Prezzario DEI: non è valido per tutte le detrazioni fiscali!

dei
La Circolare 16/E dell’AdE chiarisce che per interventi diversi dal Superbonus non è possibile utilizzare il Prezzario DEI per la verifica di congruità delle spese

La Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per interventi diversi dal Superbonus non è possibile utilizzare il Prezzario DEI per la verifica di congruità delle spese.


 

Aggiornamento 31 Dicembre 2022:  con la legge di Bilancio (mediante la modifica al comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020) viene precisato che i prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020, e dunque i prezzari regionali e prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese per tutti i bonus fiscali (Superbonus, bonus facciate, Sismabonus, ecc.).

 


 

Con la pubblicazione del Decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2021, è stato previsto che per la verifica di congruità dei costi si potesse utilizzare alternativamente il prezzario regionale o quello edito dalla casa editrice privata DEI. Questa disposizione, però, è stata da molti “allargata” anche agli altri bonus fiscali come ad esempio il bonus facciate o bonus ristrutturazioni!

Tuttavia, a seguito anche dell’ulteriore modifica apportata dal Decreto Antifrode (n. 157 dell’11 novembre 2021) all’art. 13 del D.L. Rilancio, per tutti gli interventi diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del Super-Ecobonus 110%, per la congruità delle spese non è possibile utilizzare i prezzari della casa editrice privata DEI ma occorre far riferimento solo a quelli predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ad affermarlo chiaramente è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021.

In particolare, in funzione della tipologia di intervento occorre far riferimento ai seguenti prezzari:

  • Interventi di riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus 110% – è possibile continuare a far riferimento all’Allegato A, punto 13.1, del Decreto 6 agosto 2020; ovvero, l’asseverazione attesta il costo massimo per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri:
    1. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
    2. nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’art. 8. 
  • Interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus – occorre, invece, far riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato D.M. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi.

Alla luce di una recente interrogazione parlamentare in merito alla possibilità di poter utilizzare o meno un prezzario edito da una casa editrice privata, una domanda sorge spontanea: sarà eliminata a breve la possibilità di utilizzare i prezzari DEI anche per il Superbonus?

 

Scopri i software Blumatica per il tuo Superbonus:

https://www.blumatica.it/page/promo-sw-superbonus/

 

Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


Un commento

  • Daniele Bonini

    16 Dicembre 2021 at 10:37

    Stralcio della circolare n.16/E, si legge che si possono utilizzare i listini DEI:
    “In particolare, ai sensi dell’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020,
    l’asseverazione attesta il costo massimo per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri: «i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile» (lett. a); inoltre «nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
    dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati
    all’Allegato I…» (lett. b).”

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      16 Dicembre 2021 at 16:36

      Salve,

      in base a quanto riportato nell’Allegato A, punto 13.1 lettera b), del D.M. 6 agosto (che le riportiamo di seguito), è possibile in alternativa avvalersi anche dei massimali di costo specifico per singola tipologia di intervento riportati nell’Allegato I:

      b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I”

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

    • Enrico Golfieri

      16 Dicembre 2021 at 17:50

      Quindi sti listini DEI si possono usare si o no per asseverare il bonus facciate?

      Commenta

      • Ufficio Blumatica

        21 Dicembre 2021 at 13:04

        Salve,
        in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base a quanto riportato sulla circolare n°16/E/2021, i prezzari DEI non possono essere utilizzati per gli interventi non finalizzati al risparmio energetico (es. sismabonus, bonus facciate, ecc.).

        Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
        Cordiali saluti.

        Commenta

        • Maurizio Formicola

          3 Gennaio 2022 at 13:16

          Ad oggi con le nuove normative posso usare il prezzario dei per lavori svolti e pagati da agosto 2021 a novembre 2021

          Commenta

        • Paolo Tkalez

          9 Febbraio 2022 at 07:27

          Le affermazioni che per il Bonus Facciate non possa utilizzarsi il prezzario DEI è discutibile. Se si esamina il campo di applicazione del DM 06/08/2020 all’art. 1 comma 1 “Oggetto, ambito di applicazioni e definizioni”: 1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 14, comm 3 -ter , del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
          PERTANTO se per interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus può essere condivisa l’interpretazione dell’agenzia delle entrate così non è per il bonus facciate espressamente richiamato nel campo di applicazione del DM 06/08/2020 pertanto si ritiene che l’agenzia delle entrate non ha correttamente letto il campo di applicazione fornendo una versione distorta che non fa altro che peggiorare il già complesso impianto del tema delle agevolazioni fiscali.

          Commenta

          • Ufficio Blumatica

            11 Febbraio 2022 at 10:29

            Salve,

            come indicato in qualche commento precedente, tale problematica è stata superata grazie alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2022, che ha confermato la possibilità di poterlo utilizzare per tutte le tipologie di detrazioni.

            Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
            Cordiali saluti.

            Commenta

  • Maurizio Formicola

    22 Dicembre 2021 at 18:41

    É possibile oggi come oggi che i prezzari dei diventino il prezzario ufficiale per tutti i bonus ?

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      13 Gennaio 2022 at 15:43

      Salve,

      con la legge di Bilancio (mediante la modifica al comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020) viene precisato che i prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020, e dunque i prezzari regionali e prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese per tutti i bonus fiscali (Superbonus, bonus facciate, Sismabonus, ecc.).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • luigi

    4 Gennaio 2022 at 12:19

    Buongiorno,
    tornando sul tema, nel caso di lavori iniziati entro dicembre 2021 e che saranno ultimati entro marzo 2022 si possono utilizzare i prezzari DEI per asseverare la congruità delle spese?

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      13 Gennaio 2022 at 15:41

      Salve,

      con la legge di Bilancio (mediante la modifica al comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020) viene precisato che i prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020, e dunque i prezzari regionali e prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese per tutti i bonus fiscali (Superbonus, Bonus Facciate, Sismabonus, ecc.).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Eugenio Amabile

    5 Gennaio 2022 at 16:21

    Salve,
    Per le ristrutturazioni al 50% a quale listino bisogna fare riferimento per avere l’asseverazione.
    Eugenio Amabile
    ESA Impianti

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      7 Gennaio 2022 at 15:12

      Salve,

      in attesa che venga definitivamente chiarita la possibilità di poter utilizzare i prezzari DEI anche per le altre detrazioni, le consigliamo di far riferimento ai prezzari regionali.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

      • Adriano

        7 Gennaio 2022 at 17:04

        Buongiorno e buon anno
        Ma il costo per la cessione del credito alle banche sul bonus al 50%, stiamo parlando di un 20%…..come lo possiamo gestire??
        Adriano Donati

        Commenta

        • Ufficio Blumatica

          10 Gennaio 2022 at 14:36

          Le consigliamo di contattare il nostro settore assistenza (aprendo un ticket direttamente dal software o dalla pagina del nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/)

          Cordiali saluti.

          Commenta

      • Massimo

        12 Gennaio 2022 at 19:21

        Guardate che è già stato chiarito con la finanziaria 2022!
        Art. 28 comma l)
        l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I prezzari
        individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo
        comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

        Commenta

        • Ufficio Blumatica

          13 Gennaio 2022 at 15:52

          Salve,

          la ringraziamo per la precisazione. Confermiamo che con la legge di Bilancio (mediante la modifica al comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020) viene precisato che i prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020, e dunque i prezzari regionali e prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese per tutti i bonus fiscali (Superbonus, Bonus Facciate, Sismabonus, ecc).

          Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
          Cordiali saluti.

          Commenta

  • Raffaele

    12 Gennaio 2022 at 08:32

    Oggi, dopo la legge di bilancio si possono utilizzare.

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      13 Gennaio 2022 at 15:48

      Salve,

      la ringraziamo per la precisazione. Confermiamo che con la legge di Bilancio (mediante la modifica al comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020) viene precisato che i prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020, e dunque i prezzari regionali e prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese per tutti i bonus fiscali (Superbonus, Bonus Facciate, Sismabonus, ecc).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Emiliano

    12 Gennaio 2022 at 10:53

    Buongiorno, con la legge di bilancio che è entrata in vigore l’Art. 119 comma 13-bis riporta:
    I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) “Ecobonus” del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) “Simabonus” del medesimo comma da 1-bis a 1 sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n 63, convertito, con modifica, dalla legge 3 agosto 2013, n 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, “bonus facciate”, della legge 27 dicembre 2019 n 160 ed i cui all’articolo 16-bis, comma1 “altri bonus” e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, “Altri bonus, ristrutturazione 50%” […].
    -quindi siamo di fronte ad una interpretazione autentica che ci dice: Attenzione in attesa del decreto MITE facciamo riferimento ai prezziari regionali o DEI, ovvero tutto l’impianto del requisito ECOBONUS e non lo applichiamo solo all’Ecobonus ma anche al sismabonus e agli altri bonus.
    Cosa ne pensa di detta interpretazione?

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      13 Gennaio 2022 at 15:51

      Salve,

      con la legge di Bilancio (mediante la modifica al comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020) viene precisato che i prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020, e dunque i prezzari regionali e prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese per tutti i bonus fiscali (Superbonus, Bonus Facciate, Sismabonus, ecc).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • luigi

    26 Gennaio 2022 at 12:22

    Buongiorno,
    dovendo per legge indicare nei computi metrici del 110 a quale voce di prezzario si riferisce , per esempio DEI (con tutte le relative versioni) o prezzario Regionale, mi trovo a farlo con Pitagora manualmente, voce per voce nel campo ” proprietà della voce”.
    Mi chiedo se avete previsto una funzione che lo faccia in automatico o se ci sono soluzioni che non ho ancora applicato

    grazie .

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      28 Gennaio 2022 at 09:22

      Salve,
      per una rapida soluzione al suo quesito può contattare il nostro settore assistenza (aprendo un ticket direttamente dal software o dalla pagina del nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/)

      Cordiali saluti.

      Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *