
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto diverse modifiche per il ruolo del RUP. Da Responsabile Unico di Procedimento del Codice previgente, ora diventa Responsabile Unico del Progetto, nell’ambito della gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
INDICE
Tra le novità riguardo la figura del RUP vi è l’istituzione di un ufficio di supporto e la designazione a Project Manager per progetti complessi. Questo fa sì che chi riveste questo ruolo abbia ancora più centralità e importanza nei processi decisionali insiti della complessità amministrativa atta alla realizzazione dell’appalto.
A disciplinare la figura del RUP nel nuovo Codice degli Appalti vi sono:
- art. 15 “Responsabile Unico di Progetto (RUP)”;
- Allegato I.2 “Attività del RUP”.
All’art. 15, infatti, è riportato:
“Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”
Per cui, quindi, il RUP viene nominato tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli.
Le sue responsabilità principali sono di assicurare “il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico” e di vigilare sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Requisiti atti allo svolgimento del ruolo di RUP
L’Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 disciplina i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività del RUP. Chi riveste questo ruolo, infatti deve aver maturato esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.
In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, deve essere un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.
Per le procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP deve possedere:
- esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
- una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare;
- adeguata competenza come Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.
Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali:
- dispositivi medici;
- dispositivi antincendio;
- sistemi informatici e telematici;
la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui sopra, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.
Responsabilità
In quanto dipendente della Pubblica Amministrazione, il RUP risponde personalmente delle azioni compiute durante l’esercizio delle sue funzioni. Tale responsabilità può spaziare attraverso diversi ambiti, inclusi quello civile, penale, amministrativo, contabile e disciplinare.
È importante sottolineare che la responsabilità civile coinvolge anche la Pubblica Amministrazione, mentre quella penale è esclusivamente personale e individuale.
Mansioni e attività del RUP nel D.Lgs. 36/2023
Il D.lgs. 36/2023 ha arricchito i compiti e le funzioni del RUP, cambiandone anche la denominazione, dando atto dell’aumento degli adempimenti di sua competenza e delle responsabilità.
I compiti del RUP sono descritti nell’Allegato I.2 e sono suddivisi in riferimento alle specifiche fasi, ovvero quella di affidamento e quella di esecuzione. Sono, poi, previsti compiti di ordine generale, comuni a tutti i contratti e fasi.
Nello specifico, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto di tempi, preventivati, qualità e manutenzione. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Compiti comuni a tutte le fasi
Il RUP, nello svolgimento della sua attività, svolge le seguenti mansioni:
- formula proposte e fornisce dati e informazioni per predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
- propone la conclusione di un accordo di programma alla stazione appaltante quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- propone l’indizione o, dove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
- sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice;
- accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;
- decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;
- promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
- provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
I compiti nella fase di affidamento
Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa. Qualora questa sia affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc o ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e verifica, adottando, altresì, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, svolge attività di verifica della congruità delle offerte e procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche, eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice.
In questa fase, inoltre:
- svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice;
- dispone le esclusioni dalle gare;
- in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.
I compiti nella fase di esecuzione
Nella fase di esecuzione, il RUP:
impartisce le istruzioni al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità degli stessi;
- autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- vigila sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- svolge i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- assume il ruolo di responsabile dei lavori, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- tiene conto di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, prima della consegna dei lavori;
- trasmette (al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori) la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice;
- dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice;
- propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
- rilascia il certificato di pagamento all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
- rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
In questa fase svolge, nei limiti previsti dalle proprie competenze, le funzioni del direttore dei lavori. Sovrintende, infatti, a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, garantendo:
- l’osservanza delle disposizioni di legge, soprattutto in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto;
- la qualità delle prestazioni.
L’utilizzo del software giornale dei lavori, e in generale gli applicativi per la direzione dei lavori, sono, anche per figure come quella del RUP, un’opportunità vantaggiosa in quanto consente di adempiere a tutti gli obblighi di controllo amministrativo e contabile in modo efficace.
Operando in un ambiente condiviso e collaborativo, questo strumento facilita la cooperazione tra tutte le figure coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Inoltre, essendo un’applicazione basata su cloud, offre la flessibilità e l’accessibilità necessarie per gestire le attività da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Redattrice
Un commento
Gerardo Tibollo
10 Maggio 2024 at 22:28
buono.