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Nell’ambito della disciplina nazionale in materia di salute e sicurezza è prevista, da parte dei datori di lavoro, la valutazione del rischio minori e quindi la tutela dei lavoratori minorenni.
Normativa sul rischio minori
Sin da prima dell’entrata in vigore della Costituzione si è iniziato a regolamentare la tutela della sicurezza sul lavoro dei minorenni. Infatti, risale alla Legge n. 653 del 26 aprile 1934 la prima legiferazione “sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli”. In tale ambito, comunque, una strutturazione più ampia è arrivata con la Legge 977/67. Con le norme ivi presenti si è disciplinato sulle condizioni di ammissione al lavoro, sulle attività per cui potevano essere occupati, sui requisiti di salute dei luoghi di lavoro, sulle idoneità e sulle verifiche dell’osservazione.
In seguito, con il D.Lgs. n.345 del 4 agosto 1999 è stata recepita la direttiva 94/33/CE che stabilisce e aggiorna i requisiti minimi al fine di garantire la protezione ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei giovani sul lavoro, e di cui sono state emendate disposizioni integrative e correttive con il D.Lgs. 262/2000.
Obblighi e divieti
Le disposizioni della normativa atta alla tutela dei lavoratori minorenni si applicano a tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro. Sono inclusi, infatti, sia lavori ordinari sia per apprendistato, per collaborazioni da progetti scolastici e alternanza scuola lavoro.
Onde specificare l’età minima di ingresso nel settore lavorativo, sono definite le categorie di:
- bambino: chi non ha ancora compiuto 15 anni o che abbia ancora obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
- adolescente: chi ha tra i 15 (compiuti) e i 18 (non ancora compiuti) anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale.
Gli obblighi scolastici prevedono che l’istruzione sia impartita per almeno 10 anni, con l’obiettivo di conseguire alternativamente un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
Di conseguenza, considerando tali specifiche, l’accesso al lavoro non deve avvenire prima del compimento dei 16 anni.
Tra gli obblighi da ottemperare vi è il controllo sanitario periodico dei lavoratori minorenni, conformemente al D.Lgs. 81/08, così come viene anche fatto per i lavoratori adulti. Il medico competente deve accertare, prima che il minorenne inizi a lavorare, che egli sia idoneo per la mansione che dovrà svolgere. L’esito della valutazione del medico competente deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore stesso e ai responsabili della tutela dei minori (ex. genitori).
Nelle disposizioni normative sono specificate e vietate determinate attività considerate pericolose per gli adolescenti. Queste attività prevedono l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, elencati nell’Allegato I della Legge n. 977/1967. Tuttavia, all’art. 6 sono previste eccezioni al divieto. Ciò significa che i processi e le lavorazioni elencati nell’allegato possono essere svolti dagli adolescenti solo per motivi didattici o di formazione professionale e solo per il tempo strettamente necessario alla formazione. In queste occasioni devono essere supervisionati e sorvegliati da formatori competenti.
Attività e mansioni: che controlli fare
Ai fini dell’inserimento dei minori alle attività lavorative, è necessario e improrogabile accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro mediante valutazione del rischio minori. In particolare, l’art. 7 della Legge n. 977/1967 segnala che “l’occupazione degli adolescenti è subordinata all’osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.”
Il datore di lavoro, in ottemperanza alla normativa, deve tenere considerazione che i giovani possono non aver ancora completato lo sviluppo della maturità fisica, mentale ed emotiva per affrontare situazioni esistenti o eventuali rischi sul posto di lavoro. E può, quindi, mancare di esperienza e consapevolezza dei rischi. A livello organizzativo, pertanto, dovrà avere riguardo su:
- organizzazione delle attrezzature;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici;
- movimentazione dei carichi;
- utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature, macchine, apparecchi, strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale;
- formazione e informazione dei minori.
Come gestire il rischio minori
A livello preventivo, onde evitare di riscontrare eventuali criticità, occorre, al momento dell’assunzione, controllare i dati relativi all’anagrafica e, a seguito dell’associazione della mansione, predisporre un documento di valutazione specifico, da allegare al DVR generale, che analizza i fattori di rischio pregiudizievoli e mette in atto tutte le misure di sicurezza aggiuntive per le lavorazioni assegnate ai lavoratori minori.
Per garantire un ambiente di lavoro salubre sono da prendere in considerazione elementi chiave come formazione, supervisione, adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e monitoraggio costante dell’efficacia delle misure di sicurezza adottate.
È importante far sempre riferimento all’obiettivo per cui devono essere implementate le disposizioni in ambito di sicurezza dei lavoratori minorenni: garantire che i giovani possano svolgere le attività di lavoro in modo sicuro senza subire danni fisici o psicologici. Questo richiede un impegno comune da parte dei datori di lavoro, dei genitori, dei sindacati e delle autorità competenti.
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Redattrice