Il preposto per la sicurezza: ruolo, obblighi e responsabilità secondo la normativa vigente

preposto
Come viene individuato il preposto per la sicurezza e quali sono i suoi obblighi e responsabilità?

Il preposto è colui che sovrintende l’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive e ne controlla la corretta esecuzione.

La sua è una figura operativa di grande importanza all’interno della struttura aziendale. Egli, infatti, affianca il datore di lavoro in tutte le attività di controllo, soprattutto quando costui non riesca a garantire la sua presenza durante tutte le fasi di lavoro.

Le specifiche in merito al ruolo del preposto sono state normate già a partire dal D. Lgs. 81/08. Con la Legge 215/21, invece, sono state apportate alcune modifiche che incidono sul suo operato.

 

Chi è il preposto alla sicurezza?

Il ruolo del preposto per la sicurezza viene definito nell’art. 2, c.1, lett. e del D. Lgs. 81/08 come:

“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Generalmente, tali funzioni sono svolte da capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala, etc.

 

Individuazione e nomina (art. 18)

A partire dalle modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (conversione in legge n. 215/2021 del DL 146/2021), è stato istituito l’obbligo, per il datore di lavoro, di individuare il preposto.

Sono, di fatto, stabiliti contratti e accordi di lavoro, di cui la retribuzione per le prestazioni svolte durante l’attività ad egli spettante.

Qualora il datore di lavoro o il dirigente non dovessero provvedere alla nomina del preposto, sarebbero sanzionati con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000€, come previsto dall’art. 55 del D. Lgs. 81/2008.

 

Obblighi del preposto (art. 19)

Sono definite le specifiche del ruolo:

  • vigilanza attiva;
  • intervento, qualora rilevi comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite;
  • interruzione delle attività, qualora non si siano attuate le disposizioni da lui definite.

Il preposto è, infatti, tenuto a interrompere temporaneamente, se necessario, tutte le attività che siano in deficit di mezzi e attrezzature conformi e che possano, quindi, causare lesioni durante le attività di lavoro.

Si specifica, in ogni caso, che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

 

Formazione (art. 37)

È stata rilevata la necessità di introdurre modifiche circa la modalità con cui il datore di lavoro, i dirigenti e, ovviamente, i preposti si aggiornano relativamente ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fondamentale diventa, allora, ripetere periodicamente le attività formative. Queste saranno da svolgere:

  • in presenza;
  • con cadenza almeno biennale (o all’evenienza all’insorgere o all’evolversi di rischi).

Il corso da svolgere è disciplinato nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare, oltre al percorso sulla salute e sicurezza per i lavoratori, chi assume il ruolo di preposto è tenuto a seguire una formazione, di almeno 8 ore, sulla sicurezza per preposti

Si dovrà trattare di:

  • compiti, obblighi e responsabilità;
  • relazioni tra i vari soggetti interni e esterni del sistema di prevenzione;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • incidenti e infortuni mancati;
  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
  • valutazioni dei rischi dell’azienda;
  • individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • modalità di esercizio della funzione di controllo.

 

Obblighi connessi ad attività in appalto e subappalto (art. 26)

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente, al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto.
Risulta necessario, quindi, che le imprese appaltatrici e subappaltatrici, prima dell’inizio dei lavori, indichino non solo i lavoratori che svolgono le attività, ma anche colui/coloro che svolgono le funzioni da preposto.

 

Sanzioni (art. 55)

Anche il preposto è soggetto a sanzioni per inadempienze rispetto al ruolo svolto. Nei suoi confronti si possono accertare responsabilità sia civili che penali.

L’art. 55 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) definisce le sanzioni previste qualora egli violi gli obblighi previsti dall’art.19, di cui sopra.

I reati in contravvenzionali prevedono:

    • l’arresto da uno a tre mesi;
    • e/o multe da 300 a 2.000€.

 


 

La gestione della sicurezza cantieri è di fondamentale importanza, per questo è necessario intervenire preventivamente mettendo in atto tutte le specifiche relative ai diversi possibili rischi.

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Cynthia Fiorillo

Redattrice


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