Superbonus 110% per condomini con CILAS e delibera assembleare entro il 25 novembre, 90% nel 2023 per condomini e unifamiliari

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Vediamo come cambia il Superbonus con il Decreto Aiuti-Quater, pubblicato il 18 novembre 2022

Con la pubblicazione del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-Quater) nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 268, cambia nuovamente il Superbonus.

Molti dei punti riportati nella bozza del decreto (esaminata già in un precedente articolo: Decreto Aiuti-quater: come sta cambiando il Superbonus) risultano essere confermati, riportiamo di seguito un dettaglio delle modifiche apportate.

Condomini, edifici con unico proprietario fino a 4 unità e ONLUS

Per gli interventi realizzati dai condomini (anche minimi), dagli edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario e dalle ONLUS viene rimodulata l’aliquota di detrazione dal 110 al 90% per tutte le spese sostenute nel 2023 (che diminuirà ulteriormente al 70% nel 2024 e 65% nel 2025).

Unico modo per poter continuare ad usufruire dell’aliquota del 110% anche per il 2023 è aver:

  • presentato la CILAS o Istanza per acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione) entro il 25 novembre 2022;
  • approvato la delibera assembleare con l’approvazione dell’esecuzione dei lavori (nel caso di condominio) in data antecedente al 25 novembre 2022.

Unifamiliari e unità indipendenti in edifici plurifamiliari

In primis il decreto ha previsto una proroga del 110% fino al 31 marzo 2023, anziché fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici su cui al 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori.

Inoltre, viene introdotta per tutto il 2023 una nuova finestra temporale con aliquota al 90% per tutte le unità unifamiliari a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1 -bis, riportata di seguito.

 

  Numero di parti
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:  
  • un familiare
  • due familiari
  • tre o più familiari
  • Si aggiunge 0,5
  • Si aggiunge 1
  • Si aggiunge 2

 

Altri beneficiari

Sono confermate le scadenze già previste per:

  • IACP e Cooperative a proprietà indivisa: 110% fino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.
  • immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici: 110% confermato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Con il Decreto si configura invece una nuova categoria di soggetti a cui spetta il Superbonus: è stato infatti stanziato un fondo di 20 milioni di euro a sostegno della spesa per interventi Superbonus sostenuti da contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro.

Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 176/2022.

Cessione del credito

Non ci sono novità sostanziali invece sul meccanismo di cessione.

Unica modifica riguarda i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate all’Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora utilizzati, i quali (in deroga  all’articolo  121,  comma  3,  terzo periodo) possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti  crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da  parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell’articolo  3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 


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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


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