Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento obbligatorio redatto dal datore di lavoro per ciascun cantiere, sia pubblico che privato, come prescritto all’art. 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/2008.Â
INDICE
Necessario allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori, Il POS si configura come un documento che deve rispettare i seguenti requisiti:
- conformità ai contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- essere di dettaglio e integrativo del Piano di Sicurezza e coordinamento;
- coerenza con il Documento di Valutazione dei Rischi.
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Quando è obbligatoria la redazione del POS?
Tutti i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X del Testo Unico sulla Sicurezza comportano l’obbligo di redazione del POS, indipendentemente dalla presenza o meno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Questo obbligo si applica anche a semplici interventi edilizi che includono lavori edili di modesta entità , come ad esempio: rifacimento di intonaci, pavimentazioni, tinteggiature, manutenzione straordinaria delle coperture (grondaie e pluviali), realizzazione o modifica di impianti collegati a opere edili (tracce in muratura), ecc.
Il POS non è obbligatorio per le mere forniture di materiali o attrezzature, inoltre, non devono redigere il POS i lavoratori autonomi, essendo una categoria che non prevede alcuna subordinazione lavorativa come stabilito dall’art. 17 comma 1 del d. lgs. 81/2008. I lavoratori autonomi dovranno comunque prendere visione del Piano di sicurezza e dichiarare di operare in conformità ad esso.
Contenuti Minimi
L’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, definisce i contenuti minimi del POS. Nello specifico, nel Piano Operativo di Sicurezza devono essere precisati:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
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- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
- il nominativo del medico competente ove previsto
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
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- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
Fasi di presentazione del POSÂ
La redazione e trasmissione del POS segue specifiche fasi operative:
- il committente trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle imprese che presentano offerte. Nel caso di lavori pubblici la trasmissione equivale alla messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti;
- prima dell’inizio lavori, ciascuna impresa esecutrice, trasmette il proprio POS all’impresa affidataria che, dopo averne verificato la congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE);
- il CSE valuta l’idoneità del documento e, una volta approvato, coordina l’attuazione delle misure previste;
- in fase di esecuzione dei lavori, il CSE, in base a circostanze sopraggiunte, aggiorna il PSC, lo tramette ai datori di lavoro delle imprese e richiede il relativo aggiornamento dei POS che dovranno essere tramessi con il medesimo iter iniziale.
POS con Modello Semplificato
Il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 introduce la possibilità di utilizzare un modello semplificato per redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), garantendo semplicità , brevità e chiarezza. Questo modello non compromette la funzione essenziale del POS e deve comunque rispettare i contenuti minimi dell’Allegato XV.
L’utilizzo di questo modello semplificato è a discrezione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia di cantiere o impresa.
Anche in questo caso ti consigliamo lo specifico software Blumatica POS Semplificato per la redazione del POS secondo il modello semplificato definito all’Allegato I del DI 9 settembre 2014.
Come redigere il POS?
Per la redazione e l’aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza è disponibile Blumatica POS, il software che ti consente di creare i piani di sicurezza rapidamente, anche a partire dai piani standard, dal computo metrico estimativo o dal Documento di valutazione dei rischi dell’impresa (realizzato con Blumatica DVR).
Puoi definire, infatti, l’anagrafica del cantiere, includendo tutte le mansioni della sicurezza specifiche per l’attività ; le misure preventive e protettive; la valutazione dei rischi, delle sostanze pericolose e l’elenco dei DPI per ogni lavoratore.
Sanzioni
La mancata o incompleta redazione del POS comporta ingenti sanzioni per il datore di lavoro.Â
Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Riferimenti normativi del D. Lgs n. 81/2008 |
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Mancata elaborazione del POS | arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Mancata elaborazione POS in cantieri in presenza di rischi particolari (allegato XI del D.lgs n. 81) | arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Assenza uno o più degli elementi di cui all’allegato XV | ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. 159, comma 1 |
Mancata attuazione delle misure del POS | arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. a) |
Mancata attuazione delle misure del POS | ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. a |
Mancata verifica dell’idoneità del POS delle imprese esecutrici prima della trasmissione degli stessi al CSE | arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell’impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. c) |
Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori | sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |
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