La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche agli articoli 119 e 121 del D.L. Rilancio.
Esaminiamo nel dettaglio tutti i cambiamenti che potrebbero essere apportati al Superbonus 110% con la legge di conversione del D.L. Rilancio.
Interventi trainanti
La prima modifica riguarda i limiti di spesa per i tre interventi trainanti definiti dal comma 1 dell’art.119, differenziandoli in funzione della tipologia di edificio.
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (comma 1 lettera a), l’ammontare complessivo delle spese passa dai 60.000 € per ogni unità immobiliare (previsti dal D.L. Rilancio) a:
- 50.000 € per gli edifici unifamiliari
- 40.000 € per gli immobili comprendenti da 2 a 8 unità immobiliari
- 30.000 € per gli edifici con più di 8 unità immobiliari
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione (almeno di classe A), pompe di calore, sistemi ibridi o microcogeneratori (comma 1 lettera b), l’ammontare complessivo delle spese passa dai 30.000 € per ogni unità immobiliare (previsti dal D.L. Rilancio) a:
- 20.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici fino ad 8 unità
- 15.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici con più di 8 unità
Restano invariati i massimali di spesa (30.000 €) per gli intervenenti su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con pompe di calore, sistemi ibridi o microcogeneratori (comma 1 lettera c).
Inoltre, potrebbero esserci altre 2 importanti novità:
- Gli interventi di coibentazione (comma 1 lettera a) e sostituzione di impianti (comma 1 lettera c) possono essere effettuati anche sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle cosiddette villette a schiera
- Gli interventi sulle parti comuni di sostituzione di impianti (comma 1 lettera b) si applicano anche agli impianti a collettori solari e il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi
- Gli interventi di sostituzione di impianti su edifici unifamiliari (comma 1 lettera c) si applicano anche agli impianti a collettori solari e alle caldaie a biomasse con classe di qualità 5 stelle; queste ultime solo in sostituzione di caldaie a biomassa pre-esistenti.
Interventi accessori
Altra importante novità riguarda gli interventi “accessori” (art. 119 comma 2 D.L. Rilancio) – “interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito dalla L. 90/2013” – quali ad esempio la sostituzione degli infissi, schermature solari, ecc.
In particolare, in virtù del fatto che esistono situazioni in cui la presenza di vincoli (normativi o di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali) impedisce di effettuare uno degli interventi trainanti (di cui al comma 1 del D.L. Rilancio), si è intervenuti sul decreto dando la possibilità di accedere alla detrazione del 110% a tali interventi “accessori”, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti del comma 1.
Ovviamente, la detrazione nella misura del 110% spetta sempre a condizione che venga rispettato il requisito del miglioramento della classe energetica dell’edificio (previsto dal comma 3 del D.L. Rilancio) con riferimento all’intero edificio (in caso di condominio o edificio unifamiliare), ovvero alle unità immobiliari site all’interno di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Viene inoltre specificato che il superbonus si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione: pertanto potranno usufruire dell’aliquota maggiorata al 110% anche i beneficiari che decidono di optare per una differente soluzione progettuale, quale la ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... edilizia mediante demolizione e ricostruzione a patto, ovviamente, di rispettare i requisiti del raggiungimento di almeno 2 classi energetiche in più. A tal proposito va ricordato che per ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... edilizia si intende (come chiarito più volte anche dall’Agenzia delle Entrate) la fedele ricostruzione in termini di volumetria dell’edificio: sono pertanto esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento che vanno intesi come interventi di “nuova costruzione”.
Beneficiari
Oltre ai beneficiari già previsti dall’art. 119 comma 9 del D.L. Rilancio, il Superbonus è esteso anche agli enti del terzo settore: organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Al comma 10, inoltre, viene precisato che le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione al 110% limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Linee guida Agenzia delle Entrate
A seguito delle modifiche apportate al D.L. Rilancio, viene specificato che i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (previsti dall’art. 119 comma 12) verranno emanate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Cessione del credito
Le modifiche riguardano anche l’art. 121 del D.L. Rilancio in tema di cessione del credito.
In primis viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello di sconto applicato. Inoltre lo sconto in fattura può essere applicato anche da più fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi.
Al comma 1 lettera b) viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta scatterà solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti.
Si prevede l’inserimento di un nuovo comma (1-bis) al fine di stabilire la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato di avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa precisando che, anche in tali ipotesi, è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante. Inoltre si prevede che per gli interventi di cui all’articolo 119, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
La soluzione Blumatica per il Superbonus 110%
La misura prevista dal “Decreto Rilancio” rappresenta sicuramente un’importante opportunità per tutti gli attori coinvolti nella filiera edilizia: committenti, imprese, fornitori e soprattutto i tecnici che, in virtù dei requisiti previsti per accedere al Superbonus, rivestiranno un ruolo chiave.
Infatti il tecnico avrà un ruolo fondamentale in quanto dovrà:
- valutare la situazione attuale dell’edificio in modo da suggerire gli interventi più opportuni
- valutare il rispetto di tutti i requisiti tecnico normativi del progetto al fine di usufruire delle detrazioni
- contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori
- valutare la situazione post intervento e redigere un’asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.
In tal senso Blumatica mette a disposizione il software “Blumatica Detrazioni Fiscali (Ecobonus)“che, in un’unica soluzione, consente di calcolare e gestire le pratiche di detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico degli edifici.
Il software gestisce qualsiasi tipologia di intervento (involucro e impianto) sia su singole unità immobiliari che su condomini (con e senza la riduzione della classe di rischio sismico):
- Ecobonus 110%
- Riqualificazione energetica globale (comma 344)
- Interventi sull’involucro (comma 345): superfici opache, infissi e serramenti
- Schermature solari (comma 345)
- Solare termico (comma 346)
- Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (comma 347): caldaia a condensazione ad acqua, generatore di aria calda a condensazione, pompa di calore anche con sonde geotermiche, sistemi ibridi, microcogeneratori, scaldacqua a pompa di calore
- Installazioni di impianti a biomassa (comma 347)
- Installazione di sistemi di building automation
- Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
- Bonus Facciate.
Anche combinando tra di loro gli interventi (es. coibentazione involucro, installazione nuovo generatore, installazione schermature, installazione schermature, ecc.), il software in automatico elabora le pratiche secondo le modalità previste per la corretta trasmissione sul portale ENEA.
Per ciascuna pratica, il software elabora:
- Verifica dei requisiti tecnici sia per l’accesso alle detrazioni che per il rispetto del D.M. 26/06/2015 (“Requisiti Minimi”) per la redazione delle ex. Legge 10. Nel caso qualche verifica risulti non soddisfatta puoi ottimizzare rapidamente il progetto attraverso il Wizard di Blumatica APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... e L10 fast (EGE)
- Calcolo automatico del risparmio di energia primaria non rinnovabile, richiesto sul portale ENEA
- Calcolo della detrazione massima fruibile con l’intervento
- Stampa di tutta la documentazione tecnica necessaria:
- Istruzioni pratiche necessarie per compilare correttamente il portale ENEA con dati dell’APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... (pre e post intervento) e risparmio di energia primaria
- Asseverazione del tecnico competente con le schede di calcolo ed i dettagli prima e dopo l’intervento
- Schede di dettaglio dei componenti utilizzati
- APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... e Relazione tecnica (ex. Legge 10).
Grazie alla perfetta integrazione con Blumatica Energy e Blumatica BIMBIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. Energy, da un qualsiasi progetto energetico (APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una..., ex. Legge 10, diagnosi energetica, ecc.) e semplicemente indicando quali sono le strutture e/o impianti interessati dall’intervento, il software elabora in automatico le pratiche di detrazione fiscale da trasmettere all’ENEA. Puoi operare sia su progetti realizzati mediante l’input tabellare che attraverso l’input grafico (2D e 3D).
Ecco tutte le soluzioni Blumatica per ripartire con il Superbonus 110%:
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calcolo, annunci commerciali, interventi
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energetica in ambiente BIMBIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”.
Un commento
Giuseppe Maravolo
6 Luglio 2020 at 12:34
Buongiorno vorrei un chiarimento relativo alla redazione dell’APE per intero edificio (condomimio), visto che tale documento può essere redatto solo in presenza di specifiche condizioni dettate dal dl 192. Ritengo ci sia confusione.Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
6 Luglio 2020 at 15:52
Salve,
non bisogna fare confusione tra il certificato richiesto dall’Ecobonus (il quale viene rilasciato sotto forma di relazione tecnica asseverata al fine di dimostrare il miglioramento di 2 classi energetiche) e l’APE del D. Lgs 192 (che viene trasmesso in regione), per il quale sono vigenti le limitazione e condizioni da lei richiamate (es. medesima destinazione d’uso, stesse condizioni al contorno, stesso impianto, ecc.).
Per l’Econobonus, in sostanza, occorre semplicemente effettuare un calcolo della prestazione energetica pre e post intervento e dimostrare che si è migliorata la prestazione energetica dell’intero edificio (di almeno 2 classi).
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Daniele
11 Luglio 2020 at 07:59
praticamente bisogna fare una vero e propria Diagnosi Energetica, cambia il nome ma il contenuto è quello
Ufficio Stampa Blumatica
13 Luglio 2020 at 08:45
Salve,
in effetti è come se fosse una sorta di diagnosi. Tuttavia, il calcolo va effettuato con la metodologia dell’APE (in condizioni di utilizzo standard), e non con valutazione adattata all’utenza (tailered rating)
Massimiliano
7 Luglio 2020 at 13:29
Salve,
avendo i requisiti di legge posso fare l’asseverazione del miglioramento delle 2 classi anche per i mie parenti più stretti contrariamente a quanto previsto per l’APE D.Lgs 192′
grazie
Ufficio Stampa Blumatica
7 Luglio 2020 at 15:55
Salve,
salvo diverse indicazioni sui prossimi provvedimenti che saranno a breve emanati, siccome il miglioramento delle 2 classi viene attestato mediante un’asseverazione, non dovrebbero esserci gli stessi requisiti di indipendenza previsti per l’APE.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti
Angelo
2 Agosto 2020 at 16:19
Buongiorno
sono un ingegnere iscritto all’albo che opera come libero professionista. L’azienda edile di mio zio ha intenzione di operare su due condomini, di cui in uno sono anche amministratore di condominio, per l’accesso al superbonus110%. In tale situazione posso per entrambi fare le pratiche APE ante e post e la progettazione dell’impianto climatizzazione e fotovoltaico?
grazie in anticipo
saluti
Ufficio Stampa Blumatica
4 Agosto 2020 at 07:54
Salve,
Siccome gli APE per e post devono essere rilasciati sotto forma di asseverazione (quindi non dovrebbero valere i requisiti previsti dal DPR 75/ 2013) e difatti, in base al decreto attuativo Mise (ancora in bozza) possono essere rilasciati anche dal progettista e direttore dei lavori, non dovrebbero esserci problemi.
Inoltre, trattandosi di opere private, non esistono norme lo che vieta.
Tuttavia, rifacendosi anche alle diverse Linee guida e regolamenti deontologici professionali, dovendo il progettista e/o direttore dei lavori tutelare gli interessi della committenza, sarebbe sconsigliato, o quanto meno, la committenza deve essere opportunamente informata (formalmente).
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti
Donatella De Rosa
5 Agosto 2020 at 16:26
Ma il programma energy riesce a calcolare l’APE convenzionale per un condominio? Come? I garage, i negozi e le parti comuni vanno inseriti, visto che sono un tutt’uno con il condominio? Purtroppo i Vs. esempi non sono chiari o sono insufficienti quando si tratta di condomini. A quando un webinar chiarificatore?
Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
7 Agosto 2020 at 14:17
Salve,
le confermiamo che blumatica energy (abbinato al modulo di detrazioni fiscali) è perfettamente in grado di calcolare l’APE convenzionale.
Nel file di lavoro occorre inserire tutte le unità immobiliari (quindi negozi, uffici, ecc.) presenti nell’edificio. I locali non climatizzati (es. garage), invece, non potendo usufruire della detrazione fiscale (al meno in merito all’ecobonus), possono tranquillamente essere omessi (oppure inseriti come “zone non climatizzate”, destinate solo al calcolo analitico delle dispersioni delle strutture che confinano con tali locali).
Non appena sarà completo il quadro “normativo” (con la pubblicazione dei decreti attuativi e circolare dell’agenzia delle entrate) sicuramente provvederemo ad organizzare un nuovo webinar.
Restiamo a disposizione e le ricordiamo che per qualsiasi evenienza può contattare il nostro settore assistenza.
Cordiali saluti.
Giorgio Murru
6 Agosto 2020 at 18:02
Salve, in un condominio, per accedere all’ecobonus, dovrò verificare tutti i parametri previsti dalla legge 10, compresi i valori di Verifiche FER (D.Lgs. 28/2011), cioè la copertura con fonti rinnovabili della prod. acqua calda sanitaria e per tutti i servizi energetici con percentuale superiore al 50%?
Ufficio Stampa Blumatica
7 Agosto 2020 at 14:33
Salve,
In base a quanto chiarito anche dalle FAQ del Mise in merito al DM 26/06/2015, la verifica di copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili prevista dal D. lgs 28/2011 si applica nel caso di ristrutturazione rilevante, che è ben differente dalle ristrutturazioni di primo o secondo livello previste dal DM 26/06/2015.
In particolare, il D Lgs 28 definisce ristrutturazione rilevante un intervento che interessa:
– Un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione “integrale” degli elementi edilizi costituenti l’involucro,
– un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
In particolare, la FAQ 2.2 del Mise chiarisce che “per integrale si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio, per la totalità della superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da modificarne la prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non ricade in questa fattispecie)”.
Ciò premesso, quindi, la verifica FER deve essere effettuata solo nel caso l’intervento di primo livello risultati essere al contempo anche una ristrutturazione rilevante.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Oriana Dado
13 Agosto 2020 at 22:32
Salve,
con specifico riferimento al Superbonus e ai vari decreti attuativi recentemente emessi e in relazione ad edifici Condominali /Minicondomini, nell’utilizzo tipico dei software commerciali viene creato un file per ogni SUB (APE ufficiale da depositare in regione). Nel caso di minicondomini (es. Abitazioni singole con 3 SUB) occorrerà prevedere la creazione di un APE convenzionale che calcoli (come descritto nel decreto) la sommatoria dei vari indici e la loro divisione sulla superfice utile e poi riconfrontata con i parametri di riferimento. Il vostro software avrà la possibilità di creare l’ape convenzionale tramite la lettura delle singole APE per ciascun SUB (un file per ogni APE) oppure occorrerà partire (e nel caso rifare) un unico file che dovrà contenere tutti e tre i SUB ?
Grazie.
Ufficio Stampa Blumatica
24 Agosto 2020 at 13:02
Salve,
in Blumatica Energy è possibile “da sempre” selezionare le unità immobiliari (o meglio le zone termiche) che devono rientrare nel calcolo della prestazione energetica (e relativa stampa dell’APE).
Tale funzionalità, predisposta al fine di consentire all’utente di gestire situazioni poco omogenee o calcolare la prestazione energetica di più unità immobiliari nel loro insieme, consente pertanto di calcolare già l'”APE convenzionale” per la pratica di detrazione fiscale.
Infatti, create nel progetto tutte le unità immobiliari oggetto di intervento, il software consentirà di redigere con lo stesso file sia l’APE convenzionale (considerando tutte le unità, come previsto dal Decreto Requisiti Ecobonus) sia l’APE per la singola unità immobiliare.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
MLetizia
28 Ottobre 2020 at 13:22
Buongiorno
mi riallaccio alla domanda di Oriana ….
io vivo e lavoro in Lombardia e il motore Cened non prevede il calcolo dell’Ape di un edificio composto da più subalterni nè permette di calcolare una sola zona climatizzata (per es un appartemento) se nel file sono state impostate anche le altre. Bisogna fare più files e calcolare separatamente i diversi Ape. Il Modulo Detrazioni Fiscali supera questo problema? Cioè il motore Cened calcola anche l’Ape convenzionale di un condominio?
Ufficio Stampa Blumatica
28 Ottobre 2020 at 17:41
A seguito dell’emanazione delle FAQ n. 5 di ENEA, di concerto con MiSE ed AdE, le anticipiamo che anche per la regione Lombardia l’APE convenzionale per il Superbonus può essere redatto con la metodologia di calcolo nazionale.
Proprio nella giornata di oggi, stiamo provvedendo a rilasciare un aggiornamento del software che consente di utilizzare per il Superbonus il metodo nazionale.
Tale modifica le consentirà anche di avvalersi per la pratica di Superbonus anche del modulo Blumatica APE e L10 Fast (EGE), con il quale si potrà essere guidati dal software per il calcolo degli interventi migliorativi e relativi computi metrici.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Ivano
18 Agosto 2020 at 15:45
Buongiorno, caso di un’unità immobiliare residenziale costituita da più piani di cui un sottotetto non abitabile ma riscaldato. L’intervento di isolamento del tetto è agevolabile dal Superbonus 110%? Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
24 Agosto 2020 at 12:53
Salve,
per poter usufruire delle detrazioni fiscali è necessario che gli edifici, alla data di inizio dei lavori, siano:
– esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
– dotati di impianto termico.
Ciò premesso, in attesa che arrivino ulteriori chiarimenti dall’ENEA, essendo il locale riscaldato, al momento sembrerebbe che tali interventi siano ammessi a detrazione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti
Pietro
18 Settembre 2020 at 00:44
Salve,
I condizionatori sono considerati impianti termici?
Ufficio Stampa Blumatica
21 Settembre 2020 at 09:03
Salve,
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48, che modifica anche la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso:
Pertanto, non essendoci più il limite (minimo) di potenza (5 kW) possono essere considerati impianti termici tutti i sistemi installati in maniera “fissa” negli ambienti, tra cui appunto anche i condizionatori.
Tuttavia, in base a quanto precisato da ENEA, occorre comunque effettuare una valutazione sull’effettivo contributo che tale sistema dà per la climatizzazione invernale dell’unità immobiliare, ovvero: se sono installati split in quasi ogni vano dell’unità, allora quest’ultima si può considerare dotata di impianto di climatizzazione e può accedere al Superbonus; se invece l’unità è costituita da 5-6 vani ed il condizionatore è installato solo in un vano, dato l’esiguo contributo che quest’ultimo dà al soddisfacimento del fabbisogno invernale, l’unità non si può considerare dotata di impianto e, pertanto, non potrà accedere alla detrazione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
ilario
7 Ottobre 2020 at 17:27
Se in un condominio ci sono unità immobiliari (abitazioni) senza caldaia (senza impianto) come bisogna comportarsi nella redazione dell’APE CONVENZIONALE dell’intero edificio?
Le unità immobiliari senza impianto non possono accedere neppure alle detrazioni per cappotto termico?
Ufficio Stampa Blumatica
21 Ottobre 2020 at 16:47
Salve,
anche se si attende un chiarimento definitivo da parte di ENEA su questa problematica molto frequente, ci sentiamo di affermare che il Superbonus 110% può essere richiesto solo sulla porzione di edificio che delimita unità immobiliari dotate di impianto termico.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Lorenzo
19 Ottobre 2020 at 19:42
Salve,nel caso di cappotto termico su una superficie disperdente lora maggiore del 25% ma che non superi il 50%,sostituzione di infissi e rifacimento di impianto di riscaldamento (da termosifoni a radiante a pavimento) rientro nella ristrutturazione di 2°livello e di conseguenza posso beneficiare del superbonus 110%? i requisiti minimi (di cui allegato E) da rispettare sono solo sulle parti su cui si interviene? grazie
Ufficio Stampa Blumatica
21 Ottobre 2020 at 16:49
Salve,
le confermiamo che nel suo caso si ritrova in una ristrutturazione di 2° Livello e può tranquillamente usufruire del Superbonus 110%. In merito ai requisiti minimi previste dal decreto, le ricordiamo che sono da considerare per tutte le tipologie di componenti sottoposte ad intervento (pareti, solai, infissi), anche di proprietà esclusiva.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Lorenzo
22 Ottobre 2020 at 16:49
in pratica, nel caso in cui non faccio l’isolamento del pavimento cotroterra, non devo rispettare al requisito minimo richiesto per quella porzione di superficie?
Ufficio Stampa Blumatica
27 Ottobre 2020 at 12:40
Salve,
le confermiamo che ha l’obbligo di rispettare solo le trasmittanze dei componenti su cui interviene (quindi nel suo caso non ha l’obbligo i rispettare la trasmittanza del pavimento).
Infatti, anche in Blumatica Energy è possibile indicare in maniera puntuale quali sono i componenti sottoposti ad intervento, in modo che il software consideri solo questi ultimi nelle verifiche.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti
Luigi
22 Ottobre 2020 at 17:57
Buonasera, io ho Blumatica Energy senza il modulo detrazioni fiscali, posso redigere un APE convenzionale? o devo necessariamente aggiungere il modulo detrazioni fiscali?
Ufficio Stampa Blumatica
27 Ottobre 2020 at 10:36
Salve,
per poter redigere il calcolo dell’APE convenzionale (in particolar modo quello post intervento) è necessario avere il modulo Blumatica Detrazioni Fiscali. Questo perchè, in automatico il software calcolare la classe energetica dell’edificio post intervento considerando solo i servizi presenti nella situazione pre intervento (come richiesto dal Decreto Requisiti Ecobonus).
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Gianni Rigon
28 Ottobre 2020 at 12:44
Scusate ma quando fate un video che spiega l’ape convenzionale?
Ufficio Stampa Blumatica
28 Ottobre 2020 at 17:37
Salve,
in virtù dell’attivazione del portale ENEA, le anticipiamo che stiamo provvedendo ad aggiornare il nostro software e a quanto prima provvederemo ad organizzare una serie di eventi su tale problematica
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Francesco Perroni
16 Febbraio 2021 at 15:28
salve
Su un fabbricato unifamiliare a due elevazioni fuori terra (Piano terra e piano primo) con copertura a tegole a falde inclinate, sito in zona “B”, si intende effettuare lavori di manutenzione/sostituzione così appresso identificati:
a) LAVORAZIONI USUFRUENDO DEL BONUS FACCIATE:
1. Manutenzione dei prospetti mediante il ripristino dell’intonaco, l’applicazione del cappotto termico e la relativa finitura e tinteggiatura.
b) LAVORAZIONI USUFRUENDO DEL SUPERBONUS:
1. Manutenzione/sostituzione dell’impianto termico (trainante)
2. Sostituzione degli infissi (trainati);
3. Installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria (trainati);
4. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (trainati).
Premettendo che i lavori di a) e quelli di b) saranno eseguiti contemporaneamente e per tali si eseguirà una contabilità separata visto che sono indipendenti fra loro, si desidera sapere se per la redazione dell’APE POST, indispensabile per l’ottenimento del salto delle due classi e di conseguenza usufruire del SUPERBONUS, si deve tenere conto dei lavori di a) che usufruiscono del BONUS FACCIATE, oppure si deve fare riferimento solo alle lavorazioni di b) che usufruiranno del SUPERBONUS?
Grazie anticipatamente
Ufficio Stampa Blumatica
23 Febbraio 2021 at 09:06
Salve,
siccome uno dei requisiti previsti dal Superbonus 110% è quello di garantire il miglioramento di 2 classi energetiche con l’esecuzione degli interventi agevolabili con tale incentivo (trainanti + trainati), al fine di adempiere e dimostrare il salto di classe occorre considerare solamente gli interventi b).
Differente il discorso per quel che riguarda la relazione tecnica (ex Legge 10), in cui è possibile considerare la totalità degli interventi.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Ezio
23 Febbraio 2021 at 14:52
Buongiorno,
seguendo i vostri webinar sul Superbonus 110% ho sentito che in caso di coibentazione di strutture su una superficie maggiore del 50% di quella disperdente e con la sola sostituzione del generatore di calore (caldaia standard con caldaia ibrida per esempio) si rientra nelle condizioni di ristrutturazione di secondo livello e non nel primo livello. E’ corretto oppure ho capito male? Secondo quali riferimenti normativi?
Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
24 Febbraio 2021 at 17:16
Salve,
confermiamo che è corretta la sua interpretazione, infatti, si ricade in 1° Livello quando oltre ad un intervento su più del 50% della superficie disperdente si ha anche ristrutturazione dell’impianto termico.
In base al D. Lgs. 192/2005 la ristrutturazione di un impianto termico è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore.
Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
– sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
– sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
Pertanto, come ribadito dalle FAQ MIME sul Decreto Requisiti Minimi, se non si ha un intervento di ristrutturazione impianto, l’intervento rientra nel 2° Livello anche se si agisce su più del 50% della superficie disperdente.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Gerardo Marrazzo
6 Marzo 2022 at 13:34
Buongiorno e complimenti per la soluzione Energy veramente completa.
Sottopongo il seguente quesito:
Un edificio è composto da due piani (PT e PP) e catastalmente è individuata da 2 SUB.
Il primo sub è composto da tutte le stanze a piano terra tranne due.
Il secondo sub è composto dalle rimanenti due stanze a piano terra (adiacenti alle precedenti) e da tutto il primo piano.
Non c’è sottotetto e il tetto è visibile dall’interno del primo piano.
I due sub hanno ingresso autonomo su giardino comune.
I due sub hanno almeno 3 impianti indipendenti.
Entrambi i Sub sono di proprietà indivisa di due fratelli.
Su entrambi i Sub, si ha intenzione di fare interventi Sismabonus 110 ed ecobonus 110.
La modellazione con Energy deve essere con i due sub in un unico file .blueng oppure visto che sono funzionalmente indipendenti, devo trattare i due sub in files .blueng separati?
La richiesta deriva dal fatto che a seconda della modellazione, cambia la superficie disperdente totale e quindi la quantità di superficie su cui intervenire per superare la soglia minima del 25% .
Nel caso di modellazione in un unico file di entrambi i sub, i massimali restano quelli previsti per le unità indipendenti con accesso autonomo o sono quelli condominiali?
Grazie
Ufficio Blumatica
14 Marzo 2022 at 09:16
Salve,
pur trattandosi di due unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, trattandosi di un unico edificio con unico proprietario (essendo entrambi in comproprietà), tale situazione potrebbe meglio rientrare in quella di “edificio con unico proprietario fino a 4 unità”, che può essere assimilata, sia in termini di massimali che di scadenze, a quella condominiale.
Ciò premesso, nel caso in cui l’intervento venga gestito come condominio occorre censire all’interno dello stesso file i due sub, altrimenti se si vuole procedere comunque con due pratiche (quindi come unità funzionalmente indipendenti), le consigliamo di creare due file di lavoro (uno per ogni sub).
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Gerardo Marrazzo
17 Marzo 2022 at 13:25
Buongiorno,
In un condominio ci sono due edifici, Scala A e scala B.
Ogni Edificio ha un proprio contatore di energia elettrica che provvede ai consumi propri dell’ascensore e delle luci scala.
C’è poi un terzo contatore per le utenze esterne (luci, telecamere, apparati per il giardino ecc..)
La domanda è: secondo voi si possono fare 2 o 3 impianti fotovoltaici (da 20kwp ciascuno) agevolabili dal 110?
Cioè contano il n.ro di edifici o il numero di contatori?
Grazie
PS: l’intenzione è quello di configurare (al GSE) gli impianti come comunità energetiche
Ufficio Blumatica
22 Marzo 2022 at 13:21
Salve,
la invito a contattare direttamente il nostro settore assistenza, aprendo un ticket dal software o dal nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/.
Cordialmente