Prevenzione incendi: approvati i tre decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998

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Il Ministero dell’Interno ha approvato 3 provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo la sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Il Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

 

I nuovi decreti abrogano ufficialmente il D.M. 10 marzo ‘98 che non è un riferimento per il software Blumatica Antincendio; in particolare, nelle opzioni di calcolo del carico è già predisposto il riferimento alla nuova normativa.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli obblighi del datore di lavoro per il prossimo futuro.

Il Decreto 1 settembre 2021, definito come Decreto controlli, entra in vigore il 25 settembre 2022 ed indica sia requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio.

Manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo l’Allegato II che definisce le “Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato” individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.

 

Quali sono i compiti del manutentore qualificato?

Relazionarsi con il datore di lavoro è fondamentale per coordinare le attività da eseguire focalizzandosi su:

  • controlli documentali;
  • controlli visivi e di integrità dei componenti;
  • controlli funzionali, manuali o strumentali;
  • registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  • manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente.

 

Il Decreto 2 settembre 2021, definito decreto GSA, entra in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Oltre a confermare l’obbligo da parte del datore di lavoro circa l’adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all’Allegato II.

Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

 

Formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio

Il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto.

Il decreto individua tre tipologie di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

  • attività di “livello 3” (ad esempio, stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dal D.lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) ecc.);
  • attività di “livello 2” (ad esempio, cantieri temporanei e mobili ove si impiegano sostanze infiammabili);
  • attività di “livello 1” (attività che non sono né 3 né 2).

 

Finora non era prevista una specifica periodicità per l’aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che è ora definito ogni 5 anni.

Decreto 2 settembre 2021, che entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato decreto mini codice attività a basso rischio incendio.

È relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. I cantieri sono esclusi.

 

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio?

 

  • Luoghi con attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco o non dotati di specifica regola tecnica verticale;
  • luoghi con affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti.

In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio;
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

 

Esistono strumenti informatici che permettono ai tecnici di adempiere alla gestione della sicurezza antincendio?

 

Blumatica ha sviluppato dei prodotti specifici per la redazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio e del Piano di Emergenza ed Evacuazione con la gestione avanzata dei controlli dei diversi apprestamenti antincendio ed il dimensionamento ed il disegno interattivo degli stessi.

Il calcolo del carico di incendio è già predisposto in base alle norme tecniche ultime.

L’aggiornamento ai decreti avverrà prima dell’entrata in vigore, in quanto le novità impatterebbero con la gestione attuale come ad esempio con le periodicità della formazione degli addetti emergenza.

 

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Francesca De Santis

R&S Area Sicurezza


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