Campania: come va redatto un Elaborato Tecnico della Copertura?

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Leggi, regolamenti e disposizioni della Regione Campania per la protezione contro il rischio di caduta in caso di lavori in quota

Adempimenti, contenuti e criteri di progettazione delle linee di ancoraggio

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ha reso obbligatorio dotare gli edifici di sistemi di anticaduta così da garantire protezione agli operatori durante i lavori in quota, ovvero:

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile

Tale disciplina viene resa operativa dalle singole regioni e, in particolare, per la regione Campania si concretizza con:

  • R. 20 novembre 2017, n. 31  “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici.” – Modifiche alla L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).
  • 4 ottobre 2019, n. 9  “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.”

Quando è OBBLIGATORIO redigere l’Elaborato Tecnico della Copertura?

Edifici Pubblici = Edifici Privati

Interventi di:

  • Restauro
  • Risanamento Conservativo
  • Ristrutturazione Edilizia
  • Manutenzione Ordinaria / Straordinaria
    • Per rifacimento manto di copertura, quando:
      • L’intervento interessa almeno il 50% della copertura (per coperture caratterizzate da superfici inferiori ai 200 mq)
      • L’intervento interessa almeno 100 mq della copertura (per coperture caratterizzate da superfici superiori ai 200 mq)
  • Installazione di Impianti Tecnici, Telematici e Fotovoltaici in Copertura
  • Varianti in Corso d’Opera / Interventi Edilizi in Sanatoria
    • Quando comportano modifiche alle strutture portanti della copertura

Quali sono gli Interventi esclusi dal Regolamento Regionale?

Edifici Pubblici = Edifici Privati

Interventi di:

  • Manutenzione Ordinaria
  • Pergolati e Coperture di Manufatti a Carattere Temporaneo
    • Riconducibili ad Attività di Edilizia Libera
  • Coperture che non espongono a rischio di caduta superiore a 2m

Casi particolari

Costituiscono “caso eccezionale” quelle coperture prive di impianti tecnologici in cui il dislivello tra il punto più elevato ed il piano di campagna sottostante non sia superiore a 4.0m.

Per questa tipologia di coperture non è necessario installare misure preventive e protettive fisse restando, comunque, l’obbligo di redigere l’Elaborato Tecnico della Copertura.

NB.: Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico edilizia, ovvero non influenzano le superfici utili o l’altezza della costruzione.

Chi redige Elaborato Tecnico della Copertura (ETC)?

L’ETC è parte integrante del Fascicolo dell’Opera, qualora quest’ultimo sia previsto, altrimenti costituisce documento autonomo e deve essere redatto in fase di progettazione e aggiornato durante l’esecuzione dei lavori così come esplicitato nei seguenti schemi.

Al termine dei lavori, la figura preposta all’aggiornamento dell’ETC, lo consegna al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile; cosicché l’ETC sia messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione della stessa. Vige, inoltre, l’obbligo di aggiornamento del’ETC in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta.

Quali sono i contenuti dell’ETC

L’Elaborato Tecnico della Copertura contiene tutte le informazioni, prescrizioni e indicazioni necessarie ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto:

In particolare, negli elaborati grafici dovrà essere specificato quanto segue:

  • area di intervento;
  • caratteristiche tecnologiche della copertura;
  • caratteristiche e ubicazione dei percorsi e degli accessi alla copertura;
  • descrizione e posizionamento sia dei dispositivi di protezione collettiva che individuali;
  • distribuzione di eventuali impianti in copertura;
  • censimento delle aree della copertura con individuazione di eventuali parti non calpestabili;
  • censimento dei bordi con indicazione dell’altezza libera di caduta e della specifica del bordo stesso che sarà classificato come
    • Bordo di Trattenuta;
    • Bordo di arresto caduta;
    • Bordo accessibile dal basso.

Nota Tecnica

Nei casi di interventi su coperture esistenti – nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso o permanente a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire l’ancoraggio dei sistemi anticaduta o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento – nella relazione tecnica DEVONO essere specificate le motivazioni per le quali tali misure risultano non realizzabili. DEVONO, inoltre, essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della copertura in condizioni di sicurezza.

 

Cosa comporta la mancanza di ETC?

L’assenza o l’incompletezza dell’Elaborato Tecnico della Copertura può determinare:

  • Improcedibilità di ottenimento del titolo abilitativo (in fase di richiesta)
  • Sospensione di un titolo abilitativo (se quest’ultimo è stato già rilasciato)

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Mariafortuna Spina

R&S Area Strutture


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