Piano di Emergenza Interna per impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Francesca De Santis7 Marzo 20197min79161
Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
Obbligo di redazione del Piano Emergenza Interna Rifiuti per i Gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti come da Legge 1 dicembre 2018 n.132

In seguito all’intensificarsi dei roghi dolosi di rifiuti ed al fine di minimizzare i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti, con la Legge 1° dicembre 2018 n.132 è stato disposto l’obbligo di predisporre:

  • il Piano di Emergenza Interna di competenza del Gestore dell’impianto
  • il Piano di Emergenza Esterna a carico del Prefetto

A chi spetta la redazione Piano di Emergenza Interna?

L’obbligo di predisporre il PEI Rifiuti spetta al Gestione dell’impianto, sia esistente sia di nuova costruzione.

Una volta redatto il Piano di Emergenza Interna occorre trasmettere alla Prefettura competente le informazioni utili per la redazione del Piano di Emergenza Esterna che la Prefettura stessa deve predisporre entro un anno dalla ricezione del PEI.

 

Il Piano di Emergenza Interna va riesaminato, sperimentato ed aggiornato ad intervalli non superiori a 3 anni e comunque ogni volta che l’organizzazione attua un cambiamento che possa impattare sulla gestione dell’impianto.

Come disposto dalle Linee Guida Impianti di Gestione Rifiuti, l’aggiornamento del piano deve essere effettuato previa consultazione del personale che lavora nell’impianto.

L’attività svolta negli impianti di gestione rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.”

 

Il PEI Rifiuti viene redatto allo scopo di:

  • Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per la salute umana, l’ambiente e i beni
  • Mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze negative di incidenti rilevanti
  • Informare in maniera adeguata i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti
  • Provvedere al ripristino e alla decontaminazione dell’ambiente in seguito ad un incidente rilevante.

 

Da quando scatta l’obbligo?

Occorre trasmettere alla prefettura indicativamente entro il 4 marzo 2019 o immediatamente dopo copia del PEI elaborato oppure un estratto da cui si evinca l’organizzazione aziendale, la tipologia di impianto e gli scenari incidentali previsti con relative misure di sicurezza.

 

Dal D.lgs. 105/2015 si desumono i contenuti minimi del PEI

Sulla base del D.lgs. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, le Linee Guida PRIME INDICAZIONI PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI del 13 febbraio 2019 forniscono i contenuti minimi del Piano di Emergenza Interna Rifiuti:

  • Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza
  • Dati dell’impianto, descrizione dell’attività svolta e planimetria dell’area
  • Nominativi delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza
  • Tipologia e quantità di rifiuti gestiti
  • Misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze
  • Misure atte a limitare i rischi per le persone presenti nel sito

 

Piano di Emergenza Esterna: cos’è? A chi spetta?

Il piano di Emergenza Esterna è a carico del prefetto d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati sulla base di tutte le informazioni trasmesse dal gestore per il tramite del PEI o di uno stralcio del piano stesso.

Elaborato con l’obiettivo di limitare gli effetti dannosi dovuti ad un incidente rilevante, per i contenuti si attende la pubblicazione di Linee Guida di riferimento ad hoc.

Il Piano di Emergenza Esterna va riesaminato, sperimentato e aggiornato previa consultazione della popolazione ad intervalli appropriati non superiori a tre anni.

 

L’ausilio di Blumatica Antincendio quale strumento informatico per la gestione efficace delle emergenze in caso di incendio

In tema di prevenzione incendi Blumatica ha sviluppato una suite che consente di effettuare la valutazione analitica del rischio incendio e la relativa gestione ai sensi del D. Lgs. 81/08, del Codice di Prevenzione Incendi nonché della Legge 1° dicembre 2018 n.132.

 

 

 

 

 

 

Nello specifico è possibile redigere gli elaborati previsti per legge mediante:

  • l’identificazione delle attività lavorative ai sensi del DPR 151/2011
  • il censimento di materiali e sostanze pericolose e/o infiammabili, delle attrezzature pericolose, di eventuali sorgenti di innesco nonché dei lavoratori e di altre persone particolarmente esposte al rischio (diversamente abili, ecc.)
  • le misure necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e la valutazione del rischio residuo d’incendio
  • il calcolo dettagliato del carico d’incendio specifico e specifico di progetto
  • la determinazione della classe dell’edificio
  • la valutazione dell’adeguatezza delle misure di sicurezza con particolare attenzione a: misure tese alla riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi, vie di esodo, rivelatori ed allarmi di incendio, impianti di estinzione incendi.

 

Blumatica Antincendio offre la possibilità di elaborare un dettagliato Piano di Emergenza ed Evacuazione anche mediante l’integrazione del modulo CAD per l’importazione degli elementi caratteristici e degli apprestamenti.

https://www.blumatica.it/software/antincendio/software-gestione-e-valutazione-del-rischio-incendio/

 

Francesca De Santis

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Sicurezza


Un commento

  • Antonio Giacco

    21 Marzo 2019 at 10:54

    dovrei redigere il pioano di emergenza per alcuni miei clienti che operano nel campo dei rifiuti cartacei

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