Sicurezza negli spettacoli e nelle fiere: PSC, POS e Piano di safety, quali sono le differenze?

Giulio Botta10 Settembre 202624min2560
redazionale
PSC, POS e safety non sono la stessa cosa: negli spettacoli e nelle fiere tutelano soggetti diversi e intervengono in fasi differenti. Scopri quando si applica il Decreto Palchi e Fiere, quale ruolo ha il DUVRI e perché i diversi strumenti devono essere coordinati.

Concerti, spettacoli teatrali, eventi cinematografici e manifestazioni fieristiche presentano condizioni di lavoro molto particolari: strutture temporanee da montare e smontare in tempi ridotti, numerose imprese e lavoratori contemporaneamente presenti, attività in quota, movimentazione di carichi, impianti elettrici e scenotecnici e, negli eventi all’aperto, rischi legati anche alle condizioni meteorologiche.

A queste criticità si aggiunge un possibile equivoco. Quando si parla di “piano di sicurezza di uno spettacolo o di una manifestazione”, infatti, si possono intendere documenti appartenenti ad ambiti normativi differenti.

Da una parte troviamo il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e disciplinati, per spettacoli e manifestazioni fieristiche, dal D.I. 22 luglio 2014, conosciuto come Decreto Palchi e Fiere.

Dall’altra ci sono le misure di safety e security delle manifestazioni pubbliche, spesso ricondotte nel linguaggio comune alla cosiddetta “Circolare Gabrielli”, che affrontano aspetti quali affollamento, accessi e deflusso del pubblico, gestione delle emergenze e organizzazione dei soccorsi.

Si tratta di due ambiti differenti che, nello stesso evento, possono coesistere e devono essere opportunamente coordinati.

 

Decreto Palchi e Fiere: quando si applica il Titolo IV?

Il punto di partenza è l’art. 88, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, che estende l’applicazione delle disposizioni del Titolo IV agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento di tali attività.

A individuare queste particolari modalità applicative interviene il D.I. 22 luglio 2014, suddiviso in due parti: la prima dedicata agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, la seconda alle manifestazioni fieristiche.

Non si tratta quindi di una disciplina alternativa a quella dei cantieri temporanei o mobili: il decreto stabilisce come applicare il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 alle particolari condizioni nelle quali vengono realizzati spettacoli e allestimenti fieristici.

Per gli spettacoli, il decreto si applica alle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 24 dicembre 2014, contenente le istruzioni operative per l’applicazione del decreto, fornisce ulteriori chiarimenti sulle attività interessate e sulle modalità con cui devono essere gestiti gli obblighi di sicurezza.

Il decreto tiene conto, in particolare, di condizioni tipiche del settore quali la compresenza di più imprese e di numerosi lavoratori, anche autonomi, la presenza di operatori di diverse nazionalità, la necessità di completare le lavorazioni in tempi molto brevi, la disponibilità di spazi ristretti e, negli eventi all’aperto, l’esposizione alle condizioni meteorologiche e ambientali.

 

Le esclusioni

Non tutte le attività connesse a uno spettacolo determinano però l’applicazione del Capo I del Titolo IV. Il Decreto Palchi e Fiere individua alcune specifiche esclusioni, tra cui le attività svolte al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e, a determinate condizioni, il montaggio e smontaggio di:

  • pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse o destinate a sostenere altre strutture;
  • travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri entro i limiti dimensionali previsti dal decreto;
  • opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi di un unico fabbricante e montate secondo le sue indicazioni, entro i limiti di altezza stabiliti dal decreto.

L’esclusione dal campo di applicazione delle specifiche disposizioni del Titolo IV non equivale, naturalmente, all’assenza di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: continuano a trovare applicazione le altre disposizioni pertinenti del D.Lgs. 81/2008.

 

Perché spettacoli e concerti sono cantieri particolari?

Un palco per un concerto può essere realizzato in poche ore o in pochi giorni, con squadre diverse che lavorano contemporaneamente.

Mentre viene montata la struttura portante possono essere presenti gli addetti agli impianti audio e luci, gli operatori incaricati del sollevamento delle americane, gli elettricisti, gli addetti alla scenografia e i lavoratori impegnati nella movimentazione delle attrezzature.

È proprio questa elevata concentrazione di lavorazioni e interferenze, spesso accompagnata dalla necessità di rispettare tempi molto stringenti, a rendere particolarmente importante il coordinamento.

Ai fini dell’applicazione del decreto, per cantiere si intende il luogo nel quale si svolgono le attività di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento interessate dalla disciplina.

Il committente è invece il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa per conto del quale tali attività vengono realizzate, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.

Da questa individuazione discendono gli obblighi previsti dal Titolo IV, compresi quelli relativi alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e, quando ne ricorrono i presupposti, alla designazione dei coordinatori per la sicurezza.

 

PSC e POS negli spettacoli: cosa cambia?

Il Decreto Palchi e Fiere non introduce un nuovo tipo di PSC o POS, ma adatta i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/2008 alle peculiarità di queste attività.

L’Allegato III del D.I. 22 luglio 2014 individua infatti i contenuti minimi del PSC e del POS per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, modificando o rendendo non applicabili alcune previsioni dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

 

Il PSC per gli spettacoli

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere riferito alla specifica opera temporanea e al contesto nel quale questa viene realizzata.

Particolare attenzione deve essere dedicata all’area di cantiere. Tra gli elementi da analizzare rientrano:

  • dimensioni e caratteristiche del luogo di installazione;
  • portanza del terreno o della pavimentazione;
  • portata delle strutture esistenti o dei punti di ancoraggio utilizzati per il sollevamento di americane e altre attrezzature;
  • presenza di alberi, manufatti interferenti, linee aeree, condutture sotterranee e viabilità;
  • caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

Il PSC deve inoltre essere corredato da tavole esplicative relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria.

Un ruolo centrale è assunto dall’analisi delle interferenze. Il coordinatore per la progettazione deve valutare le interferenze tra le lavorazioni, anche quando derivano dalle attività di una stessa impresa o dalla presenza di lavoratori autonomi, e predisporre il cronoprogramma dei lavori. Il coordinamento temporale e spaziale delle lavorazioni diventa quindi uno degli elementi fondamentali per gestire in sicurezza l’allestimento.

 

Il POS per gli spettacoli

Il Piano Operativo di Sicurezza resta invece il documento attraverso il quale il datore di lavoro dell’impresa esecutrice definisce l’organizzazione e le misure di sicurezza relative alle proprie attività. Anche i suoi contenuti sono adattati dal Decreto Palchi e Fiere alle caratteristiche dello specifico settore.

PSC e POS rimangono pertanto documenti distinti e complementari: il primo affronta il coordinamento complessivo della sicurezza del cantiere, mentre il secondo riguarda la gestione della sicurezza delle lavorazioni della singola impresa esecutrice.

 

Manifestazioni fieristiche

Il secondo Capo del Decreto Palchi e Fiere è dedicato alle manifestazioni fieristiche. In questo caso il Titolo IV trova applicazione, secondo le modalità definite dal decreto, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tendostrutture, fatte salve specifiche esclusioni legate alle caratteristiche e alle dimensioni delle strutture.

Il decreto individua inoltre soggetti tipici del settore fieristico – gestore, organizzatore, espositore e allestitore – e adatta a questa particolare organizzazione la figura del committente.

Un elemento caratteristico delle fiere è poi il rapporto tra PSC, POS e DUVRI.

Il decreto prevede che PSC e POS tengano conto sia delle informazioni relative al quartiere fieristico sia di quelle contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto dal gestore o dall’organizzatore.

 

Il DUVRI è specifico e considera, tra l’altro, gli orari e le date delle attività di allestimento e disallestimento, le caratteristiche e la logistica del quartiere fieristico, il piano di emergenza, i rischi presenti e quelli interferenti durante le fasi di allestimento e disallestimento.

 

PSC, POS e “Piano Gabrielli”: attenzione a non confonderli

È proprio quando si parla genericamente di “piano di sicurezza dello spettacolo” che può nascere l’equivoco. Il PSC previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto Palchi e Fiere non è il cosiddetto “Piano Gabrielli”.

La cosiddetta Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, emanata dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di considerare congiuntamente, nell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, due componenti:

  • la safety, relativa alle misure strutturali e organizzative poste a salvaguardia dell’incolumità delle persone;
  • la security, relativa ai servizi e alle misure di ordine e sicurezza pubblica.

Nel tempo si sono succedute ulteriori indicazioni del Ministero dell’Interno. Il quadro è stato successivamente ricondotto a un’impostazione unitaria dalla Direttiva del 18 luglio 2018, alla quale sono allegate le Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

Le linee guida del 2018 hanno sostituito quelle allegate alla precedente direttiva del 28 luglio 2017. Per questo motivo l’espressione “Piano Gabrielli”, sebbene molto utilizzata nella pratica, può risultare fuorviante se viene intesa come la denominazione di uno specifico documento equivalente al PSC.

 

Qual è la differenza tra PSC e Piano di safety?

I due strumenti nascono da presupposti e finalità differenti.

Figura 1 - PSC/POS e Safety: quando utilizzarli
Figura 1 – PSC/POS e Safety: quando utilizzarli

 

La distinzione non significa però che i due sistemi siano completamente indipendenti.

Le scelte compiute durante la progettazione e l’allestimento possono infatti avere conseguenze sulla successiva sicurezza della manifestazione: posizione delle strutture, percorsi, accessibilità, impianti e organizzazione degli spazi devono essere coerenti con le condizioni previste per lo svolgimento dell’evento.

Ciò non modifica però la diversa natura dei documenti: il PSC non sostituisce la documentazione di safety della manifestazione e quest’ultima non sostituisce il PSC quando questo è previsto dal D.Lgs. 81/2008.

 

Un concerto all’aperto: PSC o Piano di safety?

Un esempio permette di comprendere immediatamente la differenza.Immaginiamo l’organizzazione di un concerto all’aperto.

Nei giorni precedenti arrivano automezzi e materiali; vengono montati il palco e le strutture temporanee, installate le americane, predisposti gli impianti audio e luci e lavorano contemporaneamente diverse imprese e lavoratori autonomi.

In questa fase il problema riguarda principalmente la sicurezza delle attività lavorative di allestimento.

Se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa, trovano applicazione gli obblighi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 secondo le modalità stabilite dal Decreto Palchi e Fiere, compresa la predisposizione del PSC e dei POS.

Terminato l’allestimento, iniziano ad arrivare gli spettatori.

A questo punto diventano centrali altre problematiche: quante persone possono essere presenti nell’area? Come vengono controllati gli accessi? Dove sono le uscite? Come avviene il deflusso? Come viene gestita un’emergenza? Come possono accedere i mezzi di soccorso?

Sono aspetti propri della safety della manifestazione, da valutare nell’ambito della disciplina applicabile al pubblico spettacolo e degli indirizzi del Ministero dell’Interno.

Lo stesso concerto può quindi richiedere entrambi gli strumenti, perché rispondono a esigenze diverse.

In sintesi:

  • PSC e POS → sicurezza dei lavoratori durante allestimento e disallestimento.
  • Safety della manifestazione → sicurezza delle persone durante lo svolgimento dell’evento.
  • La presenza dell’uno non esclude né sostituisce automaticamente l’altro.

 

Sicurezza di spettacoli e fiere: due prospettive da non confondere

Parlare genericamente di “piano di sicurezza” può quindi essere riduttivo, soprattutto nel settore degli eventi.

Il D.Lgs. 81/2008 e il Decreto Palchi e Fiere affrontano la sicurezza delle attività lavorative necessarie alla realizzazione e allo smontaggio delle opere temporanee e degli allestimenti, adattando alle peculiarità del settore gli obblighi del Titolo IV e i contenuti di PSC e POS.

Le disposizioni in materia di safety delle manifestazioni pubbliche affrontano invece la sicurezza dell’evento e delle persone che vi partecipano, considerando aspetti quali affollamento, accessibilità, esodo, gestione delle emergenze e soccorso.

Individuare correttamente l’ambito normativo è quindi il primo passo per capire quale valutazione effettuare e quale documentazione predisporre, evitando di considerare alternativi strumenti che perseguono finalità differenti e che, nello stesso spettacolo, possono essere entrambi necessari.

 

PSC e POS per spettacoli e fiere con Blumatica Sicurezza Cantieri

Per la redazione dei piani di sicurezza, Blumatica Sicurezza Cantieri, attraverso lo specifico modulo Spettacoli e Fiere, consente di elaborare PSC e POS tenendo conto delle particolari specificità del caso.

In funzione della tipologia di evento, il software mette a disposizione lavorazioni già predisposte e valutazioni dei rischi precostituite, agevolando il tecnico nell’analisi delle attività di allestimento e disallestimento. La valutazione è inoltre strutturata per supportare l’individuazione delle interferenze tra le lavorazioni e delle relative misure di prevenzione, protezione e coordinamento, uno degli aspetti particolarmente rilevanti in questi contesti, caratterizzati dalla frequente compresenza di imprese, lavoratori autonomi e attività differenti.

Per le manifestazioni fieristiche, Blumatica DUVRI predispone il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal gestore o dall’organizzatore. Il D.I. 22 luglio 2014 prevede infatti che PSC e POS tengano conto anche delle informazioni contenute nel DUVRI, i cui contenuti minimi sono definiti dall’Allegato V del decreto.

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Giulio Botta

R&S Area Progettazione