Superbonus 110%, Relazione tecnica ex Legge 10 e normativa Acustica. Non stiamo dimenticando qualcosa?

acustica-sup
Questo aspetto della progettazione da molti è considerato “minore” e non obbligatorio. Invece tutti i comuni italiani sono tenuti a chiedere almeno le relazioni previsionali di clima acustico, di impatto acustico e dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Il titolo sembra provocatorio? Lo è per richiamare l’attenzione del tecnico che si sta occupando del Superbonus 110% su un aspetto cruciale degli adempimenti progettuali ad esso collegato.

 

Ristrutturazione importante di primo livello

La stragrande maggioranza delle pratiche di Superbonus 110% presentate prefigura un intervento di ristrutturazione importante di primo livello degli edifici da rendere più efficienti dal punto di vista energetico. Questo perché si cerca di sfruttare al massimo gli ampi margini di spesa previsti come detrazioni massime ammissibili, combinando interventi estesi sull’involucro edilizio con contestuale ristrutturazione degli impianti.

 

Verifiche di legge

In fase di richiesta del titolo abilitativo all’esecuzione di questi lavori appena citati, il tecnico è tenuto a presentare una relazione tecnica ex Legge 10 così come richiamata dall’art. 8, comma 1 del D.lgs. 192/2005 con le verifiche che rispettino i requisiti minimi del D.M. 26 giugno 2015.

 

E il rispetto della normativa acustica?

In queste occasioni è obbligatorio presentare anche una relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Inoltre, la stessa normativa “energetica”, richiama espressamente quella sull’acustica:

Se rispettiamo così pedissequamente la normativa energetica, allora perché non farlo anche con quella sull’acustica?

 

Non esistono gradi di “importanza” nella normativa in vigore

Il fatto è che questo aspetto della progettazione da molti è considerato “minore” e non obbligatorio. Invece, la legge quadro n° 447/95 e i suoi decreti attuativi (D.P.C.M. 14/11/97 e D.P.C.M. 5/12/97) sono legge dello Stato; quindi tutti i comuni italiani sono tenuti a chiedere almeno queste relazioni:

  • la relazione previsionale di clima acustico;
  • la relazione previsionale di impatto acustico;
  • la relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Spesso capita che i comuni siano dotati del piano di zonizzazione acustica ma non hanno un regolamento specifico per l’acustica o delle norme tecniche allegate o, se ce l’hanno, di sovente purtroppo non sono aggiornate e/o complete. A volte i modelli stessi di CILA, SCIA e DIA sono incompleti e non citano correttamente questi obblighi.

 

Di chi è la responsabilità?

I tecnici o le imprese sono comunque tenuti a rispettare le disposizioni di legge della propria Regione o dello Stato e sono responsabili di qualsiasi inadempienza. L’articolo 6 della suddetta legge quadro nazionale del 1995 specifica quali siano le competenze dei comuni in ambito del rumore e che vengano sempre chieste queste tre pratiche acustiche summenzionate.

Lo sapevi che?
  La legge 106 del 12 luglio 2011 è stata abrogata nel febbraio 2017, di conseguenza non si può più autocertificare il clima acustico per gli insediamenti residenziali, quindi è sempre necessario uno studio fonometrico e una relazione da parte di un professionista che sia riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale.  

 

Relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

Lo studio previsionale dei “requisiti acustici passivi degli edifici”, secondo il DPCM 5/12/97, deve essere oggi ancora richiesto dal comune alla domanda del permesso di costruire (PdC, SCIA o DIA) perché si tratta di uno dei requisiti d’igiene dell’immobile. Le due leggi sospensive del 2009 e 2010 sono state contestate dalla corte costituzionale nel 2015 e il decreto è oggi vigente; comunque non si sono mai dispensati i comuni dal chiedere che si applicassero questi limiti.

 

Ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso

Si noti che le prescrizioni valgono anche per le opere di ristrutturazione così come chiarito dalla circolare ministeriale intervenuta in merito. In alcune regioni, ma la tendenza è generalizzata, questi adempimenti sono obbligatori anche nei cambi di destinazione d’uso.

 

Per accedere al Bonus 110% deve essere verificata la conformità ai CAM dei i materiali isolanti

La recente normativa sui cosiddetti CAM (Criteri Ambientali Minimi) ha messo in evidenza i criteri di risparmio energetico e ambientale focalizzando l’interesse proprio sui due aspetti in trattazione:

  • la verifica dei CAM per i materiali isolanti che accedono al Superbonus 110%
  • le verifiche in opera dei requisiti acustici passivi di determinati edifici

Questo a riconferma del fatto che i due aspetti progettuali che incidono sul comfort acustico e termico dei nostri edifici viaggiano su due binari paralleli strettamente connessi tra di loro.

 

Come mettersi in regola?

Grazie a Blumatica, anche in questo caso è semplice e alla portata di chiunque mettersi in regola e rispettare gli specifici obblighi di legge.

Blumatica Acustica

La nostra azienda da tempo sviluppa e propone ai propri clienti un’applicazione dedicata a questo tipo di problematiche progettuali, semplice da usare ma potente nelle elaborazioni, tra l’altro perfettamente integrata con il programma Blumatica Energy. Infatti è possibile “importare” in Blumatica Acustica un edificio e i relativi componenti censiti in Blumatica Energy con un click. In questo modo è possibile riutilizzare il lavoro fatto in precedenza per il calcolo energetico e verticalizzarlo per quello acustico.

Blumatica Acustica consente di eseguire:

  • Progettazione e verifica previsionale dell’isolamento acustico secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. del 5/12/1997 ed i criteri delle norme UNI EN 12354 -1-2 3 con calcolo di:
    • R’w: indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali fra ambienti
    • D2m,nT,w: indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione
    • L’n,w: indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato sia per ambienti sovrapposti che per ambienti adiacenti
    • T60: tempo di riverberazione dei locali
  • Certificazione di collaudo e classificazione acustica degli edifici
  • Passaggio dalla fase previsionale alla classificazione con un semplice click
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per il clima e l’impatto acustico
  • Wizard per la redazione della relazione di clima acustico
  • Elaborazione della relazione tecnica
  • Interazione con Blumatica Energy

Se conosci e usi già Blumatica Energy, curare anche questo aspetto sarà semplicissimo grazie all’integrazione tra le due applicazioni.

Così potrai completare, in maniera professionale, le tue pratiche edilizie e far accedere al Superbonus 110% gli edifici e gli interventi di ristrutturazione da te progettati.

Sergio Schettini

Responsabile Innovazione e Sviluppo


Un commento

  • PIERLUIGI

    3 Giugno 2021 at 10:37

    Buongiorno, nell’articolo si parla solo di ristrutturazioni importanti di primo livello. Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello ? quali sono gli obblighi in campo acustico?

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      3 Giugno 2021 at 12:29

      Buongiorno a Lei e grazie per l’interesse mostrato.
      Da un’analisi attenta della normativa vigente e della letteratura tecnica che si è espressa al riguardo, emergerebbe la necessità di rispondere agli obblighi di legge solo in caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello.
      Per il resto permangono dubbi e incertezze tra i tecnici che chiedono, da tempo, dei chiarimenti e delle auspicabili precisazioni in merito.
      Come tutte le altre norme, anche questa in materia di acustica va interpretata: quindi se il tecnico desidera procedere con un’interpretazione “rigorosa”, può applicare ed estendere la norma a tutte le tipologie di intervento o a tutti i nuovi componenti e/o a quelli interessati da una ristrutturazione. Anche la giurisprudenza connessa è costellata di casi in antitesi tra loro. Un intervento del legislatore volto a fare chiarezza sarebbe più che mai auspicabile in questi tempi che vedono al centro il recupero del nostro sterminato patrimonio immobiliare.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • alessandro murru

    5 Giugno 2021 at 14:03

    Salve,
    i requisiti acustici per le ristrutturazioni di primo livello dovranno essere oggetto di relazione soltanto nelle porzioni di edificio oggetto di intervento (per il superbonus quindi solitamente facciate e coperture)?
    grazie

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      7 Giugno 2021 at 10:23

      Buongiorno,
      come affermato in una recente risposta, se si desidera dare una interpretazione rigorosa alla normativa di riferimento, è possibile estendere le verifiche acustiche a tutti i componenti oggetto d’intervento. Se, invece, si ci vuole limitare agli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello, le verifiche acustiche da eseguire non sono riferite al Superbonus 110% (facciate e coperture nel suo caso) ma agli interventi così come classificati dal DM 25 giugno 2015 (Requisiti Minimi).

      Quindi se gli interventi da Lei progettati per il Superbonus configurano una ristrutturazione importante di primo livello, e ciò si verifica quando si incide per più del 50% sulla superficie lorda disperdente preesistente e si ristruttura l’impianto termico (la definizione di ristrutturazione d’impianto è contenuta nel D. Lgs 192/2005) pertanto se non c’è coincidenza di ristrutturazione d’impianto, anche se si interviene sul 100% dell’involucro disperdente si rimane nella ristrutturazione di secondo livello.
      Inoltre, i componenti orizzontali che separano ambienti alla stessa temperatura, la normativa energetica li considera verificati quando hanno una trasmittanza inferiore a 0,80. Gli stessi componenti sono quelli più “difficili” da verificare per la normativa acustica a causa dei rumori da calpestìo che si generano su di essi. Se si ricade in un intervento di ristrutturazione importante di primo livello, Lei, anche solo per la normativa energetica, non dovrà verificare solo facciate e coperture ma tutti i componenti; di conseguenza dovrà verificare i tre elementi indicati dalla normativa acustica: facciate e divisori verticali ed orizzontali.
      Le prime si verificano considerandoli comprensivi di infissi e piccole aperture.

      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

      Commenta

      • Alessandro murru

        9 Giugno 2021 at 10:15

        Il mio caso si riferisce ad un superbonus di un edificio isolato, realizzato negli anni 70, quindi non rispetta l’attuale normativa acustica. Il mio intervento prevede il rifacimento della facciata con isolante e copertura, e un nuovo impianto termico.
        In questo caso, che si definisce come rist. Importante di primo livello, ma per un superbonus, dovrei fare la verifica dei solai intermedi per esempio? Perché sarebbe impossibile, dovrei rifare l’edificio in pratica… Invece una sola analisi acustica delle aree soggette a modifica risulta più fattibile.
        È corretto?

        Commenta

        • Ufficio Stampa Blumatica

          9 Giugno 2021 at 14:44

          Salve,

          innanzitutto il fatto che l’edificio sia stato costruito negli anni Settanta poco importa, Lei le verifiche le dovrà fare riferendosi all’edificio che ristruttura oggi.
          Sì, il suo caso prefigura sicuramente una ristrutturazione importante di primo livello, ma la normativa acustica non contempla la verifica dei solai intermedi (come Lei li ha definiti) appartenenti a una stessa U.I.
          Quindi si potrà limitare alla verifica dei componenti oggetto di intervento.
          Cordiali saluti.

          Commenta

          • Danilo

            30 Giugno 2021 at 19:19

            Salve, mi aggiungo alla discussione. Nel caso di ristrutturazione degli immobili privi di agibilità (intervento non collegato alle detrazioni fiscali), verificati i requisiti acustici sulle parti di intervento, l’immobile in questione non potrà mai avere comunque l’agibilità visto che altri componenti dell’edificio non rispettano i requisiti previsti (per esempio il resto delle facciate o il piano di calpestio)? Grazie

            Commenta

            • Ufficio Stampa Blumatica

              2 Luglio 2021 at 10:26

              Salve a Lei,
              l’agibilità è un concetto più ampio che sottintende le conformità di diversi aspetti dei nostri edifici. La rispondenza dei requisiti acustici è una riga di una lunga pagina che bisogna scrivere per raggiungere questo risultato. Come Lei ben saprà a chiusura dei lavori di ristrutturazione il tecnico dovrà produrre la SCA ( Segnalazione Certificata Agibilità) che ha proprio lo scopo di dichiarare agibile l’edificio. Quindi provvederà a documentare la rispondenza del manufatto ai parametri igienico sanitari, energetici, acustici e la conformità degli impianti.
              Ecco perché sarebbe ora di approdare al tanto sospirato Fascicolo del Fabbricato.
              Cordiali saluti.

              Commenta

  • Enrico Salvini

    30 Giugno 2021 at 08:57

    Buongiorno. Complimenti ottimo articolo e interssanti anche gli interventi successivi con le relative rispsote. Mi permetto di aggiungere: in molti casi anche se non in tutti, sarebbe necessario tenere presente anche la “Prevenzione Incendi” ed aggiungo che anche nei casi in cui non si ha “attività soggetta” dovremmo comunque tenerla presente per motivi di sicurezza, lavori a regola d’arte ecc. Il problema è legato all’aspetto normativo del 110% che continua a rivelarsi inadeguato incompleto farraginoso interpretativo ecc ecc (evidentemente fatto da politici e non da tecnici o meglio da esperti professionisti. Inoltre l’Ag. Entrate che nel tentativo di chiarire fa anche invasioni di campo in alcuni casi peggiorando la situazione. Ma … vogliono che si faccia il 110% o no ?) Cordiali saluti.

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      30 Giugno 2021 at 12:18

      Salve,

      concordiamo in pieno con le sue affermazioni, ma siamo fiduciosi in primis in una proroga della detrazione e soprattutto che tutto venga chiarito con provvedimenti più tecnici.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Mauro

    19 Agosto 2021 at 19:01

    Vorrei porre sollevare una questione apparentemente banale, ma considerando l’evoluzione della normativa di cui trattasi e la recente emanazione della Modulistica CILA per Superbonus, probabilmente la questione richiede alcune precisazioni. La Relazione ex Legge 10 (di cui è confermato l’obbligo in determinati casi spesso riconducibili alla SCIA per interventi generali di Riqualificazione energetica non Superbonus) viene normalmente depositata in Comune insieme al resto della pratica edilizia. In caso di Superbonus la CILA specifica non richiede, forse neanche prevede, il deposito di relazioni tecniche specialistiche. Sappiamo che comunque va presentata all’ENEA. Il dubbio è il seguente: l’ENEA chiede gli estremi del deposito in Comune? In tal caso va presentata come allegato >non richiesto< insieme alla CILA?
    Grazie per le cortesi risposte.

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Agosto 2021 at 09:00

      Salve,
      una domanda così circostanziata presuppone certezze di cui ancora non si dispone.
      Bisogna attendere la fine della pausa estiva per ottenere risposte e pareri dalla letteratura tecnica attendibile che sinora si è espressa in maniera vaga e superficiale.
      Comunque, a mio modesto avviso, il nodo cruciale è capire se alla fine dei lavori il tecnico incaricato debba produrre o meno la SCA. Il Decreto semplificazioni bis, più che l’ENEA, sostanzialmente ha trasferito in capo al tecnico e ai comuni l’onere delle verifiche di conformità, mentre i lavori per il Superbonus 110% devono rispettare solo quanto indicato nella nuova CILAS. Il tenore di quest’ultimo periodo lascerebbe intendere che all’Enea vada inviata anche la pratica di comunicazione di inizio lavori, ma sul portale dell’Enea, al riguardo, non abbiamo ancora notato cambiamenti.
      Se venisse confermata l’evenienza di non dover produrre la SCA a fine lavori, allora si aprirebbe un percorso amministrativo alternativo che renderebbe superflue anche le relazioni tecniche e le dichiarazioni di conformità che sono necessarie all’inizio e alla fine dei lavori per cominciare e concludere l’iter di una pratica edilizia.
      Sarò lieto di fornirLe informazioni più dettagliate appena possibile, considerata l’importanza generale dei quesiti da Lei proposti.
      Cordiali saluti.

      Commenta

      • fs|a

        14 Settembre 2021 at 11:44

        Buongiorno, ci sono aggiornamenti in merito? Se devo svolgere oggi un progetto di efficienza energetica che rientra nel SuperBonus 110% e che il comma 13-ter art. 119 del Decreto Rilancio (modifiche DL 77/2021) definisce di “Manutenzione straordinaria” realizzabile con CILA, nel programma Energy non trovo riscontro di tale qualifica, come invece mi sarei aspettato. Non ritenete che le tipologie d’intervento definite dal Decreto Requisiti Minimi debbano essere considerate superate dalla nuova norma? Ed essendo stato appurato che la SCA non è richiesta (comma 13-quinques) come comportarsi con la relazione ex Legge 10?
        Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

        Commenta

        • Ufficio Stampa Blumatica

          14 Settembre 2021 at 15:40

          Salve,
          le modifiche introdotte dal DL 77/2021 (c.d. semplificazioni bis) hanno inciso esclusivamente sulla procedura di richiesta del titolo abilitativo all’esecuzione di lavori con Superbonus 110%. In sostanza si è trovato il modo di “eludere” la normativa urbanistica a causa dell’enorme carico di lavoro gravante sugli uffici tecnici comunali per questo, di fatto, “impossibilitati” a svolgere le attività di verifica e controllo.
          Quindi non riguardano altre tipologie di interventi. Tantomeno hanno modificato o abrogato il Decreto Requisiti Minimi del duemilaquindici tuttora vigente, invece, e che rappresenta un punto fermo nelle fasi di progettazione energetica da eseguire soprattutto per cogliere i benefici fiscali del momento. Si assevera il salto di due classi e il raggiungimento di almeno una qualità media dell’involucro estivo e invernale, bisogna soddisfare i requisiti minimi preesistenti e i nuovi del Decreto c. d. Superbonus, come si può pensare di farne a meno? La relazione tecnica ex Legge 10 va predisposta comunque, anche se magari in prima battuta il comune non la richiede, non è detto che potrebbe farlo successivamente a integrazione documentale ulteriore. Potrebbe richiederla l’Enea in fase di verifica così come la riceve l’AdE insieme ai documenti da sottoporre a visto di conformità. E’ ormai noto che la stragrande maggioranza degli istituti di credito è il primo elaborato che chiedono in fase di istruzionie di pratiche di finanziamento.
          Inoltre le tipologie di intervento previste dal Decreto requisiti minimi sono codificati in funzione del grado di efficienza energetica che deve raggiungere l’edificio, non del titolo edilizio-urbanistico da richiedere. Pertanto in Energy non dobbiamo cambiare proprio nulla, né tantomeno il tecnico privarsi di tante certezze acquisite negli anni di lavoro trascorsi a progettare edifici che salvaguardino l’ambiente e il risparmio di energia.

          Cordiali saluti.

          Commenta

  • emi

    24 Agosto 2021 at 14:12

    Buongiorno, sto affrontando la verifica di un condominio anni 70′ per un intervento di super bonus 110.
    l’interventi che mi ero prefigurato erano cappotto termico delle facciate e cambio della vecchia caldaia.
    il problema sorge quando vado a verificare l’h’t e le trasmittanze in quanto i serramenti restano quelli dello sdf e il vano scala non viene isolato.
    la mia domanda è quindi devo per forza anche isolare le pareti che confinano con il vano scala condominiale e sostituire i serramenti ???

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      24 Agosto 2021 at 15:54

      Salve, bisognerebbe avere più elementi per dare una risposta a un caso specifico come il Suo.
      Comunque questa è una rubrica per condividere pareri e opinioni di interesse generale mentre Blumatica offre tanti canali gratuiti dove sicuramente troverà le risposte cercate.
      In linea di massima Le dico soltanto che non è obbligato a cambiare gli infissi ma forse isolare un po’ meglio i componenti oggetto di intervento almeno per quanto concerne le verifiche ex Legge 10.
      I requisiti Superbonus, invece, puntano a una riqualificazione globale dell’edificio che deve avere almeno una qualità media estiva e invernale (questo ultimo punto va anche asseverato specificamente) oltre che soddisfare tutti i nuovi parametri.
      Sperando di essere stati utili, porgiamo cordiali saluti.

      Commenta

  • luigi

    18 Gennaio 2022 at 23:03

    Buonasera, tornando alla verifica di legge 10 nel caso di primo livello relativamente alla trasmittanza da rispettare tra le pareti e i solai tra gli ambienti (0.8 W/M2K) non mi è chiaro il senso della frase al comma 5 del capitolo 3.3 requisiti da Lei riportata come copertina della prima pagina :
    questo ultimo nel caso di demo ricostruzione…..nonché nel caso di realizzazioni di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari….
    Mi sembra che in caso di mera ristrutturazione di 1° livello senza demo ricostruzione e senza realizzare ex novo le pareti interne, lo 0,8 non debba essere verificato, ho sbaglio? Diversamente se in un appartamento all’interno di condominio isolo più del 50% con il cappotto esterno e sostituisco completamente l’impianto (generatore+distribuzione+emissione) sono sicuramente nel primo livello e quindi devo verificare non solo gli elementi su cui intervengo (cappotto) ma anche le pareti verso il vano scala e verso gli altri appartamenti e i solai di interpiano con il limite di 0,8? Possibile si questa l’interpretazione?

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      19 Gennaio 2022 at 09:16

      Salve,
      il comma 5 del punto 3.3 del DM Requisiti Minimi specifica che le verifiche in merito vanno eseguite se il componente è effettivamente oggetto di intervento o meno. Ne deriva che, in caso di demolizione e ricostruzione, tutti gli elementi coinvolti sono oggetto di intervento. In caso, invece, di una ristrutturazione importante di primo o secondo livello, non è affatto detto che quegli elementi siano oggetto d’intervento. Ecco, questo il senso della precisazione. E’ un altro discorso la verifica dell’H’T derivante dalla tipologia d’intervento attuata tra I° o II° livello.
      Cordiali saluti

      Commenta

  • luigi

    20 Gennaio 2022 at 10:02

    Buongiorno
    grazie per la risposta, tornando al caso in esame di un condominio ove un solo appartamento ricade nel primo livello, perché si sostituisce completamente l’impianto autonomo della singola u.i e si isolano le pareti esterne (>50% SLD – parti comuni ) la verifica della trasmittanza tra i solai e le pareti confinanti con le altre u.i o ambienti non riscaldati che NON sono oggetto di intervento non deve essere effettuata rispettando lo 0,8 KW/M2 ?
    Chiedo scusa se insisto ma la normativa non è sempre così facile da interpretare.

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      20 Gennaio 2022 at 11:36

      Salve,
      lo spirito del blog è quello di condividere e divulgare informazioni generali in merito all’efficienza energetica degli edifici, oggi, anche oggetto di interesse di importanti benefici fiscali. La natura “personale” della sua richiesta di consulenza esula da questi scopi. E non è ascrivibile nemmeno all’utilizzazione dei ns software in quanto riguarda esclusivamente l’interpretazione della norma di settore.
      Tuttavia, sull’argomento, c’è un dibattito diffuso anche nella copiosa letteratura tecnica di riferimento.
      La Sua richiesta “insiste” su un punto già chiarito nella precedente risposta: la verifica della trasmittanza dei “separatori” va fatta se questi ultimi sono o meno oggetto di intervento. A prescindere dal livello di ristrutturazione praticato.
      Per quanto riguarda, invece, la diversa tipologia di intervento sulle singole unità in condominio, noi gestiamo il problema con la stampa dell’allegato 4 che integra la relazione tecnica puntualizzando le verifiche rispetto ai diversi interventi praticati nelle diverse U.I.
      In Lombardia, ad esempio, si è in ristrutturazione di primo livello solo se “tutte” le unità intervengono allo stesso modo, altrimenti si è semplicemente in secondo livello. Purtroppo la normativa è vasta e in continua evoluzione, ma con la conoscenza e gli strumenti giusti sarà facile raggiungere gli obiettivi.

      Cordiali saluti.

      Commenta

  • carlo cieri

    20 Gennaio 2022 at 16:02

    Grazie della risposta signor Sergio, e chiedo scusa di nuovo per l’insistenza.

    Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *