
Le ultime novità ENEA sul Superbonus 110%
Nota ENEA 13 agosto 2021 sulla coibentazione delle coperture non disperdenti e sulle spese dei lavori trainati
Dal 31 agosto 2021 sul sito ENEA è stata pubblicato il seguente avviso:
“A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:
1) le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
Entriamo nel dettaglio per capire cosa cambia per le pratiche di Superbonus 110%.
SAL e interventi trainati
Sulla scorta di quanto riportato sul Decreto 6 agosto 2020, per le spese degli interventi trainati (quali ad esempio la sostituzione nelle singole unità immobiliari dei serramenti, dei generatori, ecc.) era possibile inserirle nei SAL esclusivamente se i lavori risultavano conclusi. Difatti, sia sul modello di asseverazione presente sul decreto che sul portale ENEA, è espressamente richiesto di specificare quelli che sono gli interventi conclusi.
Con questo nuovo chiarimento ENEA, invece, viene finalmente precisato che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati di avanzamento lavori.
Coperture non disperdenti
Con l’art. 1 comma 66 lettera a) punto 2), la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del Superbonus 110% anche per le spese sostenute per coibentare le superfici di copertura, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. Infatti, è stato introdotto al comma 1 lettera a) dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”) il seguente periodo:
“Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”
Trattandosi di una modifica al Decreto Rilancio, questa era applicabile esclusivamente alle pratiche di Superbonus 110%. Infatti, il provvedimento non faceva esplicito riferimento agli interventi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 63/2013 (ovvero l’Ecobonus tradizionale) e, quindi, non era a questi automaticamente applicabile: per le detrazioni diverse dal Superbonus 110%, quindi, restava valida l’indicazione della FAQ Enea n. 6B secondo cui sono detraibili le spese sostenute per coibentare il tetto, se confinante con una zona non riscaldata, soltanto se il sottotetto è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale (che delimita una zona sottostante riscaldata).
Pertanto, se da un lato la Legge di Bilancio 2021 aveva introdotto sicuramente un’importante semplificazione consentendo l’applicazione del Superbonus 110% anche per quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldati, dall’altro, tuttavia, essendo la dizione introdotta alquanto generica, ha creato una differenza sostanziale nella riqualificazione del tetto con il Superbonus 110% e il tradizionale Ecobonus che ha fatto sorgere non pochi dubbi nei professionisti:
- È possibile coibentare sia il solaio confinante con il sottotetto che quello di copertura?
- Quali spese si possono detrarre per le coperture e con quale massimale?
Con la nota del 31 agosto, ENEA chiarisce che le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
Ciò significa che, nel caso in cui si effettui già la coibentazione del solaio confinante con il sottotetto, per il tetto non si può usufruire del Superbonus 110%: per tale intervento è possibile sfruttare del Bonus Ristrutturazioni al 50%.
In conclusione, si può usufruire del Superbonus 110% per la copertura non disperdente se:
- Viene effettuato un intervento trainante di coibentazione su una superficie disperdente superiore al 25%, quest’ultima calcolata senza prendere in considerazione la copertura non disperdente che non è definibile come superficie disperdente
- Non viene coibentato contemporaneamente il solaio sottostante (ovvero confinante con il sottotetto)
- La trasmittanza post intervento deve essere inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato E del Decreto Requisiti Ecobonus del 06/08/2020
- Il massimale di spesa è condiviso con gli altri di interventi di coibentazione trainanti.
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia
Mirko Marimpietri
26 Settembre 2021 at 08:22
Grazie per l’informazione, io ho un cantiere in corso dove sono previste le coibentazioni del tetto e del solaio sottostante … cercherò di coibentare una parete al posto del solaio, ma come faccio a calcolare-verificare con energy il sottotetto non riscaldato e gli spessori della coibentazione? Grazie
Ufficio Blumatica
4 Ottobre 2021 at 17:09
Salve,
per accedere alla detrazione, anche per la coibentazione del solaio di copertura (quindi del sottotetto) occorre rispettare la trasmittanza limite riportata nell’allegato E del decreto 6 agosto 2020, valore che nel software è riportato direttamente all’interno degli archivi di base per facilitare la verifica durante la creazione della stratigrafia.
In merito all’indicazione di tale intervento all’interno del software può procedere nei seguenti modi:
1) Censire anche il sottotetto come una “zona non climatizzata” al fine di calcolare in maniera analitica la temperatura e di conseguenza le dispersioni verso tale locale; in questo caso avendo censito tutti i componenti del progetto, le basterà semplicemente selezionare il solaio e attivare il check “oggetto di intervento”, specificando gli ulteriori dati richiesti;
2) Indicare il confine del solaio in maniera semplificata; ovvero selezionato il solaio della zona termica è possibile scegliere uno delle tipologie di confine “predefinite” (es. sottotetto non isolato) previste dalla UNI/TS 11300-1. Per indicare l’intervento sul solaio di copertura, poi, occorre entrare direttamente nel menu “Status energetico –> Detrazioni fiscali -> Strutture opache”, inserendo una nuova struttura nella tabella presente nella “Coperture non disperdenti”.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Antonio S
4 Ottobre 2021 at 19:00
Salve,
stesso dubbio su come considerare in Energy la copertura non disperdente.
Non ho ben chiaro come suggerisce di procedere.
1) Per “Censire anche il sottotetto come una zona non climatizzata” intende creare all’interno della unica “zona climatizzata 1” una zona termica “zona sottotetto” priva di riscaldamento, con solaio a confine con zona climatizzata (l’ambiente sottostante) e copertura la copertura isolata oggetto d’intervento?
E’ possibile un esempio di dettaglio?
Grazie
Ufficio Blumatica
5 Ottobre 2021 at 09:27
Salve,
Blumatica Energy le consente di inserire sia Zone climatizzate che Zone non climatizzate (da non confondere con zone climatizzate ma prive di impianto): infatti, selezionando il primo nodo dell’albero presente nel menu “Dati involucro” (o nella sezione a sinistra del CAD) cliccando sul comando “Nuovo”, il software le propone l’inserimento di entrambe le tipologie di zone suddette.
Per la Zona non climatizzata occorre censire tutti i componenti (seguendo la medesima procedura di una zona climatizzata). A tal proposito le riporto il link di uno dei nostri eventi in cui viene mostrata proprio tale procedura (intorno al minuto: 3:51:00)
https://www.youtube.com/watch?v=aZU2X4FaOw4&t=11s
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Franncesco G
5 Ottobre 2021 at 10:52
Buongiorno
dovendo effettuare una verifica del salto delle 2 classi su una villetta che ha una serra solare esistente, come devo inserirla, non avendo il modulo Serre Solari?
E’ una zona non climatizzata, ma come faccio censire tutti i parametri per fare una verifica corretta?
Grazie
Ufficio Blumatica
11 Ottobre 2021 at 11:49
Salve,
la serra solare può anche essere gestita come un locale non climatizzato; tuttavia, per una corretta valutazione degli apporti solari diretti e indiretti e della temperatura interna occorre modellare e calcolare la serra secondo le indicazioni riportate nella UNI 13790. Pertanto, le suggeriamo di integrare tale modulo all’interno della suite Blumatica Energy.
https://www.blumatica.it/software-calcolo-risparmio-energetico-con-serre-solari/
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Antonio S
5 Ottobre 2021 at 12:29
Perfetto!! Grazie mille!!
A questo punto però mi sorge un dubbio a livello fiscale: UI Funzionalmente indipendente. Se l’intervento sui componenti opachi (copertura NON disperdente esclusa quiìndi) non supera il 25% della Superficie disperdente lorda, posso considerarlo TRAINATO, con TRAINANTE la sostituzione dell’impianto di riscaldamento? Gli interventi di coibentazione del tetto però sono riportati al comma 1a, quindi sembrerebbe che nel caso di intervento su involucro TRAINATO non si possa intervenire sulla copertura.
Grazie
Ufficio Blumatica
11 Ottobre 2021 at 11:52
Salve,
le confermiamo che la sua interpretazione è corretta: se l’intervento di coibentazione interessa meno del 25% della superficie disperdente totale, può configurarsi come intervento trainato. Tuttavia, in tal caso non è più ammesso a detrazione l’intervento di coibentazione della copertura, il quale, essendo stato inserito nel comma 1a, può essere effettuato solo nel caso di intervento di tipo trainante.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti
Rodolfo
28 Luglio 2022 at 13:32
Rispetto al punto 1 il check “oggetto di intervento” deve essere flaggato nell’ape interventi migliorativi o in quella ante?
Ufficio Blumatica
2 Agosto 2022 at 09:02
Salve,
il check “oggetto di intervento” va sicuramente attivato nel post, in quanto serve per identificare i componenti/generatori su cui si è intervenuto e devono sia entrare nella pratica di detrazione fiscale, sia su cui devono essere calcolati alcuni parametri per le verifiche di legge 10 (es. Ht e trasmittanza media) nel caso di ristrutturazione di secondo livello o riqualificazione.
Tuttavia, è possibile attivarli anche nel pre al fine di “guidare” il wizard di “ape e legge 10 fast (ege)“, in modo da far scattare gli automatismi solo su alcuni componenti specifici. Infatti, nel menu impostazioni del wizard, è possibile specificare che il wizard deve agire solo sui componenti per cui è stato attivato il check.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Luca
11 Ottobre 2021 at 16:08
Buongiorno,
sto valutando col vostro software un intervento in cui lo stato di progetto differisce dallo stato di fatto per la presenza di 2 ulteriori aperture che verranno create in occasione dell’intervento per permettere l’accesso alle 2 zone da un ascensore. Vi chiedo quale sia la maniera più semplice per gestirlo. Aggiungo che ho provato la seguente strada:
creazione dello stato di fatto
creazione di un nuovo file con lo stato di progetto, poi ho richiamato lo stato di fatto nel campo dell’ape convenzionale.
Con mia sorpresa però quando stampo la legge 10 essa non tiene conto dello stato di fatto richiamato, per cui devo andare a modificare manualmente tutte le caratteristiche dei componenti, persino dei ponti termici! Praticamente il lavoro diventa infinito.
C’è un’altra strada più agevole e pratica?
Vi ringrazio.
Luca
Ufficio Blumatica
13 Ottobre 2021 at 10:15
Salve,
nel caso in cui non venga modificata la sagoma dell’edificio o la distribuzione interna (come nel suo caso si tratta semplicemente della creazione di una nuova apertura), è conveniente inserire gli interventi nella sezione “Interventi migliorativi” e, cliccando sull’apposito comando “Applica interventi” (presente sulla barra dei comandi in alto), far generare in automatico lo stato di progetto in funzione appunto degli interventi inseriti.
Una volta generato il post intervento, si potrà comunque modificare qualsiasi caratteristica: nel suo caso, ad esempio, potrà inserire le due nuove aperture, che rientreranno nella Legge 10, ma non nella pratica di detrazione fiscale.
Ad ogni modo, anche la procedura da lei adottata è corretta: ovviamente, l’associazione del file pre-intervento non consente di compilare in automatico tutti i dati i dati aggiuntivi sui componenti (es. trasmittanza pre, ecc.), in quanto, essendo due file distinti, non esiste una corrispondenza univoca tra i diversi oggetti. Tuttavia, per velocizzare questa operazione, le consigliamo di utilizzare l’abaco presente nel CAD, che le consente di effettuare una selezione multipla degli oggetti, in modo da indicare le caratteristiche aggiuntive in maniera molto più spedita.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
S. Costa
11 Ottobre 2021 at 18:00
Buonasera, ho seguito il procedimento per definire una zona sottotetto non climatizzata, confinante con la parte sottostante climatizzata, avendo definito, ritengo correttamente i confini fra le varie strutture. Purtroppo, eseguendo i calcoli energetici, non mi cambia assolutamente nulla, considerando il tetto una volta con isolamento ed un’altra senza isolamento. In poche parole, la potenza termica dissipata per trasmissione è sempre la stessa. Devo eseguire qualche procedura in particolare? Inoltre, eseguendo il modulo “potenza termica invernale”, non si evince la quantità di calore trasmessa dalle strutture del sottotetto perché risulta calcolata solo la zona climatizzata.
Grazie per eventuali chiarimenti.
Ufficio Blumatica
13 Ottobre 2021 at 10:16
Salve,
con la sola coibentazione della copertura è normale che il risultato resti pressoché invariato: tuttavia, stampando la “relazione di calcolo” noterà che sicuramente sarà variata la temperatura (e quindi il coefficiente di correzione btr) dell’ambiente non climatizzato. Ciò ovviamente comporta una variazione delle dispersioni del solaio confinante con il sottotetto, che però non le genera un miglioramento sensibile della classe energetica (come avrebbe sicuramente ottenuto isolando il solaio confinante con il sottotetto).
Il calcolo della potenza termica invernale è effettuato esclusivamente sulle zone termiche climatizzate: in funzione del diverso isolamento della copertura (e quindi della zona non climatizzata) varierà sicuramente (anche se di poco) il coefficiente di dispersione verso locali non riscaldati (Hu).
I dettagli del calcolo analitico della temperatura (e del relativo coefficiente di correzione btr) del locale non riscaldato sono riportati nella stampa “relazione di calcolo”.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Augu Red
10 Novembre 2021 at 17:41
Buongiorno,
riassumendo ai fini del calcolo del 25% della superficie disperdente non si può prendere la superficie NON disperdente del tetto ma non mi è chiaro se si possa prendere quella disperdente del tetto ovvero che delimita il solaio sottostante.
Grazie in anticipo
Saluti
AR
Ufficio Blumatica
11 Novembre 2021 at 12:57
Salve,
nel calcolo del 25% devono essere considerate tutte le superfici disperdenti oggetto di intervento, dove per superficie disperdente si intendono i componenti che dividono i locali riscaldati dall’ambiente esterno, locali non riscaldati e terreno. Quindi il solaio che divide l’unità immobiliare dal sottotetto non riscaldato è considerata superficie disperdente e rientra nel calcolo del 25% nel caso in cui venga coibentato.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
federico
21 Novembre 2021 at 00:01
Lo stesso principio si può applicare alle pareti? Ovvero se coibentando le pareti esterne raggiungo tutti i parametri di accesso al 110%, posso considerare considerare come agevolabile “trainato” il coibentare una parete su locale riscaldato?
Ufficio Blumatica
26 Novembre 2021 at 12:27
Salve,
possono accedere alle detrazioni fiscali (superbonus 110% ed Ecobonus “tradizionali”) tutti gli interventi di coibentazione delle strutture disperdenti, ovvero delle strutture che separano i locali climatizzati con l’ambiente esterno, locali non riscaldati o terreno.
Pertanto, nel suo caso può procedere con la coibentazione delle parete confinanti con locali non riscaldati (es. parete verso vano scala).
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Luca
10 Dicembre 2021 at 08:28
Buongiorno,
gradirei il vostro parere sulla seguente casistica: intervento di sola coibentazione di una copertura a falde che delimita un volume riscaldato. La superficie lorda disperdente è maggiore del 25% della superficie lorda disperdente complessiva. Nell’occasione, si sostituiscono il generatore e gli infissi. Il mio dubbio riguarda le verifiche di legge. Trattandosi di una ristrutturazione importante di II livello, sono tenuto ad escludere dalle verifiche le superfici non oggetto di intervento? Se è così, da un punto di vista pratico ciò che è da verificare sono: infissi, trasmittanza copertura e rendimenti impianto?
Grazie,
Luca
Ufficio Blumatica
10 Dicembre 2021 at 10:29
Salve,
le confermiamo che la sua interpretazione è corretta. Trattandosi di una ristrutturazione di 2° Livello, il decreto Requisiti Minimi prevede che le verifiche vengano effettuate solo sui componenti interessati dall’intervento.
A tal proposito, le ricordiamo che nel software Blumatica Energy è possibile attivare il check “Oggetto di intervento” sui singoli componenti su cui si interviene.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Claudio Ciavattini
11 Dicembre 2021 at 12:19
Buongiorno
nel caso di intervento di ristrutturazione di 2 livello, dove si prevede in facciata la sola sostituzione degli infissi (no cappotto) , ci sono limiti particolari da rispettare per i requisiti acustici degli infissi (dpcm 97)? è sufficiente non peggiorare la situazione acustica attuale?
Grazie
Ufficio Blumatica
14 Dicembre 2021 at 11:09
Salve,
premesso che la normativa su tale problematica necessiterebbe di un aggiornamento proprio per chiarire definitivamente molti dei dubbi che ancora sussistono su tale materia, secondo una nostra interpretazione, alla stregua di come avviene sulle verifiche in ambito energetico, non risulta necessaria una verifica dei requisiti acustici passivi, ma, come confermato da una FAQ della regione Toscana, è sufficiente che la modifica migliorativa, evidenziata anche nella valutazione preliminare, sia asseverata come correttamente eseguita allegando eventualmente la scheda tecnica dei nuovi infissi sostitutivi con le caratteristiche di isolamento degli stessi risultanti migliorativi (o al limite non peggiorativi) rispetto al preesistente.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
giovanna
12 Gennaio 2022 at 17:12
Salve, le coperture non disperdenti devono rientrare ne salto di due classi previsto per ottenere le detrazioni Superbonus?
Ufficio Blumatica
13 Gennaio 2022 at 10:29
Salve,
sì, le coperture non disperdenti rientrano nel calcolo energetico (e quindi nel salto delle due classi energetiche). Va comunque sottolineato che, a differenza del solaio verso il sottotetto, la coibentazione della copertura ha effetti molto limitati sulla prestazione energetica, in quanto, nel caso di valutazione del locale non climatizzato con il metodo analitico (previsto dalla UNI/TS 11300-1), comporta una variazione della temperatura interna di tale locale.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Claudio
17 Gennaio 2022 at 21:42
buongiorno
nel caso di un intervento sismabonus mediante rinforzo delle pareti perimetrali di un edificio singolo (intervento con intonaco armato), privo di impianto di riscaldamento, occorre rispettare il dm requisiti minimi (visto che si interviene su oltre il 10% della superficie disperdente) oppure no visto che l’edificio non è riscaldato?
grazie
Luca
16 Marzo 2022 at 17:05
Buonasera,
se è possibile vorrei un chiarimento su una casistica abbastanza frequente, vale a dire solaio di pavimento che poggia su di un vespaio formato da pietrame/ghiaia. Tramite il software posso selezionare il tipo di confine del componente che nel caso specifico potrebbe essere “vespaio aerato”. La mia perplessità riguarda la stratigrafia del solaio. Dovrei inserire oppure no lo strato di pietrisco/ghiaia?
Molte grazie.
Ufficio Blumatica
22 Marzo 2022 at 13:17
Salve,
le suggerisco di contattare l’assistenza direttamente dal software o dal sito
https://www.blumatica.it/assistenza-software/
Restiamo a disposizione