
INDICE
Il quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici è stato recentemente aggiornato dal nuovo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026) e dal RED III (D. Lgs. 5/2026, in vigore dal 3 agosto 2026), con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva RED III.
Le nuove disposizioni intervengono sulle verifiche progettuali, sui contenuti della relazione tecnica prevista dalla Legge 10, sulla certificazione energetica e sugli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
In Emilia-Romagna e Lombardia, tuttavia, il recepimento non si è tradotto in una semplice applicazione delle regole nazionali: entrambe le Regioni hanno adottato specifici provvedimenti, introducendo percentuali, condizioni di applicabilità, modalità di verifica e modelli documentali in parte differenti.
Per i professionisti diventa quindi fondamentale individuare correttamente la disciplina applicabile in funzione della Regione, della data della pratica e della tipologia di intervento.
Il nuovo quadro normativo nazionale
Prima di entrare nei dettagli dei decreti regionali, ricordiamo che il recente aggiornamento della disciplina nazionale si sviluppa lungo due direttrici strettamente collegate: la revisione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e l’estensione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
Il D. M. 28 ottobre 2025 aggiorna il precedente Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, intervenendo sulle metodologie di calcolo, sulle prescrizioni da rispettare in funzione della tipologia di intervento.
Tra le principali novità rientrano la revisione delle verifiche relative al coefficiente medio globale di scambio termico H’T e all’area solare equivalente estiva, l’introduzione di una valutazione più analitica dei ponti termici, anche nell’edificio di riferimento, e l’aggiornamento dei valori limite di trasmittanza termica.
Il decreto disciplina inoltre le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, aggiorna alcuni parametri relativi agli impianti. Le nuove regole incidono, pertanto, sia sulle verifiche progettuali e sulla Legge 10 sia sulla determinazione delle prestazioni riportate nell’Attestato di Prestazione Energetica.
Il D.Lgs. 5/2026, con cui è stata recepita la Direttiva RED III, modifica invece il D.Lgs. 199/2021 ed estende gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili anche agli interventi sugli edifici esistenti.
Nel quadro nazionale, per le nuove costruzioni è richiesta una copertura mediante FER pari al 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e al 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello tali quote scendono al 40%, mentre per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per le ristrutturazioni dell’impianto termico è prevista una copertura del 15% della somma dei consumi per riscaldamento e raffrescamento.
Le percentuali sono maggiorate di cinque punti per gli edifici pubblici.
Viene introdotto inoltre l’obbligo relativo alla potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per tutte le tipologie di intervento indicate in precedenza, con una maggiorazione del 10% per gli edifici pubblici.
Un’ulteriore novità riguarda le deroghe: oltre all’impossibilità tecnica, il decreto considera anche la mancata convenienza economica, che deve però essere adeguatamente motivata dal progettista nella relazione tecnica, valutando la non fattibilità delle diverse soluzioni tecnologiche disponibili.

Per approfondire nel dettaglio le modifiche nazionali è possibile consultare i redazionali Blumatica dedicati al nuovo Decreto Requisiti Minimi e ai nuovi obblighi FER introdotti dalla RED III.
Emilia-Romagna: requisiti più elevati e regole specifiche per FER e NZEB
Con la DGR n. 792 del 25 maggio 2026, applicabile dal 3 giugno 2026, l’Emilia-Romagna ha aggiornato il proprio Atto di coordinamento tecnico regionale sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, recependo le novità introdotte dal D.M. 28 ottobre 2025 e dal D.Lgs. 5/2026. Il provvedimento mantiene l’impostazione autonoma già adottata dalla Regione e, pur coordinandosi con il quadro nazionale, introduce valori e modalità di verifica specifici.
La differenza più rilevante riguarda gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti, la Regione richiede una copertura mediante FER pari all’80% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e all’80% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento: percentuali superiori al 60% previsto dalla disciplina nazionale.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, invece, le quote richieste sono pari al 40% per l’acqua calda sanitaria e al 40% per l’insieme dei servizi.
In entrambi i casi, le percentuali sono ridotte del 50% per gli edifici situati nei centri storici. Per gli edifici pubblici è prevista una maggiorazione del 10% nel caso delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni rilevanti, mentre per gli interventi di primo livello le percentuali sono incrementate di cinque punti. La corretta individuazione della localizzazione dell’immobile e della sua eventuale natura pubblica diventa quindi determinante ai fini delle verifiche.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per gli interventi di riqualificazione energetica che comportano la nuova installazione o la ristrutturazione dell’impianto termico, è richiesta la copertura mediante FER del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Tale verifica non si applica, tuttavia, agli edifici esistenti il cui consumo standard complessivo di acqua calda sanitaria sia inferiore a 40 litri al giorno. È inoltre prevista una copertura del 15% della somma dei fabbisogni per riscaldamento e raffrescamento, ridotta della metà nei centri storici e maggiorata di cinque punti per gli edifici pubblici.
Anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere verificata secondo le nuove categorie di intervento. Il metodo di calcolo resta sostanzialmente allineato a quello nazionale, ma il requisito è ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici e maggiorato del 10% per gli edifici pubblici.
Una specificità regionale riguarda inoltre la qualifica di edificio a energia quasi zero – NZEB. Per gli edifici nuovi devono essere rispettate le quote FER dell’80% previste per le nuove costruzioni, oltre agli ulteriori requisiti energetici richiesti. Per gli edifici esistenti, invece, le quote di copertura dei consumi per acqua calda sanitaria e per l’insieme dei servizi sono ridotte del 25% rispetto a quelle previste per gli edifici nuovi e risultano quindi pari al 60%, ferme restando le eventuali riduzioni o maggiorazioni applicabili nel caso di edifici pubblici o ubicati in centro storico.
L’Emilia-Romagna è intervenuta anche sul piano documentale: la DGR 792/2026 sostituisce integralmente l’Allegato 4 dell’Atto di coordinamento tecnico regionale, introducendo un nuovo schema di relazione tecnica coerente con le prescrizioni e le verifiche aggiornate. Il modello regionale recepisce quindi le nuove modalità di rappresentazione dei risultati e aggiorna le informazioni che il progettista deve riportare nella documentazione da depositare.
Lombardia: nuovi requisiti regionali e obblighi FER più restrittivi
La Lombardia ha recepito gli aggiornamenti nazionali attraverso due distinti provvedimenti: il Decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, che aggiorna le disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici e recepisce il nuovo Decreto Requisiti Minimi, e la DGR n. 6153 dell’11 maggio 2026, dedicata agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. La Regione mantiene quindi un proprio quadro normativo, coordinato con le disposizioni nazionali ma caratterizzato da specifici riferimenti, valori limite e modalità applicative.
Per le pratiche soggette alla nuova disciplina, il riferimento regionale diventa il Decreto 6437/2026, mentre per i lavori già predisposti secondo le disposizioni precedenti continua a trovare applicazione la DGR 3868/2015. La data della pratica assume pertanto un ruolo determinante non soltanto per individuare i valori limite e le verifiche energetiche da applicare, ma anche per definire i riferimenti normativi da riportare nella relazione tecnica e nella dichiarazione di rispondenza.
Il recepimento regionale ha comportato anche l’aggiornamento dei modelli della relazione tecnica. I nuovi schemi sono stati adeguati al Decreto 6437/2026 e alla DGR 6153/2026, con la revisione del frontespizio, dei richiami normativi e delle sezioni dedicate alle verifiche energetiche e agli obblighi di copertura mediante fonti rinnovabili. Non cambiano quindi soltanto i criteri di calcolo, ma anche le modalità con cui il progettista deve documentare la conformità dell’intervento.
In materia di fonti rinnovabili, la Lombardia recepisce la nuova articolazione degli obblighi in funzione della categoria di intervento, distinguendo tra nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico. Per la maggior parte delle verifiche, comprese quelle relative alla potenza elettrica minima da fonti rinnovabili e alla gestione delle eventuali deroghe, la disciplina regionale resta sostanzialmente allineata all’impostazione nazionale.
La principale differenza riguarda le ristrutturazioni importanti di primo livello. Per tali interventi, la Regione richiede una copertura mediante fonti rinnovabili pari al 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e al 50% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, anziché il 40% previsto a livello nazionale. A tali percentuali si applicano le eventuali maggiorazioni stabilite per gli edifici pubblici.
La disciplina lombarda ha inoltre già programmato un ulteriore incremento dei requisiti a partire dal 1° gennaio 2027. Per gli edifici di nuova costruzione, le quote minime di copertura mediante fonti rinnovabili saliranno al 65% sia per il fabbisogno di acqua calda sanitaria sia per la somma dei fabbisogni destinati ad acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Dalla stessa data cambieranno anche i valori del coefficiente K utilizzato per determinare la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di nuova costruzione. In particolare, il coefficiente sarà pari a:
- 0,06 per le grandi strutture di vendita e per le piattaforme logistiche con superficie operativa non superiore a 3 ettari;
- 0,08 per le piattaforme logistiche con superficie operativa superiore a 3 ettari e per i data center individuati dal Regolamento delegato (UE) 2024/1364;
- 0,05 per tutti gli altri edifici.
Ne deriva un sistema nel quale la corretta individuazione della data della pratica, della tipologia di intervento, della destinazione dell’edificio e, per le strutture logistiche, della superficie operativa è essenziale per determinare la normativa applicabile, le percentuali di copertura, il coefficiente K, le verifiche da eseguire e il modello di relazione tecnica da utilizzare.
Blumatica Energy aggiornato alle nuove disposizioni nazionali e regionali
In un quadro normativo nel quale requisiti, percentuali di copertura e modelli documentali cambiano in funzione della Regione, della data della pratica e della tipologia di intervento, non è sufficiente disporre di un software aggiornato alle sole disposizioni nazionali. Il professionista deve poter applicare correttamente anche le specifiche regole regionali, conservando al tempo stesso i riferimenti normativi originari dei lavori già predisposti.
Blumatica Energy è stato adeguato al nuovo Decreto Requisiti Minimi, alla RED III e alle disposizioni adottate da Emilia-Romagna e Lombardia. In funzione del Comune selezionato, della normativa di riferimento e della categoria di intervento, il software gestisce i valori limite, le percentuali di copertura da fonti rinnovabili, le eventuali maggiorazioni o riduzioni, la potenza elettrica minima da installare, le deroghe e i modelli regionali della relazione tecnica.
L’adeguamento interessa sia la progettazione energetica sia la certificazione degli edifici.
Con Blumatica Energy è infatti possibile elaborare APE, AQE e relazioni tecniche (ex Legge 10, effettuare le verifiche energetiche e termoigrometriche e produrre le esportazioni XML conformi alle specifiche richieste dai portali regionali. Il software può essere utilizzato in tutte le Regioni italiane e le diverse normative regionali sono comprese nel prodotto, senza la necessità di acquistare moduli separati o sostenere costi aggiuntivi per operare in una Regione diversa.
Le nuove disposizioni, tuttavia, richiedono sempre più spesso di affiancare alla verifica dell’edificio una valutazione completa degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per questo Blumatica Energy può essere integrato con gli altri strumenti della suite dedicata all’efficienza energetica e alla progettazione impiantistica.
Blumatica APE e L10 Fast supporta, ad esempio, l’individuazione automatica delle modifiche necessarie per soddisfare le verifiche di legge e la valutazione degli interventi migliorativi; Ponti Termici FEM consente il calcolo agli elementi finiti e le verifiche del rischio di muffa; Blumatica Impianti Solari permette di progettare e dimensionare impianti solari termici e fotovoltaici; Blumatica Dinamico Orario per il dimensionamento delle pompe di calore, diagnosi energetiche e CAM. La suite comprende inoltre strumenti, i carichi estivi, le detrazioni fiscali, il Conto Termico e le ulteriori attività che possono completare l’incarico professionale.
L’estensione degli obblighi FER alle ristrutturazioni importanti e agli interventi sugli impianti termici non rappresenta infatti soltanto un nuovo adempimento. La necessità di valutare pompe di calore, impianti fotovoltaici, solare termico e altre soluzioni rinnovabili amplia le prestazioni che il tecnico può offrire al committente, consentendogli di seguire l’intervento dalla verifica normativa fino alla scelta e al dimensionamento delle soluzioni impiantistiche.
All’aggiornamento degli strumenti di calcolo Blumatica affianca specifici percorsi formativi dedicati all’ “APE e Legge 10 secondo il nuovo Decreto Requisiti Minimi e alla RED III” e alla “Progettazione Impianti Fotovoltaici”. I corsi combinano l’approfondimento normativo con esercitazioni applicative per la redazione dell’APE e della relazione tecnica mediante i software Blumatica, accompagnando il professionista non soltanto nella conoscenza delle nuove regole, ma anche nella loro concreta applicazione alle pratiche quotidiane.
Software aggiornati, strumenti specialistici integrabili e formazione operativa costituiscono così una proposta completa per affrontare il cambiamento normativo, ridurre il rischio di errori e trasformare i nuovi obblighi energetici in un’opportunità di crescita e specializzazione professionale.

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia

