi un edificio con componenti di scarsa efficienza energetica e in cui sono installati impianti con rendimenti inferiori ai valori riportati nella tabella precedente, la classe energetica sarà sicuramente molto scadente (ad esempio G).
Per i servizi di illuminazione e trasporto, invece, il decreto stabilisce che l’edificio di riferimento abbia le medesime caratteristiche dell’edificio reale (per l’illuminazione, ad esempio, la stessa potenza installata, occupazione, sfruttamento della luce naturale, ecc.).
L’unica differenza tra i due edifici, infatti, è solo nella tipologia dei sistemi automatici di regolazione (classe B). Tale fattore, però, incide relativamente poco sulla prestazione energetica globale dell’edificio facendo sì che, per tale servizio energetico, l’edificio reale sia quasi paragonabile in termini di prestazioni con quello di riferimento.
Risulta quindi evidente che, all’aumentare del fabbisogno di energia per il servizio di illuminazione (ovvero della potenza installata dei diversi apparecchi di illuminamento), gli altri servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, ACS, ventilazione) pesino sempre meno sul fabbisogno totale dell’edificio. Pertanto, anche se aumenta il fabbisogno totale dell’edificio reale, quest’ultimo diventa sempre più simile a quello dell’edificio di riferimento e, di conseguenza, la classe energetica si avvicina sempre più alla classe A1! Ovviamente, il miglioramento della classe energetica (da G ad A1) ha un andamento asintotico rispetto alla fascia A1 (che rappresenta proprio la prestazione dell’edificio di riferimento), alla quale non arriverà mai in virtù delle differenze tra i due edifici sugli altri servizi energetici (es. trasmittanze, generatori, ecc.).
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia
Luigi Perri
4 Giugno 2018 at 13:41
un immobile agibile (C1 locale commerciale in un Centro Commerciale mai completato) ceduto nel 2010 senza certificato energetico viene rivenduto alla data odierna senza i requisiti di agibilità anzi oggetto di vandalizzazione e oggetto di aspoerto di vetrine e porte,, impianto autonomo di climatizzazione, controsoffittatura, impianto elettrico e idrico puoò essere considerato inclassificabile? se si, come?
Ufficio Stampa Blumatica
4 Giugno 2018 at 14:52
Salve,
la sua situazione potrebbe rientrare tra i casi di esclusione previsti dal DM. 26/06/2015
In base a quanto previsto all’Allegato A del Decreto 26/06/2015 “Linee Guida” dedicato ai “Casi di esclusione dall’obbligo dotazione dell’APE“, in particolare alla lettera g) l’APE non è dovuto:
Tuttavia, se le dovesse essere richiesto obbligatoriamente l’APE, esso potrebbe essere basato sui componenti attualmente messi in opera. Infatti, non è possibile effettuare il calcolo energetico di un volume NON chiuso.