Al giorno d’oggi, i dispositivi informatici (computer, tablet, smartphone, etc.) sono fondamentali nello svolgimento delle attività quotidiane, soprattutto in ambito lavorativo.
INDICE
La valutazione del rischio da videoterminale è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” al Titolo VII.
La norma definisce “videoterminale” uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato (per cui anche tablet) e per “lavoratore videoterminale” ogni lavoratore esposto a tali attrezzature per almeno 20 ore settimanali.
Ai fini dell’analisi del rischio vengono prese a riferimento le linee guida “Uso di attrezzature munite di videoterminali” del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano che, in base ad un’analisi semplificata dei posti di lavoro, consente di verificare l’adeguatezza ai requisiti minimi riportati nell’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.
Quali sono i rischi da esposizione al videoterminale
L’attività svolta dal lavoratore videoterminalista può causare danni alla salute in misura proporzionale all’esposizione al rischio e alle caratteristiche del luogo di lavoro, in particolare rispetto alla sua postazione.
Fra i rischi legati alla sua salute è doveroso annoverare:
- disturbi alla vista (affaticamento, rossore ecc.);
- disturbi dell’apparato muscolo scheletrico (dolore al collo e alle articolazioni, postura non corretta);
- stress psicologico;
- esposizione alle radiazioni.
La valutazione da rischio videoterminale, così come per tutti gli altri rischi, può essere compiuta in via preliminare definendo l’entità e la classe di rischio, nonché i livelli di esposizione e le misure preventive e protettive.
Blumatica ha sviluppato un modulo dedicato integrato nel software Blumatica DVR per analizzare il rischio videoterminale, in accordo con il D.Lgs. 81/08, attraverso tre semplici step:
- Analisi delle attrezzature
- Schermo
- Tastiera e dispositivi di puntamento
- Piano di lavoro
- Sedile di lavoro
- Computer portatili
- Analisi dell’ambiente
- Spazio
- Illuminazione
- Rumore
- Radiazioni
- Parametri microclimatici
- Analisi dell’elaboratore/uomo
Per ogni step è disponibile un questionario da compilare al fine di valutare il rischio come Accettabile / Migliorabile / Presente, escludendo dall’analisi i requisiti non attinenti alla postazione di lavoro in esame.
Ogni elemento considerato prevede una check list in cui sono riportati i requisiti di adeguatezza:
- ad ogni risposta positiva (rispetto del requisito) viene assegnato il punteggio “1”;
- ad ogni risposta negativa il punteggio “0”.
A valle dell’analisi, per ogni singolo step viene calcolata la percentuale di adeguatezza con la seguente relazione sulla base del punteggio assegnato:
La percentuale di adeguatezza distinta per i tre step rende di rapida intuizione se per la mitigazione del rischio è più opportuno agire sulle attrezzature, sull’ambiente e/o sull’interfaccia.
Quali sono i Livelli Di Rischio da Videoterminale
Per identificare la classe di rischio, la percentuale di adeguatezza calcolata viene confrontata con gli intervalli di riferimento seguenti:
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO | ||
Intervallo | Classe di rischio | Entità del rischio |
Adeguatezza = 100 % | Classe 0 | Rischio accettabile |
90 % ≤ Adeguatezza < 100 % | Classe 1 | Rischio migliorabile |
0 % ≤ Adeguatezza < 90 % | Classe 2 | Rischio presente |
Gli Obblighi del datore di lavoro
All’atto della valutazione di tutti i rischi, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 174 del D.Lgs. 81/08, deve:
- analizzare le postazioni di lavoro, al fine di valutare il rischio per la vista, i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
- organizzare e predisporre posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.
Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di adottare le misure di prevenzione e protezione tra cui:
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione;
- misure organizzative (pause).
Nel dettaglio, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i videoterminalisti che lavorano al pc almeno 20 ore medie alla settimana. Il lavoratore ha il diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo casi particolari in cui il Medico Competente stabilisca una frequenza diversa.
È necessario sottoporre alla visita medica gli operatori prima che inizino a lavorare al VDT, effettuando un controllo della vista e dell’apparato muscolo scheletrico per determinare l’idoneità allo svolgimento della mansione. Le successive visite mediche e controlli devono avvenire con periodicità diverse a seconda dell’età del soggetto.
È compito del datore di lavoro valutare il rischio videoterminale con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico competente, alla luce dei rischi legati alla salute del lavoratore. Servendosi del software Blumatica DVR in pochi semplici passaggi, verrà elaborato, in accordo con il D.Lgs 81/08, il Documento di Valutazione del Rischio Videoterminale soggetto a variazioni qualora si rendano necessari aggiornamenti.