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Uno degli aspetti più controversi del Superbonus 110% riguarda la possibilità di usufruire di tale detrazione anche per le spese di installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).
A un anno dall’entrata in vigore del Superbonus 110%, ci ha pensato l’ENEA a sciogliere definitivamente ogni dubbio su tale aspetto.
Infatti, con la FAQ 16.D, pubblicata sul portale ENEA nella sezione “Impianti Termici”, viene chiarito che è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi relativi all’installazione degli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) in caso di interventi di coibentazione delle superfici opache o di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale.
Tuttavia, ciò risulta possibile solo nel caso in cui si presentino determinate condizioni.
Scopriamo insieme i dettagli.
FAQ ENEA
Vorrei sapere se l’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con l’Ecobonus
Relativamente all’installazione di impianti di “Ventilazione Meccanica Controllata” (VMC) nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si ricorda che – ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno – è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali in conformità alla UNI EN ISO 13788.
Si ritiene tuttavia che, nel caso permanga il pericolo di formazione di muffe o condensa, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsti dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica.
In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.
Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali e non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto Interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra riportato, si ritiene che i sistemi di VMC possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i sistemi di VMC risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti.
Anche per tale casistica il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete.
Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.
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