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Prende sempre più corpo l’ipotesi della proroga al 2024 del superbonus 110%. Al vaglio di valutazione anche la realizzazione di una piattaforma per agevolare il dialogo tra cittadini e MiSE, Agenzia delle Entrate e ENEA.
L’eventuale proroga al 2024 punta sui fondi del recovery plan con ripartizione entro fine anno.
Importante anche l’idea della piattaforma unica, grazie alla quale i cittadini potranno partire dal chiarire dubbi fino alla creazione di un database unificato in materia di superbonus, investimento che lascia ulteriormente presagire che si stia lavorando e ragionando a “lungo periodo”.
Parlando di piattaforme possiamo dire che una è già attiva ed è quella messa in piedi dalla Agenzia delle Entrate e dedicata all’accettazione ed alla cessione dei crediti. Le richieste di cessione, in particolare, non riguardano solo il superbonus ma tutti i bonus casa.
Incoraggianti i dati sulla cessione del credito: per gli interventi del 2019 ci sono state cessioni per 580 milioni di euro da circa 80mila soggetti cedenti. Inoltre, nelle assemblee condominiali è possibile deliberare a maggioranza la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Ruolo fondamentale avranno, sempre più, i controlli coordinati volti a verificare la correttezza formale degli adempimenti, dei visti di conformità, dei limiti di spesa per ogni tipo di intervento nonché quelli necessari al fine di evitare la duplicazione di benefici e al non accavallamento tra detrazione e cessione del credito, per cui resta cruciale il ruolo dei professionisti tecnici abilitati.
Qualche chiarimento anche da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- Il rilascio di asseverazioni da parte di soggetti non abilitati esclude la fruizione del superbonus in modo automatico
- Relativamente ad interventi su parti comuni di edifici, nel conteggio dei massimali non si considerano solo le unità ma anche le pertinenze
- Se un’impresa unica esegue lavori trainanti e trainati è necessario provare la contemporaneità dei lavori trainati con quelli trainanti. Fondamentale l’attestazione dell’impresa esecutrice.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha chiarito che gli impianti esplicitamente citati dalla legge (acqua, luce e gas) siano sufficienti a definire l’autonomia funzionale dell’edificio senza quindi chiamare in causa fognature e impianti di depurazione.
Il superbonus rappresenta una grande opportunità per tutti gli attori coinvolti e il ruolo del tecnico sarà fondamentale in quanto dovrà:
- valutare la situazione attuale dell’edificio e suggerire gli interventi più opportuni
- valutare il rispetto di tutti i requisiti tecnico-normativi del progetto per usufruire delle detrazioni
- contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori
- valutare la situazione post intervento e redigere un’asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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Lorenzo
6 Novembre 2020 at 11:45
Buongiorno, un’informazione. Sto ristrutturando una casa unifamiliare (zona E metanizzata) usufruendo del superbonus 110 per la realizzazione del cappotto termico + infissi + impianto di riscaldamento. In origine l’impianto era alimentato da caldaia a gas abbinato ad un termocamino aperto(ormai obsoleto). Posso usufruire del superbonus per la sostituzione di entrambi i generatori? In caso contrario potrei optare per la sostituzione del termocamino tramite conto termico2.0 ?
Ufficio Stampa Blumatica
10 Novembre 2020 at 17:07
Salve,
l’intervento può usufruire delle detrazioni previste dal Superbonus 110 (a patto ovviamente di consentire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche).
Avendo specificato nella richiesta che l’edificio si trova in un’area metanizzata, le ricordo che l’eventuale installazione di un impianto a biomassa può rientrare nel Superbonus solo come intervento “trainato” e non come intervento “Trainante”.
In alternativa, può sempre optare per la detrazione prevista dal Conto termico 2.0, la quale, però, per gli edifici privati si limita ad interventi sugli impianti (difatti agli interventi di coibentazione, infissi, ecc. sono ammesse esclusivamente le pubbliche amministrazioni).
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Maria
4 Dicembre 2020 at 13:20
Buongiorno,un’informazione tecnica. Nel caso di coibentazione delle strutture opache(verticali+pavimento) superiore al 50% con sostituzione dell’impianto di riscaldamento, il calcolo della prestazione energetica é sull’intero edificio ma i valori delle trasmittanze (allegato E) da rispettare sono solo sulle parti su cui si interviene o sull’intero involucro?
Ufficio Stampa Blumatica
4 Dicembre 2020 at 16:45
Salve,
mentre nella relazione tecnica ai sensi del DM 26/06/2015 non è richiesta la verifica di trasmittanza per ogni singolo componente ma occorre verificare il coefficiente medio globale di scambio termico (h’t), che in tale caso deve essere calcolato tenendo conto di tutti i componenti che costituiscono l’edificio (anche quelli non oggetto di intervento), per le detrazioni fiscali è necessario rispettare i limiti di trasmittanza solo per le strutture oggetto di intervento.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.