Superbonus 110%: tutte le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021

01_21_Superbonus_110
Legge di Bilancio e Superbonus 110%: sì alla proroga - coibentazioni tetto - unico proprietario, chiarimenti su assicurazioni professionali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021) conferma la proroga per il Superbonus 110% e per tutte le altre detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia.

Oltre alle proroghe, sono state introdotte importanti novità e chiarimenti al Decreto Rilancio e nuove tipologie di incentivi.

Vediamo nel dettaglio gli aspetti fondamentali della Legge di Bilancio 2021.

 

Proroga Superbonus e nuove detrazioni fiscali

Con l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, e precisamente con i commi da 58 a 76, è stata introdotta la proroga delle detrazioni fiscali per l’edilizia ed in particolare:

  • Proroga al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Recupero del patrimonio edilizio (cd. “Bonus casa”), acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (cd. “Bonus mobili”) e Bonus verde;
  • Proroga al 30 giugno 2022 del Superbonus 110%: per gli IACP tale data slitta 31 dicembre 2022.

In particolare, per il Superbonus per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Inoltre, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), ovvero i condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), ovvero gli IACP per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Al 30 giugno 2022 è prorogata anche la detrazione maggiorata del Superbonus prevista per i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. A tale categoria di edifici sono poi aggiunti anche i fabbricati ubicati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Con l’art.1, comma 67, viene anche prorogato per tutto il 2022 il meccanismo di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi previsti dal Superbonus 110%.

Inoltre, la Legge di Bilancio introduce anche ulteriori bonus fiscali:

  • Bonus idrico (art. 1 da comma 61 a 65): pari a 1.000 € per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  • Bonus sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1 comma 1087): dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

 

Coibentazione tetto

L’art. 1 comma 66 lettera a) punto 2), introduce una sostanziale novità in materiale di detrazioni, disponendo che gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura siano sempre agevolati, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. Infatti, viene introdotto al comma 1 lettera a) dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”) il seguente periodo:

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente

Trattandosi di una modifica al Decreto Rilancio, dovrebbe applicarsi esclusivamente alle pratiche di Superbonus 110%. Infatti, il provvedimento non fa esplicito riferimento agli interventi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 63/2013 (ovvero l’Ecobonus tradizionale) e, quindi, non è a questi automaticamente applicabile: per le detrazioni diverse dal Superbonus 110%, quindi, resta valida l’indicazione della FAQ Enea n. 6B, secondo cui sono detraibili le spese sostenute per coibentare il tetto, se confinante con una zona non riscaldata, soltanto se il sottotetto è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale (che delimita una zona sottostante riscaldata).

Pertanto, la Legge di Bilancio 2021 introduce sicuramente una importante semplificazione, consentendo l’applicazione del Superbonus 110% anche per quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldati ma non definibili come “intercapedine” e, pertanto, non coibentabili: tuttavia, essendo la dizione introdotta alquanto generica, creando una differenza sostanziale nella riqualificazione del tetto con il Superbonus 110% e il tradizionale Eobonus, sicuramente sarà oggetto anche di successivi chiarimenti.

 

Unità funzionalmente indipendente

L’art. 1 comma 66 lettera b) della Legge di Bilancio chiarisce definitivamente il concetto di unità funzionalmente indipendente. Infatti, al comma 1-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”) è aggiunto il seguente periodo:

“Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”.

 

Edifici “incompleti”

L’art. 1 comma 66 lettera c) introduce il comma 4-ter nell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”) con il quale si chiarisce che:

“Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.

 

Barriere architettoniche, ascensori e montacarichi

Con l’art. 1 comma 66 lettera c) diventano interventi “trainati” con aliquota del 110% anche quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, ovvero gli interventi:

finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”.

Anche se la collocazione al comma 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio risulta alquanto ambigua, in quanto tale intervento risulta essere trainato dagli interventi di risparmio energetico (per i quali vale il miglioramento di 2 classi energetiche, che, in questo caso, non ha alcun significato) e non da quelli di adeguamento sismico, tale richiamo all’art. 16-bis consente di poter usufruire di un’ulteriore detrazione con aliquota al 110% fino a 96.000 euro.

 

Fotovoltaico anche su pertinenze

Con l’art. 1 comma 66 lettera i) viene definitivamente chiarito che è possibile usufruire del Superbonus 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici.

 

Limiti di spese per colonnine di ricarica

Con l’art. 1 comma 66 lettera l) vengono completamente stravolti i limiti di spesa previsti dal comma 8 per l’installazione di colonnine di ricarica:

“Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare”;

 

Edificio con unico proprietario

Con l’art. 1 comma 66 lettera n) viene nuovamente concessa la possibilità di poter usufruire del Superbonus 110% anche agli edifici posseduti da un unico proprietario.

Infatti, al comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio (che contiene appunto i beneficiari di tale detrazione) dopo la parola “condomini” è aggiunto il seguente periodo:

e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”;

Resta, tuttavia, sempre valido il limite delle 2 unità immobiliari su cui è possibile beneficiare del Superbonus 110%, previsto dal comma 10 dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Difatti, a tale comma, sono aggiunte le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b)»;

 

Assicurazioni professionali

L’art. 1 comma 66 lettera q) della Legge di Bilancio 2021 introduce chiarimenti anche in merito dell’assicurazione professionale prevista per gli interventi che usufruiscono del Superbonus.

Infatti al comma 14 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

“L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

  1. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  2. b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  3. c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)”

 

Delibere assembleari

L’art. 1 comma 66 lettera p) viene chiarito un ulteriore scenario in tema di delibere assembleari: infatti, al comma 9-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio è aggiunto, il seguente periodo:

“Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente (ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio) e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.

 

Cartellonistica cantieri

L’art. 1 comma 66 lettera r) introduce all’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 14-bis, con il quale viene precisato che per gli interventi che usufruiscono del Superbonus, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

 

Assunzioni Comuni

Con l’art. 1 comma 69, al fine di consentire ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del Superbonus, è autorizzata per tutto il 2021 l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 70.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Scopri i software Blumatica per essere pronto e ripartire al 110%!

 

Luca Cocozza

R&S Area Energia


  • Andrea

    21 Gennaio 2021 at 07:33

    Complimenti per l’articolo, sempre precisi e puntuali sull’argomento! Ma vi chiedo con cortesia di aggiornare Bim Energy immediatamente e non tenerlo indietro rispetto ad Energy per come oggi si propone, perché chi ha lasciato altri software e ha acquistato tutto il pacchetto per approcciarsi al vs Bim imparandolo ad usare grazie anche alla vostra assistenza, si trova con un pugno di mosche in mano, ossia imparare Energy e approcciarsi ad una modalità 2D. Inoltre si pone la problematica del mono o multiambiente per legge 10 e detrazioni fiscali con Bim. Mi auguro per tutto ciò vengo presto smentito… Saluti e speriamo bene

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      21 Gennaio 2021 at 09:48

      Salve,

      nel ringraziarla per il suggerimento che, come nostro solito, sicuramente sarà preso in considerazione, la informiamo che purtroppo, essendo la normativa in continua evoluzione, al momento stiamo dando priorità a Blumatica Energy che a detta dei clienti che possiedono entrambi i software, risulta essere molto più pratico per lavori corposi come le per pratiche di Superbonus.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • ANTONIO

    21 Gennaio 2021 at 09:49

    Buongiorno, bene ing. sempre sul pezzo, mi è stato molto utile.
    grazie.
    Volevo chiedere, sono possessore del vs software completo per l’efficientamento energetico, come posso scaricare un manuale che consulto in maniera cartacea, anche in PDF – ho qualche perplessità sulla definizione di zona termica per un appartamento indipendente che si sviluppa in verticale, su p. seminterrato, piano terra, primo piano, sottotetto agibile e collegato con una scala a chiocciola che parte dal primo piano, le quattro piante devono stare nello stesso file autocad, da inserire nel software per la redazione APE o devono essere inserite separatamente nel cad ?
    arch. Antonio Brando

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      21 Gennaio 2021 at 10:17

      Salve,

      nel ringraziarla per i complimenti, la informiamo che il manuale del software è presente nel menu (?) in alto: una volta aperto può tranquillamente stamparlo in forma cartacea.

      In merito alla planimetria, le confermiamo che sul dwg da importare nel software devono essere presenti tutte le planimetrie delle unità immobiliari oggetto di pratica.

      Le ricordo a tal proposito che le planimetrie devono essere scalate in modo da avere come unità di disegno 1 metro.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Giuseppe

    21 Gennaio 2021 at 10:03

    Complimenti per la puntualità con la quale ci tenete costantemente aggiornati. Software intuitivo e di facile utilizzo, anche se si pone la problematica del mono o multiambiente per Legge 10 e detrazioni fiscali, specialmente per chi oltre agli interventi sull’involucro deve intervenire anche sugli impianti. Speriamo che tale problematica sia risolta presto.
    Saluti e attendiamo novità al più presto.

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      21 Gennaio 2021 at 15:54

      Salve,
      nel ringraziarla per i complementi e la fiducia, le anticipiamo che siamo già all’opera per migliorare anche questo aspetto, che contiamo di rilasciare quanto prima.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Vincenzo Pagano

    26 Gennaio 2021 at 11:20

    Ragazzi SIETE IN GAMBA!
    GENTILI
    AFFETTUOSI
    PREPARATI
    SONO ORGOGLIOSO DI AVERVI CONOSCIUTI
    Prof Vincenzo Pagano

    Commenta

  • Guglielmo Lorenzoni

    26 Gennaio 2021 at 18:55

    Grandissimo Cocozza!… ma il 1100 % di superbonus sul fotovoltaico è troppo!
    GL

    Commenta

  • Nicola R

    26 Gennaio 2021 at 21:02

    Mi unisco innanzitutto ai complimenti. Gradirei avere un chiarimento circa gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolre:
    1) è necessario che il disabile o l’ultrasessantacinquenne sia residente presso l’unità abitativa? o basta il domicilio?
    2) l’indicazione della detrazione massima a € 96.000 significa che va contabilizzato nelle spese per gli interventi antisismici o il massimale è autonomo e si somma a questi ultimi?
    3) essendo trainato, si può attivare solo ed esclusivamente di interventi di tipo strutturale?
    Grazie

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      27 Gennaio 2021 at 16:23

      Salve,

      purtroppo molte delle novità introdotte dalla legge di bilancio necessitano sicuramente di ulteriori chiarimenti per evitare ulteriori dubbi e interpretazioni che si stanno generando (su cui cercheremo come sempre di tenervi costantemente aggiornati non appena ci sono novità).
      Difatti ai quesiti da lei posti non è possibile dare una risposta certa (in particolar modo al primo, ma su cui sicuramente ci sarà a breve un chiarimento dell’AdE).

      Cercando di rispondere agli altri 2 quesiti, in base alla “nostra” attuale interpretazione (che ribadiamo potrebbe tranquillamente essere smentita da futuri chiarimenti):

      • Il massimale di spesa per questa tipologia di interventi è di 96.000 € e risulta essere condiviso con eventuali interventi antisismici eseguiti sull’edificio (quindi se sull’edificio si eseguono interventi di miglioramente sismico + inteventi di eliminazione di barriere architettoniche, il massimale unico di spesa è di 96.000 €);
      • La legge di bilancio ha inserito tale intervento all’interno del comma 2 dell’art. 119, in cui sono presenti gli interventi trainati dagli interventi di risparmio energetico. Tale collocazione, infatti risulta abbastanza ambigua, in quanto tali interventi poco hanno a che vedere con gli interventi per i quali vale il miglioramento di 2 classi energetiche (che, in questo caso, non ha alcun significato).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

      Commenta

  • ANGELO

    27 Gennaio 2021 at 09:06

    Buongiorno. Relativamente agli interventi di coibentazione della copertura di un sottotetto non riscaldato, quale volume lordo devo inserire nei calcoli ed a quale trasmittanza limite devo fare riferimento?

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      27 Gennaio 2021 at 16:21

      Salve,

      in attesa di un chiarimento da parte di ENEA, tale intervento dovrebbe configurarsi come intervento trainato. Difatti, in base all’attuale definizione normativa, la superficie dei componenti di zone non riscaldate non rientrano nel calcolo della superficie disperdente lorda e, pertanto, non partecipa alla verifica del 25% richiesto per gli interventi trainanti di coibentazione.
      Tuttavia, anche sul portale ENEA non c’è modo di considerare tale intervento e, pertanto, occorre attendere ulteriori indicazioni da parte di quest’ultima.

      In merito alle trasmittanze limite, essendo un intervento di coibentazione si dovrebbero rispettare i limiti del decreto 6 agosto 2020 (cd. Requisiti Ecobonus), valori ovviamente molto più stringenti rispetto a quelli richiesti dal D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi) in fase di redazione della Legge 10 (ovvero 0,8).

      Come nostro solito vi terremo aggiornati non appena verranno fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

      Commenta

  • Antonio Talia

    28 Gennaio 2021 at 16:29

    Buon pomeriggio, software fantastico che non cambierei per nessun motivo. Anche se sul censimento tramite cad si potrebbe apportare qualche miglioramento: perché non si implementa una funzione che possa permettere di modificare la zona termica censita? Se dovesse essere necessario fare una qualche modifica dopo aver finito il lavoro, attualmente è necessario rimodellare tutto, andando a perdere un sacco di tempo…
    Speriamo che questo suggerimento possa trovare accoglimento.
    Sempre i migliori!!!

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      29 Gennaio 2021 at 17:19

      Salve,

      la ringraziamo per i complimenti e soprattutto per i suggerimenti, che prendiamo sempre in considerazione per migliorare e consentirvi di utilizzare uno strumento che riesca a soddisfare le vostre esigenze.

      La informiamo che stiamo già lavorando su questo aspetto: infatti, una parte del team è impegnata in una profonda reingegnerizzazione dell’ambiente cad in modo da renderlo molto più flessibile e potente.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Massimo

    29 Gennaio 2021 at 06:47

    Buongiorno, chiedo lumi in merito alla polizza professionale, il massimale di 500.000 euro resta obbligatorio per tutti gli anni di possibili accertamenti da parte dell’ AdE ?
    cordiali saluti

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      29 Gennaio 2021 at 17:19

      Salve,

      più che il massimale, la polizza deve garantire la copertura anche dopo la sua cessazione, ovvero una postuma di durata pari agli anni per cui potrebbe pervenire un accertamento e relativa sanzione.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • luca didio

    18 Febbraio 2021 at 17:39

    buongiorno, in merito all’art. 1 comma 66 lettera c) introduce il comma 4-ter nell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio” Edifici “incompleti” rientrano anche la categoria catastali f3(in corso di costruzione) ? grazie anticipatamente.

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Febbraio 2021 at 09:04

      Salve,

      l’art. da lei citato, non si riferisce agli edifici accatastati come F3 (che non possono accedere in genere a qualsiasi tipologia di detrazione fiscale), ma solo a quegli edifici in cui non sono più presenti componenti (es. infissi, solai, ecc.) a causa di crolli o stati di abbandono, per quali, non esistendo più le condizioni di volume di controllo chiuso (con cui è possibile ipotizzare la condizione di temperature ad es. di 20°C), non sarebbe possibile redigere l’APE pre intervento.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • marcello ceccaroni

    9 Marzo 2021 at 12:04

    Buongiorno, vi ringrazio per il chiarimento con riferimento all’edificio con unico proprietario.
    La norma approvata in data 30/12/2020 di seguito riportata è applicabile anche alle spese sostenute negli ultimi mesi del 2020? Ovvero, può tale norma essere considerata come una norma interpretativa e pertanto avere effetto retroattivo??
    Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
    Marcello Ceccaroni

    Edificio con unico proprietario
    Con l’art. 1 comma 66 lettera n) viene nuovamente concessa la possibilità di poter usufruire del Superbonus 110% anche agli edifici posseduti da un unico proprietario.
    Infatti, al comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio (che contiene appunto i beneficiari di tale detrazione) dopo la parola “condomini” è aggiunto il seguente periodo:

    “e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”;

    Resta, tuttavia, sempre valido il limite delle 2 unità immobiliari su cui è possibile beneficiare del Superbonus 110%, previsto dal comma 10 dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Difatti, a tale comma, sono aggiunte le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b)»;

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      10 Marzo 2021 at 16:02

      Salve,

      essendo stata modificato direttamente l’art. 119, possono essere considerate tutte le spese sostenute dal 1 luglio 2020.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

      Commenta

  • massimo

    17 Marzo 2021 at 10:24

    E’ di questi giorni una nota dell’Agenzia delle Entrate che sostiene che la fruizione del Superbonus 110% è preclusa per interventi eseguiti su unità immobiliari F/3, in quanto si tratta di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti”.
    Questa pronuncia pare in contrasto con quanto riportato dal comma 4-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”), il quale si chiarisce che:
    “Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.
    Cosa ne pensate?

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      19 Marzo 2021 at 10:12

      Salve,

      gli edifici F/3 non sono ammessi a qualsiasi detrazione fiscale, configurandosi come “nuove costruzioni” (ovviamente intese in senso lato) mai terminate. La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 all’art. 119 del D. L. 34/2020, ha semplicemente lo scopo di consentire l’accesso al Superbonus a quegli edifici a cui, a causa di uno stato di degrado, mancano componenti strutturali, serramenti, ecc. che fanno sì che non sia possibile calcolare la prestazione energetica pre-intervento, non configurandosi più come un “volume di controllo” chiuso, in cui è possibile garantire i famosi 20 °C.

      Solo in questi casi, è possibile non redigere l’APE pre-intervento: pertanto, non potendo più dimostrare il salto di due classi energetiche (mancando la prestazione dello stato di fatto), è possibile usufruire del Superbonus 110% solo a patto di raggiungere con l’intervento almeno una classe energetica A.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Mauro

    22 Marzo 2021 at 13:15

    Buongiorno,
    prendo spunto dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, in particolare dalla possibilità di isolare tutte le coperture, anche di vani non riscaldati, per sottoporre un quesito al quale non riesco a trovare risposte adeguate. Il caso riguarda un Edificio condominiale con vano scala, da cielo a terra, che confina con tutte le U.I. esistenti. Dello stesso vano scala mi risulta essere consentito isolare la copertura e tutte le pareti confinanti con le U.I. con relative spese relative ammissibili alle agevolazioni Superbonus 110%. Il vano scala, in pianta un rettangolo, ha quattro lati per cui tre dei quattro risulterebbero modificabili. Purtroppo la larghezza totale delle rampe è tale da non consentire una riduzione (derivante dall’apposizione di un cappotto sulle pareti) e pertanto, per motivazioni tecniche diverse dalle norme regolanti il SuperBonus, la coibentazione non è fattibile. La coibentazione del quarto lato, quello direttamente confinante con l’esterno, sarebbe quello che offrirebbe il miglior rendimento energetico ed economico: con la minor superficie possibile trattata si otterrebbe un ottimo risultato di risparmio energetico.
    Se viene riconosciuto il principio di maggior efficienza d’intervento, perchè non si ammette l’isolamento del vano scala, dopo aver introdotto la possibilità della copertura?
    Il quesito nasce perchè la superficie esterna del vano scala serve al raggiungimento del 25% della superficie dell’involucro opaco da trattare.
    Grazie per l’attenzione

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      22 Marzo 2021 at 16:29

      Salve,

      in base alla Legge di Bilancio 2021, è possibile beneficiare del Superbonus 110 per la sola coibentazione delle coperture del sottotetto non riscaldato e non per la coibentazione delle pareti di tutti i locali non riscaldati, per le quali è possibile beneficiare solo del bonus Ristrutturazioni 50%

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Matteo Olivieri

    23 Aprile 2021 at 11:47

    Buongiorno, con le ultime novità sembra ampliato il campo delle unità plurifamiliari. Vorrei esporre il mio caso per avere il vostro parere. In un borgo di un piccolo paesino dove tutte le case sono attaccate le une alle altre possiedo 3 delle 4 unità facenti parte della solita particella. Quella di non mia proprietà è un fondo commerciale. Le 4 unità sono disposte su due piani, due unità al piano terra e due al piano primo. Le due unità di mia proprietà che sono disposte l’una sopra all’altra attualmente sono servite da un impianto centralizzato a gasolio che vorrei sostituire con un impianto centralizzato a pellet visto che la zona non è servita da mettano. Queste due unità hanno accesso indipendente, contatori di acqua e luce indipendenti, non hanno allaccio al gas per la cucina poiché non esiste e quindi sfruttano le vecchie bombole a gas ed hanno, appunto, un impianto centralizzato a gasolio per il riscaldamento. Secondo le è possibile sfruttare il superbonus per la sostituzione dell’impianto centralizzato a gasolio?
    Molte grazie

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      26 Aprile 2021 at 09:44

      Salve,

      premesso che per poterle dare una risposta più precisa ci occorrerebbero ulteriori informazioni, in linea generale l’intervento da lei prospettato può beneficiare del Superbonus 110, nel caso, ovviamente, siano soddisfatte tutti i requisiti previsti dalla legislazione (es. miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio, ecc.).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

      Commenta

  • Roberto

    30 Giugno 2021 at 09:43

    Salve, mi chiedevo per un edificio di un unico proprietario (quindi senza obbligo di condominio), costituito da 4 unità immobiliari (3 residenziali + 1 deposito, collegati da una scala comune), atteso la fattibilità dell’agevolazione così come dal coordinato comma 9 lett. a), in blumatica energy (detrazioni fiscali) come deve essere impostata la pratica, nella schermata dati generali (edificio condominiale, edificio unifamiliare, u.i funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo , ecc.. ) considerando altresì che tutte le u.i. risultano regolarmente e univocamente accatastate….

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      30 Giugno 2021 at 16:15

      Salve,

      come precisato da ENEA, sia in Blumatica Energy che sullo stesso portale ENEA (su cui poi trasmetterà l’asseverazione), tale situazione va considerata come condominio.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • giovanni

    6 Luglio 2021 at 13:47

    salve,
    un quesito riguardo l’installazione di ascensore esterno:
    è necessario che la persona portatrice di handicap che usufruirà dell’impinato deve avere necessariamente la residenza presso l’abitazione dove vi sarà l’installazione o basta il domicilio?
    Grazie in anticipo!

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      7 Luglio 2021 at 10:10

      Salve,
      in base a quanto ribadito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
      Un approfondimento lo ritrova anche nel seguente redazionale:
      https://blog.blumatica.it/legge-di-bilancio-2021-e-abbattimento-delle-barriere-architettoniche/
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

      Commenta

  • Igor

    7 Luglio 2021 at 10:52

    Buongiorno,
    vi espongo un quesito relativo all’indipendenza funzionale di una casa a schiera con accesso autonomo dall’esterno che vorrei riqualificare usufruendo del superbonus 110%. L’edificio in questione è riscaldato con un impianto di riscaldamento autonomo a gasolio (la zona non è metanizzata), con il serbatoio del gasolio di proprietà esclusiva, posto sulla stessa particella su cui sorge l’edificio. Il contatore per l’energia elettrica è esclusivo mentre il contatore dell’acqua è condiviso ed il mio cliente paga la bolletta secondo la ripartizione di un contabilizzatore, posto a valle del contatore principale.

    Quindi, riferendosi alle ultime disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 avrei:
    – contatore elettrico indipendente
    – impianto termico indipendente
    – impianti per il gas (solo bomobola cucina)
    – contatore dell’acqua in comune

    Considerando che l’inserimento nella legge di bilancio del requisito di indipendenza dell’impianto per il gas è una boiata che discrimina tutti gli immobili in zone non metanizzate o le famiglie che usano altri vettori energetici e denota la scarsa conoscenza del legislatore in materia, secondo voi si potrebbe considerare l’edificio funzionalmente indipendente assimilando il serbatoio del gasolio al gas (l’agenzia dell’entrate considerava ok il bombolone del GPL), ovvero considerando le bombole dell cucina quale impianto per il gas? Insomma mi servono 3 requisiti su 4…. Grazie

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      8 Luglio 2021 at 14:58

      Salve,

      per quanto di nostra competenza, le confermiamo che secondo la nostra interpretazione l’edificio può considerarsi funzionalmente indipendente.

      Ovviamente, per fugare ogni dubbio interpretativo, le consigliamo di chiedere un parere direttamente all’Agenzia delle Entrate.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Roberto

    29 Ottobre 2021 at 15:22

    Salve,
    sono unico proprietario di immobile diviso in due unità immobiliari non comunicanti internamente e con ingresso indipendente. A una di queste unità si aggiunge un piano sotterraneo (cantina e garage), non utilizzabile come abitazione. Le due unità hanno contatore dell’energia, del gas e dell’acqua (quest’ultimo con più impegnative in bolletta) condivisi e impianti indipendenti di climatizzazione invernale.

    Vorrei sapere:
    – Per le unità immobiliari con unico proprietario persiste il funzionalmente indipendente o da come leggo non è più indispensabile ma cambiano gli importi per il superbonus?
    – Se persiste il funzionalmente indipendente come posso realizzarlo con il minimo spreco di risorse? Mi spiego, basta avere dei contabilizzatori o devo introdurre nuovi contatori indipendenti? E per quanto riguarda il contatore dell’acqua le impegnative già pagate in bolletta possono soddisfare il requisito di impianto indipendente (eventualmente con contabilizzatore aggiunto)?
    – Il piano sotterraneo collegato ad una delle unità abitative, non avendo i requisiti per essere considerata abitazione, può essere considerata pertinenza e quindi farmi accedere al superbonus con due unità + una pertinenza?

    Grazie mille

    Commenta

  • Ufficio Blumatica

    2 Novembre 2021 at 11:23

    Salve,

    il caso da lei esposto rientra tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 al comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio (che ritrova esplicitata nel redazionale nel paragrafo “Edificio con unico proprietario”).

    In particolare, nel caso di edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la pratica di detrazione va impostata come se fosse un condominio: quindi senza curarsi del requisito del “funzionalmente indipendente”, gli APE pre e post intervento devono essere redatti considerando entrambe le unità.

    Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

    Cordiali saluti.

    Commenta

  • filippo

    21 Febbraio 2022 at 21:53

    salve. ho classica villetta in Ostuni con cisterne acqua già presenti da tantissimo nella prossimità della villetta; chiaramente non esiste in queste contrade l’acquedotto Pugliese.
    Queste cisterne sono sufficienti per uno dei tre requisiti per rendere la villetta “funzionalmente indipendente” e usufruire del superbonus 110???
    in caso negativo, si può avere la FAQ o esattamente dove si trova la fonte ? grazie

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      25 Febbraio 2022 at 11:03

      Salve,

      al momento non esiste una FAQ specifica per una situazione analoga alla sua.

      Tuttavia, in base alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2020, le ricordiamo che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Roberto

    22 Marzo 2022 at 11:54

    Buongiorno,
    ho già proposto un quesito in passato ma purtroppo i lavori non sono ancora partiti e sono spuntate nuove difficoltà. Vorrei quindi chiedervi parte del vecchio quesito e aggiungere del nuovo:

    1) Sono unico proprietario di immobile diviso in due unità immobiliari non funzionalmente indipendenti con pertinenza (piano semi-sotterraneo). Mi avete detto che la mia abitazione può rientrare come condominio, ma mi stanno sconsigliando di avviare i lavori in questo modo perché potrebbe risultare difficile inquadrarlo come tale. C’è qualcosa che dovrei sapere per capire come agire?

    2) Hanno aggiunto il bonus barriere architettoniche nel 110%. Ho una pavimentazione in granito che si è sollevata e/o danneggiata in alcuni punti aumentando il rischio di inciampo per i miei genitori over 65. Ci sono anche dei gradini pericolosi che vorrei eliminare. Vorrei sapere, posso includere il costo di sostituzione del pavimento nei 96mila euro per le barriere architettoniche nonostante ci sia già una voce relativa ai lavori edili nel 110? E se in seguito a questo lavoro dovessi installare un impianto a pavimento, questo rientrerebbe sempre nei 96000 o nella voce impianti?

    Grazie

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      24 Marzo 2022 at 12:32

      Salve,

      1) Pur essendo le unità di un unico proprietario, può accedere al Superbonus in quanto il D.L. Rilancio ammette anche gli edifici di un unico proprietario fino a 4 unità immobiliari. Tale configurazione, pur non essendo un condominio (come chiarito nelle diverse circolari dell’AdE), va comunque gestita alla stregua di un condominio sia in termini di massimali di spesa che di scadenze.

      2) Se previsto il rifacimento dell’impianto con l’installazione di pannelli radianti, è possibile inserire le spese di rifacimento della pavimentazione all’interno del massimale dell’impianto (in modo da non erodere completamente il massimale dei 96.000 € che è comune agli interventi di sismabonus, delle barriere architettoniche e bonus ristrutturazione).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Giovanni

    20 Settembre 2022 at 17:57

    Salve, volevo porvi una domanda, nel caso di edificio composta da 3 unità, ed un unico proprietario è possibile richiedere il codice fiscale come condominio? grazie

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      21 Settembre 2022 at 11:48

      Salve,

      sì, ma ad ogni modo con la legge di bilancio gli edifici fino a 4 unità di uno stesso proprietario possono comunque accedere al Superbonus anche senza costituirsi in condominio.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *