Rischio caduta: la nuova legge in discussione in Parlamento

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La proposta di legge sul rischio caduta mira a introdurre regole nazionali per la sicurezza nei lavori in quota su coperture e facciate. L’Elaborato Tecnico del Sistema Anticaduta (ETSA) diventa obbligatorio, contenendo relazioni, certificazioni e procedure per proteggere chi lavora in quota e garantire conformità normativa.

Il rischio di caduta dall’alto dovuto ai lavori svolti in quota si conferma, sulla base dei dati INAIL, una delle cause più significative di infortuni e decessi sul lavoro.

Come definito nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile.

Le attività svolte in quota presentano notevoli rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente in settori come l’edilizia, dove tali operazioni includono anche la semplice manutenzione ordinaria.

Una proposta di legge sui sistemi di sicurezza per coperture e facciate è attualmente in fase di valutazione parlamentare. Nello specifico si tratta della Proposta di Legge n. 1962 che avrebbe l’obiettivo di definire regole standard a livello nazionale in materia di sicurezza per l’esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici, superando lacune normative che non coprono molte delle operazioni più rischiose, compresa la manutenzione ordinaria.

Proposta di Legge n. 1962: Aspetti Fondamentali

La Proposta di Legge n. 1962 intitolata “Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell’esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici”, è in fase di esame parlamentare ed è composta da sette articoli e da 1 allegato riguardante la simbologia e la leggenda degli elaborati grafici. 

Al centro della proposta trova rilievo innanzitutto l’obbligo di una valutazione approfondita del rischio di caduta dall’alto per qualsiasi attività su coperture e facciate indipendentemente dalla natura dell’intervento e del cantiere.

Inoltre, e altrettanto rilevante, è l’introduzione dell’Elaborato Tecnico del Sistema Anticaduta (ETSA):

Questo nuovo documento obbligatorio è pensato per tutelare chiunque acceda, transiti o lavori in quota.

L’ETSA dovrà contenere indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta.

Contenuti dell’Elaborato Tecnico del Sistema Anticaduta (ETSA)

L’articolo 3 disciplina in dettaglio i contenuti dell’ETSA che dovrà includere:

  • una Relazione tecnica illustrativa che descriva le soluzioni progettuali evidenziando la conformità delle misure preventive e protettive spiegando le motivazioni che hanno portato alla scelta dei sistemi di protezione fissi in dotazione al fabbricato ritenuti più idonei per il lavoro. Quando non è possibile installare dispositivi di ancoraggio di tipo fisso o permanente, la relazione deve specificare le eventuali aree interdette e motivare l’impossibilità di installazione, indicando anche le misure di protezione non permanenti previste in sostituzione. Infine, devono essere specificate le procedure operative per l’accesso, il transito e il lavoro in quota, la tipologia dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) da utilizzare e le caratteristiche dei materiali di cui sono fatte le coperture;
  • gli Elaborati Grafici, in scala adeguata, che riportano le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi, indicando anche la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio o sistemi di protezione collettiva, nonché la tipologia del DPI, le aree della copertura non calpestabili e del tirante d’aria;
  • una Relazione di Calcolo, redatta dal progettista strutturale del sistema di ancoraggio, contenente la verifica di resistenza del sistema di fissaggio strutturale alle azioni trasmesse dai dispositivi anticaduta in coerenza con le normative tecniche vigenti;
  • una Dichiarazione di Pedonabilità, redatta da un professionista abilitato, in merito alla resistenza degli elementi strutturali costituenti i percorsi di accesso e la copertura, alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni e ai carichi di esercizio in accordo con la normativa tecnica per le costruzioni;
  • una Dichiarazione di Conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture;
  • una Dichiarazione di corretta posa in opera dell’installatore riguardante i dispositivi installati sulla copertura; 
  • la Certificazione del Produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall’alto installati sulla copertura in accordo con le norme tecniche vigenti e applicabili al caso specifico;
  • un Registro degli accessi alla copertura, che deve essere controfirmato da parte di chi accede alla copertura per qualsiasi attività, dichiarando la presa visione della documentazione completa dell’ETSA e il completamento della formazione;
  • il Programma di Manutenzione e il Registro dei Controlli dei dispositivi installati;
  • i Manuali d’uso dei DPI contro le cadute dall’alto installati;
  • una Documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera.

L’articolo 4, comma 1, stabilisce che l’ETSA deve essere integrato nel fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1 del D.Lgs. 81/08, se il fascicolo è obbligatorio. In caso contrario, l’ETSA è un documento a sé stante.
La proposta di legge è attualmente in esame presso le commissioni riunite Affari Sociali e Lavoro della Camera.

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Maria Cuccurullo

Technical Support Engineer


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