Relazione Tecnica Asseverata: cos’è e quando serve

Cristina Feola17 Giugno 202512min17350
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La Relazione Tecnica Asseverata è un documento redatto da un tecnico abilitato che attesta, sotto responsabilità penale, la conformità di un intervento edilizio alle normative vigenti. È richiesta per CILA, SCIA, bonus fiscali, sanatorie, agibilità e compravendite, ed è inclusa nei moduli gestiti da Blumatica Pratiche Edilizie.

Nel panorama normativo italiano, la Relazione Tecnica Asseverata rappresenta uno strumento di fondamentale importanza, delineando un perimetro di responsabilità professionale che incide sulla validità e legittimità di interventi e procedure in svariati ambiti, primariamente quello edilizio ed urbanistico. Non si tratta di una mera perizia o di un parere tecnico, bensì di un’attestazione qualificata, redatta da un tecnico abilitato, che si assume la piena e diretta responsabilità penale sulla veridicità e sulla conformità di quanto dichiarato.

Cosa si intende per Asseverazione e chi può redigerla?

L’etimologia del termine “asseverare” – affermare con certezza sotto la propria responsabilità – racchiude il significato di questo documento.

È doveroso considerare una distinzione tra l’asseverazione e documenti analoghi, quali:

  • Perizia semplice: pur attestando valori o conformità, non implica l’assunzione di responsabilità penale sulla veridicità delle informazioni fornite.
  • Perizia Asseverata e Giurata: aggiunge all’asseverazione un giuramento prestato davanti ad un’autorità giudiziaria (Tribunale, Giudice di Pace, Notaio), aumentando ulteriormente il suo valore probatorio in contesti legali.

La relazione tecnica di asseverazione è a firma di un professionista:

  • ingegnere;
  • architetto;
  • geometra;
  • perito edile.

Il tecnico non si limita a esprimere un’opinione qualificata, ma certifica la rispondenza di uno stato di fatto o di un progetto a specifiche disposizioni normative e regolamentari. Tale impegno si traduce in un’assunzione di responsabilità diretta, con le conseguenze legali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Quando serve la Relazione Tecnica Asseverata?

La relazione tecnica asseverata è richiesta in svariati contesti, principalmente per attestare la regolarità di un immobile o di un intervento, soprattutto in ambito edilizio.

I principali ambiti di applicazione includono:

  1.   Richiesta di titoli abilitativi edilizi:
  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): per interventi di manutenzione straordinaria “leggera”, restauro e risanamento conservativo “leggeri”, eliminazione di barriere architettoniche che non modificano la sagoma dell’edificio.
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): per interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (che riguardano le parti strutturali), restauro e risanamento conservativo “pesanti”, ristrutturazione edilizia “leggera”, varianti in corso d’opera a Permesso di Costruire o varianti non essenziali a fine lavori.
  • Permesso di Costruire (PDC): sebbene per il PDC sia richiesto un progetto e non una relazione asseverata nel senso stretto, la relazione asseverata può essere richiesta in contesti specifici o per dimostrare la conformità a determinate condizioni.
  1.   Accesso a bonus e agevolazioni fiscali: per ottenere detrazioni o incentivi (es. Superbonus, Ecobonus, Sismabonus), è spesso necessaria una relazione tecnica asseverata che attesti la sussistenza dei requisiti tecnici dell’intervento, la congruità delle spese e lo stato legittimo dell’immobile, elementi essenziali per la concessione delle agevolazioni.
  2.   Attestazione di stato legittimo dell’immobile: è fondamentale per certificare che un immobile sia conforme ai titoli edilizi e alle risultanze catastali, ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
  3.   Compravendite immobiliari: sebbene non costituisca un obbligo, la sua richiesta in fase di rogito notarile, o per volontà delle parti, garantisce un livello superiore di trasparenza e sicurezza sulla regolarità urbanistica e catastale dell’immobile, al fine di tutelare sia il venditore che l’acquirente.
  4.   Pratiche di sanatoria edilizia: per regolarizzare abusi edilizi, è necessaria una relazione tecnica che descriva lo stato di fatto e lo stato di diritto dell’immobile, attestando la sanabilità dell’intervento.
  5.   Verifiche tecniche e agibilità: per attestare la sicurezza statica, la conformità impiantistica o la sussistenza dei requisiti di agibilità di un edificio.

Contenuti della Relazione Tecnica Asseverata

La struttura e i contenuti della Relazione Tecnica Asseverata sono modulati in funzione della specifica finalità, ma in generale devono includere:

  • Dati del tecnico asseveratore: generalità, titolo professionale, numero di iscrizione all’albo di riferimento e dichiarazione esplicita di assunzione di responsabilità penale.
  • Identificazione dell’Immobile: Indirizzo, dati catastali e destinazione d’uso.
  • Descrizione dell’intervento: tipologia di lavori, dimensioni, materiali impiegati, caratteristiche tecniche, stato di fatto e stato di progetto.
  • Asseverazione della conformità: dichiarazione esplicita del tecnico che attesta la conformità alle attuali normative in vigore (urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, paesaggistiche, ecc.).
  • Riferimenti normativi: indicazione delle leggi, decreti, regolamenti e piani urbanistici a cui si fa riferimento.
  • Documentazione allegata: Elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti), calcoli strutturali, schemi impiantistici, documentazione fotografica e relazioni specialistiche.

La relazione tecnica asseverata è, quindi, uno strumento di garanzia e trasparenza, che affida al tecnico professionista una responsabilità significativa sulla regolarità e la conformità delle opere o delle situazioni che attesta, garantendo la legittimità degli interventi, la sicurezza delle costruzioni e la tutela degli interessi pubblici e privati.

Blumatica Pratiche Edilizie semplifica e automatizza la gestione di tutta la documentazione edilizia, permettendo di compilare in modo intuitivo tutti i modelli unificati nazionali e regionali per i principali titoli abilitativi, tra cui: CILA, SCIA, PdC, SCIA alternativa al PdC, CFL, SCA, ecc oltre che la gestione dei rifiuti edili. Tutti i moduli interessati sono comprensivi anche della relazione tecnica asseverata che verrà allegata in un unico pdf finale:

Relazione Tecnica Asservata - Blumatica Pratiche Edilizie
Figura 1 – Blumatica Pratiche Edilizie

Figura 1 – Blumatica Pratiche Edilizie

Blumatica Pratiche Edilizie offre numerosi benefici per i professionisti del settore, ecco i principali:

  •  Conformità normativa: il software è costantemente aggiornato alle ultime normative nazionali e regionali;
  •  Automatismi e riduzione degli errori: la compilazione di molte sezioni è automatizzata così come la gestione degli allegati, riducendo il rischio di errori e velocizzando il processo;
  • Gestione completa: offre una soluzione integrata per la compilazione dei modelli e la gestione degli adempimenti legati ai rifiuti edili;
  • Archiviazione e riutilizzo: facilita l’archiviazione delle pratiche e il riutilizzo dei dati e dei modelli personalizzati per nuove pratiche;
  • Integrazione: Blumatica offre un ecosistema di software, quindi, tutti i dati inseriti per il modulo pratiche edilizie potrebbero essere riutilizzati in altri prodotti (es. computo metrico, sicurezza cantieri, ecc.) per una gestione più completa e veloce dei progetti.

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Cristina Feola

Senior R&D Engineer


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