Superbonus 110%: lo sgravio non decade per gli errori formali

Cristina Poppiti29 Luglio 20212min72842
07_Superbonus_Cristina
Il Decreto Legge 77 sulla Governance del PNRR e sulle semplificazioni arriva nell’Aula della Camera, dove il Governo dovrebbe mettere la fiducia

 

Le novità introdotte sul Superbonus 110% sono 5:

  1. le “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo” non comportano “la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”;
  2. in deroga alle norme sulle distanze minime, il cappotto termico e il cordolo antisismico non concorrono al conteggio di distanza ed altezza;
  3. qualora l’immobile sia stato venduto e sia sottoposto agli interventi del 110%, viene allungato a 30 mesi il termine per fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici fiscali legati all’acquisto;
  4. vanno considerati manutenzione straordinaria ed eseguiti mediante Cila (modello Superbonus) anche gli interventi che riguardino «le parti strutturali degli edifici o i prospetti»;
  5. per gli interventi classificati come «edilizia libera» dal testo unico 380/2001 non sarà necessario presentare la Cila modello Superbonus ma basterà una Cila con la semplice descrizione dell’intervento.

Su quest’ultimo punto la norma approvata precisa inoltre che «in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata» e che «non è richiesta la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)».

Cristina Poppiti


Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *