Successioni: obbligo trasmissione telematica dal 2019

Giulio Botta15 Novembre 201810min97740
Dichiarazione-di-successione
Blumatica SuccessOne diventa il riferimento per migliaia di professionisti che lo hanno scelto per la completezza, l’affidabilità e la semplicità d’uso

Dal 1 gennaio 2019 sarà obbligatoria la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, già possibile dal 23 gennaio 2017.

Se da un lato il biennio quasi trascorso è stato utile a chiarire gli aspetti che ne ostacolavano l’utilizzo, dall’altro gli addetti ai lavori hanno continuato a preferire il Modello 4 alla nuova Dichiarazione Telematica che non forniva garanzie sulla definizione e chiusura della pratica. In ragione di ciò l’amministrazione fiscale ha deciso di prorogare di un anno la scadenza del 1° gennaio 2018.

Al provvedimento iniziale – datato 27 dicembre 2016 e contenente l’approvazione del nuovo modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni per la compilazione (Fascicolo 1 e Fascicolo2) e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica – ne sono succeduti altri, utili sia ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni legislative che al chiarimento di diversi punti d’ombra.

 

Ripercorriamo, in questo articolo, le tappe salienti dei provvedimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate per la corretta definizione della Dichiarazione Telematica.

Chi può effettuare la trasmissione telematica?

Questo è uno dei punti ampiamente discussi in virtù del fatto che inizialmente i tecnici erano stati esclusi dai soggetti abilitati nonostante, oltre a possedere i necessari requisiti, svolgano un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione per la presentazione delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali.

Infatti, rispetto alla disposizione inziale che consentiva la trasmissione esclusivamente ai contribuenti abilitati ai servizi telematici (i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998 e s.m.i.), con successivi provvedimenti sono stati abilitati in primis Geometri e Periti industriali con specializzazione in edilizia (n. 42444 del 1 marzo 2017) e, poi, Ingegneri, Architetti, Architetti junior e Agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del “testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” ( n. 53616 del 9 marzo 2018)

 

Su quale conto corrente avviene l’addebito delle imposte da autoliquidare e quando è possibile utilizzare il Modello F24?f24

A chiarire le modalità è il provvedimento n. 112426 del 15 giugno 2017 che prevede che il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avvenga con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica. A tal fine, in fase di presentazione della dichiarazione, sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario. In alternativa, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire tramite il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016. Per maggiore precisazione quest’ultima disposizione si riferisce al caso in cui la presentazione del nuovo modello all’ufficio territoriale avvenga in modalità cartacea e sia affidata all’ufficio il successivo inoltro telematico.

 

Come varia la copia conforme con la richiesta di attestazione di avvenuta presentazione e quali sono i costi?

Nei primi modelli telematici era preclusa la possibilità di richiedere la copia conforme pur essendo prevista; il provvedimento N. 305134 del 28 dicembre 2017 chiarisce ogni dubbio e prevede, contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica, la possibilità di richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione.

L’attestazione elettronica, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’originalità del documento stesso. Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza. L’attestazione elettronica è resa disponibile – successivamente alla verifica dell’avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione – nella sezione “Preleva documenti” dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate di colui che ha trasmesso la dichiarazione.

È possibile, inoltre, richiedere il rilascio di attestazioni in formato cartaceo (anche per estratto) della dichiarazione di successione telematica rivolgendosi a qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate pagando le relative somme dovute. L’attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta.

Per tale attestazione è previsto un costo aggiuntivo pari a € 32,00 (€ 16,00 per la richiesta e € 16,00 per l’attestazione) ai quali si aggiungono € 12,40 + € 0,62 per ogni pagina della dichiarazione di successione esclusa la prima.

Qual è l’ultimo modello in vigore a cui fare riferimento per la Dichiarazione telematica?Agenzia delle entrate

Il Modello di dichiarazione e le istruzioni (Fascicolo 1 e Fascicolo 2) sono sempre pubblicati in anticipo rispetto alla data di entrata in vigore e sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo è entrato in vigore il 24 maggio 2018 e, nella fattispecie, riporta novità sulle agevolazioni fiscali. Per le successioni apertesi dal 24 maggio 2018 non è più possibile accedere all’agevolazione catalogata come Codice BTerreni agricoli o montani (art. 14, comma 2, L. n. 383/2001) concessa per i terreni agricoli e montani per i quali il totale delle imposte ipotecarie e catastali calcolate in misura fissa su di essi eccedevano il totale del loro valore fiscale. In questi casi l’imposta ipotecaria e catastale relativa a tali terreni era pari al valore fiscale del bene in luogo dell’imposta fissa calcolata per ciascuna imposta. Tale agevolazione è stata trasferita nel Codice M (fondi rustici in territori montani) ed è concessa solo nel caso in cui l’erede sia un coltivatore diretto.

Blumatica SuccessOne è sempre più indispensabile?

Con l’entrata in vigore della dichiarazione telematica Blumatica SuccessOne diventa il riferimento per migliaia di nuovi professionisti che hanno preferito tale strumento per la completezza, l’affidabilità e soprattutto la semplicità d’uso, senza dimenticare il tempestivo recepimento delle disposizioni legislative.

Oltre a poter gestire qualsiasi dichiarazione di successione apertasi dal 16 maggio 1949 con Blumatica SuccessOne calcoli in automatico tutte le imposte dovute, anche il ravvedimento operoso ed effettui la corretta ripartizione fra gli eredi. Ulteriore punto di forza è l’editor di documenti tramite il quale puoi riprodurre la documentazione da allegare alla pratica e trasformarla in automatico nel formato accettato dall’Agenzia delle Entrate. Con la funzionalità Volture hai la possibilità di gestire le volture catastali anche tramite il software Voltura 1.1 e/o stampa dei modelli cartacei.

schermata Blumatica SuccessOne

 

 

Giulio Botta

R&S Area Progettazione


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