Scossa alla sicurezza elettrica: cosa cambia con la nuova CEI 11-27:2025

RISCHIO ELETTRICO_redazionale
La CEI 11-27:2025 aggiorna regole, ruoli, formazione e distanze operative per i lavori elettrici e in prossimità di parti attive. Scopri cosa cambia e quali verifiche devono effettuare aziende e professionisti.

Lavorare su impianti elettrici, o anche semplicemente nelle loro vicinanze, significa operare in uno degli ambiti a maggiore rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il rischio elettrico continua infatti a rappresentare una delle principali cause di infortuni gravi e mortali, motivo per cui procedure, competenze, organizzazione e misure di sicurezza rivestono un ruolo determinante.

Il 1° novembre 2025 è entrata in vigore la nuova Norma CEI 11-27:2025 -Edizione VI, da applicarsi obbligatoriamente dal 29 maggio 2026.

Oggi, aziende e professionisti devono adeguarsi alle nuove disposizioni, procedure e documentazione cogente, al fine di individuare correttamente la tipologia di lavoro, le distanze minime da adottare e le corrette misure di prevenzione e protezione.

 

CEI 11-27: quando scatta l’obbligo operativo?

La norma CEI 11-27 costituisce il principale riferimento tecnico per i lavori sugli impianti elettrici o in prossimità di essi e si integra con quanto previsto dal Capo IIIImpianti e apparecchiature elettriche“ del D.Lgs. 81/2008 (art. 80, 81, 82 e 83) secondo il quale il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie a garantire:

    • la realizzazione a regola d’arte di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio;
    • il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
    • l’adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/08 invita all’adozione della norma CEI 11-27 quando si ricade nel suo campo di applicazione, ovvero per tutte le operazioni e attività lavorative legate ad impianti elettrici e a tutti i lavori non elettrici svolti nelle vicinanze di parti attive in tensione, fornendo prescrizioni di sicurezza applicabili a procedure di esercizio, lavoro e manutenzione.

In particolare, si applica in caso di lavori:

    • elettrici e non elettrici eseguiti in prossimità di impianti elettrici, apparecchiature e componenti elettrici; 
    • in prossimità di parti attive; 
    • vicino a linee elettriche aeree o cavi interrati; 
    • durante interventi di manutenzione, verifica e controllo. 

La norma non si applica nel caso in cui i lavori, rispetto alle parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette, siano eseguiti ad una distanza maggiore o uguale a DA9 (limite esterno lavori non elettrici – Tabella 1 dell’Allegato IX del D.Lgs. 81/2008), in quanto tali attività non presentano rischi elettrici.

Il  D.Lgs.  81/08 (art.  83), inoltre, vieta di eseguire lavori non elettrici in vicinanza di impianti o linee elettriche con parti in tensione accessibili, a distanze inferiori a quelle indicate nella Tabella 1 dell’Allegato IX.

Figura A-1.a – Distanze in aria e definizione delle zone previste dalle procedure per i lavoriFigura A-1.b – Limitazione delle zone previste dalle procedure per lavori, mediante un dispositivo isolante.
Figura A-1.a – Distanze in aria e definizione delle zone previste dalle procedure per i lavori Figura A-1.b – Limitazione delle zone previste dalle procedure per lavori, mediante un dispositivo isolante.

 

Se durante il lavoro si scende al di sotto della distanza Dv, si devono adottare procedure previste per lavori in prossimità e/o sotto tensione nonché la formazione specialistica dei lavoratori, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

La valutazione del rischio elettrico segue modalità diverse in funzione della situazione di pericolo presente, che può derivare da:

    • Contatto elettrico diretto;
    • Contatto elettrico indiretto;
    • Lavori sotto tensione;
    • Lavori non elettrici in prossimità di parti attive (Norma CEI 11-27:2025).

 

Le principali novità della VI Edizione

Con l’entrata in vigore della nuova edizione della norma CEI 11-27, pur restando invariata l’impostazione generale, vengono introdotti aggiornamenti finalizzati a rendere più chiara l’applicazione delle procedure operative. Di seguito annoveriamo alcune principali modifiche rispetto alla precedente edizione.

 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE

La norma conferma i livelli dei percorsi formativi (1°, 1b, 2°,2b) con obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno quattro ore per ogni ambito di competenza.

Tutte le attività formative svolte dovranno essere documentate e valutate e comprendono:

    • corsi frontali o a distanza in modalità Sincrona per le parti teoriche (non è ammessa la modalità asincrona)
    • Addestramento operativo ed affiancamento sulla base delle attività lavorative con rischio elettrico praticate in modo specifico dal lavoratore.

 

NUOVA MAPPA DEI RUOLI E COMPETENZE PROFESSIONALI

La sesta edizione della norma ha completamente riorganizzato l’organigramma delle responsabilità, allineandosi agli standard europei della CEI EN 50110-1 nella struttura, acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte, introducendo ulteriori definizioni. 

Infatti, la modifica più evidente riguarda proprio le figure chiave coinvolte nella sicurezza elettrica e i loro compiti, con il rafforzamento della distinzione dei ruoli che pianificano e quelli che eseguono.

Le figure di URI (Unità Responsabile dell’Impianto), URL (Unità Responsabile del Lavoro) e PL (Preposto ai Lavori) vengono sostituite da nuove denominazioni; vediamole nel dettaglio:

    • GI (Gestore dell’Impianto): Sostituisce la vecchia figura dell’URI. È la persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l’esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e dell’organizzazione o delle strutture.
    • RI (Responsabile dell’Impianto): Persona responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico. Tale ruolo mantiene l’acronimo ma vede ridefiniti i suoi compiti operativi in sinergia con la nuova struttura. 
    • RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): Persona designata dalla URL alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro. Nei lavori complessi o ad alto rischio, il RLE ha l’obbligo di dedicarsi esclusivamente alla supervisione, con il divieto tassativo di svolgere altre attività operative in contemporanea.
    • Gestore Programmazione Lavoro (GL): Unità (o Persona) cui è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità.

Le figure che eseguono le lavorazioni sono:

    • PES: Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza tale da consentirle di analizzare rischi ed evitare pericoli.
    • PAV: Persona adeguatamente informata da persone esperte per metterla in grado di evitare pericoli elettrici;
    • PEC: Persona non esperta e non avvertita (Può operare sotto sorveglianza ed in particolari condizioni di lavoro).

 

RIDEFINIZIONE DELLE DISTANZE OPERATIVE E DELLE DEFINIZIONI DELLE ZONE DI LAVORO

Una delle novità più importanti e di impatto pratico riguarda la gestione e il calcolo delle distanze di sicurezza per la prevenzione del rischio elettrico nel caso di lavori in prossimità di parti attive.

Le distanze geometriche standard non bastano più: se bisogna eseguire lavori in vicinanza o superare le altezze da terra minime prescritte dalla norma, occorre predisporre un Documento di Valutazione delle Distanze e applicare il concetto dinamico di Working Distance ( DWL ), che tiene conto di elementi quali l’ingombro di attrezzi utilizzati, rischio di movimenti involontari dell’operatore, possibile oscillazione dei conduttori nudi. 

Tale distanza viene calcolata come:

DWL = Dv + E + L

dove:

    • DWL: distanza di lavoro minima per lavori fuori dalla zona prossima Dv
    • Dv: distanza che definisce il limite esterno della zona prossima
    • L: dimensione totale dell’utensile
    • E: distanza ergonomica, prevista per tenere conto di movimenti involontari.

 

Figura 2 - Esempio per determinare la distanza di lavoro per i lavori in vicinanza (per i lavori in BT la DL è pari a 0)
Figura 2 – Esempio per determinare la distanza di lavoro per i lavori in vicinanza (per i lavori in BT la DL è pari a 0)

 

Check-list di adeguamento per aziende e consulenti

Con la conclusione del periodo transitorio, aziende e consulenti dovranno verificare che la gestione del rischio elettrico risulti pienamente conforme alla nuova edizione della norma.

In particolare è opportuno:

    • aggiornare il DVR in merito alla valutazione del rischio elettrico; 
    • controllare procedure operative e Piani di Intervento; 
    • verificare le nomine e lettere di incarico per le figure previste dalla norma; 
    • aggiornare e pianificare la formazione e gli eventuali attestati PES, PAV e PEI; 
    • verificare l’idoneità dei DPI e delle attrezzature utilizzate nei lavori elettrici. 

L’obiettivo non è soltanto rispettare il nuovo riferimento normativo, ma garantire che l’organizzazione dei lavori sia realmente coerente con le modalità operative previste dalla CEI 11-27. 

 

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Mantenere allineata la documentazione, le procedure e gli incarichi aziendali con il continuo aggiornamento normativo è una delle sfide più delicate per chi si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro.

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Figura 3 - Dettagli valutazione Rischio Elettrico
Figura 3 – Dettagli valutazione Rischio Elettrico

 

Figura 4 - Ulteriori dettagli valutazione Rischio Elettrico
Figura 4 – Ulteriori dettagli valutazione Rischio Elettrico

 

Grazie agli automatismi integrati è possibile ridurre le attività manuali, limitare il rischio di errori e mantenere allineata la documentazione tecnica con l’evoluzione normativa, semplificando il lavoro di aziende, RSPP e consulenti della sicurezza.

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Melania Basili

Technical Support Engineer