Rischio incendio: nuovi obblighi da settembre 2022

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Il Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti che danno attuazione al D.lgs. n. 81/2008, ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Entrano in vigore i tre Decreti Settembre 2021 di cui abbiamo parlato precedentemente in questo articolo.

I tre provvedimenti danno attuazione al D.lgs. n. 81/2008, ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Di seguito, il dettaglio degli obblighi del datore di lavoro.

Decreto Controlli

Il Decreto 1 settembre 2021, definito come Decreto Controlli, è entrato in vigore il 25 settembre 2022 ed indica i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori e i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio.

L’Allegato II indica le “Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato” individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.

 

Decreto GSA

Il Decreto 2 settembre 2021, definito Decreto GSA, è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Il decreto  conferma l’obbligo da parte del datore di lavoro dell’adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, e specifica i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza connesso alla valutazione dei rischi in modo conforme all’Allegato II.

Per gli altri luoghi, le misure da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

 

Formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio

Il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto.

Vengono definite tre tipologie di percorsi formativi, in base alla complessità dell’attività e del livello di rischio:

  • attività di livello 3: stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, come definiti dal D.lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso), ecc.;
  • attività di livello 2: come i cantieri temporanei e mobili ove si impiegano sostanze infiammabili;
  • attività di livello 1: attività che non rientrano nei livelli 3 e 2.

Introdotta anche una periodicità per l’aggiornamento formativo delle figure della sicurezza, ora imposto ogni 5 anni.

 

Decreto Mini Codice attività a basso rischio incendio

Il Decreto 3 settembre 2021, entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato Decreto Mini Codice attività a basso rischio incendio.

È relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. I cantieri sono esclusi.

Per approfondire, leggi  l’articolo: https://blog.blumatica.it/prevenzione-incendi-approvati-i-tre-decreti-che-sostituiranno-il-dm-10-marzo-1998/

 

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Francesca De Santis

R&S Area Sicurezza


  • luca galante

    1 Settembre 2023 at 08:54

    buongiorno, il vostro software rischio incendio è aggiornato con i decreti settembre 2021?
    Esegue la valutazione anche per attività non soggette con uso del minicodice?

    grazie

    saluti

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    • Ufficio Blumatica

      1 Settembre 2023 at 13:00

      Sì, il software è aggiornato ai decreti settembre 2021 ma consente di eseguire la valutazione anche per attività che non rientrano nel campo di applicazione dei decreti.
      Restiamo a disposizione
      Saluti

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