INDICEAnalisi iniziale, dimensionamento e figure responsabili del cantiereQuali sono i lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV?Quali sono gli adempimenti per il cantiere specifico?Quante imprese sono presenti?Quali sono i soggetti responsabili degli adempimenti?Chi è il Committente o il Responsabile dei Lavori?Quali sono le insidie dell’identificazione del Committente?Sono il Coordinatore o il Responsabile dei Lavori?Il software sempre aggiornato alle ultime disposizioni legislative
Evoluzione storica della normativa e caratteristiche propedeutiche rappresentano il punto di partenza per una corretta elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
A questo articolo ne seguiranno altri orientati ad illustrare, mediante casi pratici, le modalità di definizione dei contenuti di un PSC in linea con l’Allegato XV.
Non perdere quindi l’occasione di collezionare il vademecum del Coordinatore.
#PARTE 1
Origine e decorso storico della normativa
In Italia l’origine normativa in materia di igiene sul lavoro risale al 1955 con la pubblicazione del DPR 547/55, riferimento rimasto in vita per circa 40 anni. Nonostante fosse sempre più stringente l’esigenza di norme specifiche per i vari settori lavorativi, soltanto negli anni ’90 sono state definite disposizioni legislative in linea con i tempi. L’impulso decisivo è stato l’obbligo di recepimento delle direttive europee con il D. Lgs. 626/94 prima e con il D. Lgs. 494/96 poi. Hanno preso così forma le prime leggi atte a regolamentare i vari contesti lavorativi aprendo nuovi orizzonti in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
L’entrata in vigore del D. Lgs. 494/96 segna un’importante svolta in ambito di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili introducendo, per la prima volta nel panorama normativo nazionale, il concetto di un sistema integrato per le diverse figure coinvolte alle quali demandare la responsabilità della gestione e l’identificazione di obblighi tra cui la redazione dei Piani di Sicurezza che rimangono, tuttora, punti fermi ai fini degli adempimenti previsti. Questi presupposti hanno dato origine alla definizione della figura del Coordinatore della Sicurezza i cui obblighi sono stati ulteriormente dettagliati e definiti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 nonché dalle successive disposizioni legislative che lo hanno integrato e modificato (si veda articolo del BLOG precedente per maggiori dettagli).
Analisi iniziale, dimensionamento e figure responsabili del cantiere
Ogni cantiere ha le sue specificità in funzione delle quali il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 prescrive una serie di adempimenti che consentono di governare correttamente tutte le fasi relative alla costruzione del ciclo di vita in materia di salute e sicurezza.
Il Titolo IV e il campo di applicazione
In prima analisi è necessario stabilire se i lavori rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV e, solo successivamente, occuparsi di comprenderne le modalità. Un errore commesso in questa fase, infatti, comprometterà negativamente la gestione che ne consegue.
È importante, quindi, non banalizzare questo aspetto che è stato più volte rivisitato e modificato anche in seguito all’entrata in vigore del Testo Unico. Chiediamoci quindi
Quali sono i lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV?
La risposta è nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, ossia nell’articolo 89 del Testo Unico che recita testualmente:
“Articolo 89 – Definizioni
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X”
Rispetto ad un’errata convinzione, maturata e diffusa soprattutto a seguito di iterate modifiche legislative, è bene chiarire che rientrano nel campo di applicazione anche lavorazioni di modesta entità.
Quali sono gli adempimenti per il cantiere specifico?
Una volta verificate le condizioni inerenti il campo di applicazione, bisogna indagare i parametri che determinano gli obblighi cui è sottoposto il nostro cantiere e la successiva identificazione delle figure responsabili chiamate in causa. Questa fase è abbastanza articolata perché richiede una lettura congiunta di diversi articoli del Titolo IV. Per semplificare questo esercizio ed individuare rapidamente tali aspetti si può far riferimento alle seguenti due matrici, la cui scelta è funzione di uno specifico quesito
Quante imprese sono presenti?
Nel caso di una sola impresa gli obblighi e gli adempimenti variano in funzione dell’entità “*uomini/giorno” e la tipologia dei lavori (pubblico/privato).
*Uomini/Giorno: convenzionalmente esprime il numero di lavoratori che dovrebbe essere presente sul cantiere per terminare i lavori in un solo giorno.
In caso di più imprese, gli obblighi sono notevolmente diversi con necessità di indagare ulteriori parametri: il titolo abilitativo, la tipologia dei lavori (pubblico/privato) ed eventualmente l’importo dei lavori.
Quali sono i soggetti responsabili degli adempimenti?
La filiera delle costruzioni in generale è caratterizzata da una pluralità di obblighi; per il nostro scopo ci occuperemo di quelli assegnati ai soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza richiamati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ossia:
- Committenti
- Imprese
- Coordinatori
Per quanto concerne le Imprese ci occuperemo di analizzarne gli adempimenti in un altro articolo e, prima di illustrare le modalità di elaborazione del Piani di Sicurezza e Coordinamento, parleremo del Committente quale soggetto cardine della sicurezza in cantiere.
Chi è il Committente o il Responsabile dei Lavori?
È il primo soggetto chiamato in causa in quanto dispone delle risorse ed effettua le scelte in materia di sicurezza. In linea di massima l’identificazione può sembrare banale e la definizione contenuta nell’articolo 89 è più che esaustiva anche rispetto alla definizione del Responsabile dei Lavori quale soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti a esso attribuiti e che, nel caso di lavori pubblici, coincide con il Responsabile del Procedimento.
Quali sono le insidie dell’identificazione del Committente?
Allo stato pratico l’identificazione del Committente può non essere immediata e, in alcuni casi, è bene avere chiare tutte le soluzioni possibili non solo per evitare le sanzioni ma soprattutto per garantire il corretto funzionamento del sistema cantiere. Una problematica che si presenta con rilevante frequenza riguarda l’identificazione nei casi di lavori in un condominio in cui il committente può essere:
- L’ Amministratore con nomina di Responsabile dei Lavori
- Tutti i proprietari
- Responsabile dei Lavori (soggetto terzo nominato dai proprietari)
Nel caso i committenti fossero tutti i proprietari, bisogna prestare particolare attenzione perché, un’eventuale sanzione circa le inadempienze in materia di sicurezza, sarebbe applicata ad ogni proprietario e non ripartita fra gli stessi; per tale motivo, anche nei lavori di manutenzione straordinaria, è consigliabile la nomina del Responsabile dei Lavori.
Nei casi di società private il committente è identificato nel soggetto titolare del potere decisionale e di spesa così come risulta dallo Statuto.
Altra casistica complessa, che ci limiteremo a citare per ragione di completezza, riguarda le due tipologie particolari di cantiere che sono rientrate nel campo di applicazione del titolo IV in seguito alla pubblicazione del Decreto 22 luglio 2014 e inerente gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche. In questi due casi le definizioni si riferiscono al soggetto per conto del quale vengono eseguite determinate attività lavorative.
Sono il Coordinatore o il Responsabile dei Lavori?
Il Testo Unico nell’articolo 90 definisce in modo inequivocabile gli obblighi per il committente o responsabile dei lavori che possono essere cosi riassunti:
- Rispetto delle misure generali di tutela
- Presa in considerazione del PSC & Fascicolo
- Nomina del CSP
- Nomina del CSE
- Svolgimento diretto CSP e/o CSE & Sostituzione
- Comunicazione nomine dei coordinatori
- Verifica requisiti imprese e lavoratori autonomi
- Notifica preliminare
- Trasmissione del PSC
- Verifica obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
- Verifica assenza provvedimenti interdettivi imprese esecutrici
Ciò impone che tale soggetto abbia un’approfondita conoscenza ed esperienza in materia di igiene sul lavoro, conoscenza che, specie nel caso di lavori privati, non è quasi mai verificata per cui, come si è palesato spesso, capita che tali adempimenti vengano svolti dal coordinatore della sicurezza che, anche inconsapevolmente, ne assume “gratuitamente” i rischi. In casi come questi sarebbe il caso di assumere direttamente il ruolo di responsabile dei lavori anche per definire un compenso congruo alle attività professionali eseguite in pratica per il cantiere.
Il software sempre aggiornato alle ultime disposizioni legislative
Blumatica Sicurezza Cantieri è il software sviluppato da Blumatica per la redazione e l’aggiornamento in fase di esecuzione dei documenti previsti dal Titolo IV costantemente aggiornato alle disposizioni legislative.
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Un commento
Moreno Bargelli
3 Gennaio 2019 at 08:18
Buon riassunto. Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
3 Gennaio 2019 at 10:32
Grazie a lei per l’attenzione che ci ha dedicato. Cerchiamo di fornire strumenti e suggerimenti realmente utili allo svolgimento della propria attività professionale.