
Aggiornato il D. Lgs. 199/2021: dal 2026 l’integrazione delle rinnovabili riguarda anche ristrutturazioni importanti (I e II livello) e impianti termici
INDICE
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026) del Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), dedicata alla promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Il decreto entra in vigore il 4 febbraio 2026 e aggiorna in modo significativo il quadro normativo nazionale, intervenendo su più ambiti: dagli edifici all’industria, dai trasporti alle biomasse e all’idrogeno, fino alle regole su dati energetici e garanzie d’origine. Le modifiche interessano diversi provvedimenti già in vigore, a partire dal D.Lgs. 199/2021, che viene aggiornato per allinearsi ai nuovi obiettivi europei.
In questo redazionale ci muoviamo su due livelli.
Prima offriamo una sintesi ordinata delle principali direttrici di intervento introdotte dal decreto. Poi entriamo nel merito dell’aspetto più rilevante per l’operatività quotidiana dei professionisti: l’estensione dell’obbligo di integrazione delle FER non solo ai nuovi edifici, ma anche alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e agli interventi di ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... dell’impianto termico, con conseguenze concrete sulle verifiche progettuali e sulla documentazione tecnica.
La struttura del decreto
Il D.Lgs. 5/2026 è organizzato in 6 macro-sezioni (Capi), ciascuna dedicata a un ambito specifico e collegata a un decreto legislativo già vigente.
- Capo I – Modifiche al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (FER): è il blocco più ampio e strategico: aggiorna gli obiettivi al 2030, interviene su sostenibilità e tracciabilità (con particolare attenzione a biomasse e biocarburanti), disciplina aspetti legati alle garanzie d’origine, rafforza i meccanismi di accesso ai dati energetici e introduce ulteriori adeguamenti operativi coerenti con l’impostazione europea.
- Capo II – Modifiche al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (energia elettrica): introduce nuovi obblighi orientati alla trasparenza delle informazioni nel settore elettrico, con l’obiettivo di rendere più chiari e disponibili i dati principali legati all’energia elettrica e, in particolare, alla componente rinnovabile.
- Capo III – Modifiche al D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (dati/mercato): rafforza la disponibilità e l’accessibilità dei dati sull’energia rinnovabile immessa in rete, con un’attenzione specifica agli autoconsumatori e alle comunità energetiche rinnovabili, così da favorire un mercato più interoperabile, confrontabile e leggibile.
- Capo IV – Modifiche al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (qualificazione nel settore FER): aggiorna e rende più robusto il sistema di qualificazione e certificazione nel settore delle rinnovabili, introducendo requisiti più chiari sia per i percorsi formativi sia per il mantenimento delle abilitazioni, con l’obiettivo di innalzare la qualità tecnica degli interventi.
- Capo V – Modifiche al D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (pianificazione energetica): interviene sul coordinamento tra efficienza energetica e fonti rinnovabili, chiedendo una valutazione più strutturata del potenziale nazionale e del recupero di calore e freddo di scarto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione energetica.
- Capo VI – Modifiche al D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 (carburanti/trasporti): Introduce aggiornamenti su specifiche tecniche e obblighi informativi legati ai carburanti, allineando il sistema nazionale agli obiettivi europei di decarbonizzazione dei trasporti.
Questa panoramica serve per collocare il decreto nel suo insieme e capire dove agisce.
Detto questo, per chi opera nella progettazione e nella pratica edilizia, il cuore operativo del provvedimento è soprattutto nella parte che incide sugli obblighi negli edifici, perché è quella che può determinare verifiche aggiuntive, nuove condizioni da dimostrare e, in alcuni casi, effetti diretti sull’iter del titolo abilitativo.
Obbligo FER anche per ristrutturazioni
La novità più rilevante, per chi lavora ogni giorno su progetti e pratiche edilizie, è contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. 5/2026.
Con questa disposizione viene rivista l’impostazione dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021: la rubrica viene aggiornata in “Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici” e, soprattutto, cambia il perimetro di applicazione.
Non si parla più solo di nuovi edifici, ma anche di edifici esistenti che vengono interessati da ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello) e da interventi di ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... dell’impianto termico. In pratica, l’obbligo di integrazione FER entra in modo strutturale anche nel mondo delle riqualificazioni, dove prima l’applicazione era spesso più circoscritta.
La decorrenza è altrettanto concreta: le nuove regole dell’Allegato III si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, che è fissata al 4 febbraio 2026. Questo significa che, superata tale finestra temporale, le verifiche sull’integrazione delle rinnovabili diventano un passaggio da considerare sistematicamente nella pratica progettuale.
In particolare, l’art. 29 definisce in modo esplicito le quote minime da rispettare, distinguendole per tipologia di intervento:
- Nuova costruzione: copertura del 60% dei consumi previsti per ACS e del 60% della somma dei consumi per ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva.
- RistrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... importante di I livello: copertura del 40% dei consumi previsti per ACS e del 40% della somma dei consumi per ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva.
- RistrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... importante di II livello: obbligo di copertura 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale + climatizzazione estiva.
- RistrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... dell’impianto termico: obbligo di copertura 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale + climatizzazione estiva.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali precedenti sono maggiorati di 5 punti percentuali.
NOTE:
- (*) Nella precedente versione del D. Lgs. 199/2021 erano sottoposti ad obbligo di rinnovabile anche gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevanteIn base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie: edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Leggi, definiti come edifici che ricadono in una delle seguenti categorie:
- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
- RistrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende: – sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione); – sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
Restano invece invariati gli obblighi di potenza elettrica degli impianti rinnovabili (es. fotovoltaico) da installare obbligatoriamente sugli edifici o relative pertinenze, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione rilevanteIn base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie: edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Leggi, con relativa maggiorazione del 10% per gli edifici pubblici.

Inoltre, viene richiamato un aspetto spesso trascurato in fase di scelta impiantistica: non è possibile considerare assolto l’obbligo tramite la sola produzione elettrica destinata ad alimentare dispositivi con effetto Joule, salvo l’eccezione prevista per unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
Questa impostazione cambia concretamente la progettazione di molti interventi, perché rende più probabili due scenari operativi che, fino a ieri, venivano gestiti con maggiore flessibilità. Il primo è quello delle riqualificazioni dell’involucro: anche quando l’intervento si concentra prevalentemente sulle componenti edilizie, può comunque scattare un obbligo FER (in particolare nelle ristrutturazioni di secondo livello, dove la quota del 15% diventa una verifica ricorrente). Il secondo scenario è quello del rifacimento dell’impianto termico: salvo ostacoli tecnici o economici realmente dimostrabili, diventa necessario garantire una copertura minima tramite rinnovabili.
Il punto, quindi, non è solo “sapere che l’obbligo esiste”, ma governarlo in modo corretto: se non gestito con metodo, può introdurre criticità operative perché porta requisiti aggiuntivi anche in interventi che in passato si chiudevano con strategie più “mirate” (solo involucro oppure solo impianto). La direzione complessiva è chiara: spingere verso un approccio più integrato, in cui prestazione energetica dell’edificio, impianti e rinnovabili vengono considerati come parti di un’unica strategia progettuale, aumentando di fatto il numero di verifiche da presidiare e documentare.
Deroghe e responsabilità del tecnico
Un ulteriore elemento di forte impatto operativo riguarda il tema delle deroghe e, soprattutto, della responsabilità del professionista nel documentarle.
L’art. 29 introduce in modo esplicito anche la mancata convenienza economica, oltre alla classica impossibilità tecnica, come condizione che può impedire il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. In questi casi, però, la norma non lascia spazio a motivazioni generiche: prevede che l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica vengano evidenziate e dettagliate dal progettista all’interno della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 (la relazione comunemente nota come “ex Legge 10”), con l’obbligo di esaminare la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
Quando la relazione ex Legge 10 non è dovuta, l’onere informativo non scompare: le stesse informazioni devono essere trasmesse al Comune, secondo modalità che saranno definite dall’amministrazione competente. Il punto, quindi, non è decidere “se” effettuare la verifica, ma impostarla correttamente e renderla tracciabile e difendibile, perché entra a pieno titolo nella documentazione tecnica che accompagna l’intervento.
In termini pratici questo comporta alcune conseguenze molto concrete. Non è sufficiente inserire una nota sintetica o una motivazione di principio: serve una argomentazione tecnica strutturata, coerente con i dati di progetto e con le condizioni reali dell’edificio. Occorre inoltre garantire la tracciabilità delle alternative analizzate, chiarendo quali tecnologie sono state valutate, quali vincoli (tecnici, architettonici, impiantistici) incidono sulla scelta e quali considerazioni economiche portano a escludere determinate soluzioni. Proprio per questo, in questa fase aumenta il valore di strumenti e procedure che consentono di gestire in modo rigoroso verifiche, calcoli e report, riducendo il rischio di incongruenze e rendendo più solida l’impostazione documentale.
Blumatica ti supporta nelle verifiche
L’estensione degli obblighi di integrazione delle rinnovabili introdotta dal D.Lgs. 5/2026 (con impatto diretto sulle verifiche in ambito edilizio tramite l’aggiornamento dell’impianto normativo collegato al D.Lgs. 199/2021) rende ancora più importante lavorare con strumenti che gestiscano correttamente calcoli, verifiche e documentazione. In questo scenario, l’aggiornamento dei software non è un dettaglio “tecnico”, ma un supporto concreto per impostare correttamente le scelte progettuali e dimostrare la conformità in modo coerente e difendibile.
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per la parte impiantistica, i moduli dedicati consentono di progettare in modo guidato impianti solari termici (con analisi tecnico-economica e documentazione di conformità) e fotovoltaici (dimensionamento, componenti, schemi e relazione tecnica), supportando concretamente la strategia di integrazione FER prevista in progetto.
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quando la soluzione FER passa anche da pompe di calore, la qualità del dimensionamento diventa decisiva: un sistema sovra/sottodimensionato può peggiorare il funzionamento reale e rendere più difficile ottenere risultati coerenti con gli obiettivi attesi. In quest’ottica, Blumatica Dinamico Orario supporta il calcolo dinamico orario secondo UNI EN ISO 52016 (con diagnosi oraria e valutazioni anche in ottica CAM), aiutando a leggere carichi, comfort e consumi in modo più aderente al comportamento reale dell’edificio.
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


