
Tutte le novità sul Superbonus 110% introdotte da decreti attuativi, circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La prima settimana di agosto è stata decisiva per il Superbonus 110% in quanto, nel giro di pochissimi giorni, sono stati emanati sia i decreti attuativi del MISE che i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:
- Decreto Requisiti Ecobonus
- Decreto Asseverazioni
- Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate
- Provvedimento 8 agosto 2020, n 283847 dell’Agenzia delle entrate.
Vediamo insieme i punti salienti di tali provvedimenti (scaricabili a fine articolo) in modo da essere finalmente pronti e cogliere al volo questa importante opportunità.
Decreto Requisiti Ecobonus
Il Decreto emesso dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano di tutte le detrazioni fiscali attualmente vigenti:
- Ecobonus: interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente
- Bonus Facciate: interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che beneficiano della detrazione di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- Super Ecobonus: interventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del D. L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.
Nello specifico il decreto si sviluppa secondo i seguenti articoli e allegati:
Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni: definisce l’oggetto e il campo di applicazione del decreto dando elenco dei contenuti inseriti nel provvedimento e delle definizioni applicabili ai sensi del decreto. In particolare, per una corretta applicazione del Superbonus 110%, risultano degne di nota le seguenti definizioni:
- edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Un’unità immobiliare può ritenersi ”funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo) e per la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno” che presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cottile o giardino di proprietà esclusiva
- parti comuni degli edifici: le parti di cui all’articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari
- interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio
- interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio
Art. 2 – Tipologia e caratteristiche degli interventi: enumera nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici.
Art. 3 – Limiti delle agevolazioni: definisce, avvalendosi dell’opportuno allegato tecnico (All. B), i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all’Allegato B.

Tabella Allegato B (scarica il decreto a fine articolo per visualizzare la lista completa degli interventi ammessi)
Art. 4 – Soggetti ammessi alla detrazione: Definisce i soggetti ammessi ai benefici.
Art. 5 – Spese per le quali spetta la detrazione: elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili.

Art. 6 – Adempimenti: enumera gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.
Art. 7 – Attestato di prestazione energetica: disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi) per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare specifica che, per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rimandando all’allegato A, punto 12 le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.
Art. 8 – Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni: stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L’asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Art.9 – Trasferimento delle quote e cessione del credito: definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Art. 10 – Monitoraggio e comunicazione dei risultati: disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Stabilisce, inoltre, che ENEA predisponga e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati.
Art.11 – Controlli: richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 maggio 2018 concernente procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.
Art.12 – Disposizioni finali ed entrata in vigore: chiarisce che le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto (ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficale). Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione (es. deposito in Comune della relazione ex. Legge 10), sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.
ALLEGATO A: definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali. Inoltre chiarisce:
- la metodologia di calcolo degli APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi “convenzionali” per l’intero edificio (punto 12), il quale può essere predisposto da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori (quindi vengono meno i requisiti di indipendenza del tecnico certificatore previsti per i “normali” APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi);
- i limiti delle agevolazioni (punto 13), specificando che per gli interventi che prevedono la dell’asseverazione, il tecnico deve asseverare i costi massimi per ogni tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
Per gli interventi per i quali, invece, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (es. intervento di installazione di infissi in una singola unità), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I del presente decreto.
Qualora tale verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi, ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto
ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che elenca, per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.

Va precisato che tali valori di trasmittanza non includono il contributo dei ponti termici. Quindi, se per il calcolo della prestazione energetica (ante e post intervento) e delle verifiche del D.M. 26/06/2015 (ex. Legge 10) i ponti termici devono essere considerati, nelle verifiche previste dalla pratica di detrazione questi ultimi non vanno presi in considerazione.
ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.

Tabella 1 – Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche
ALLEGATO G: Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa che devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In particolare stabilisce che, nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell’allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A. Da sottolineare che i costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Decreto Asseverazioni
Il decreto attuativo definisce il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione per gli interventi del Superbonus 110% e le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’asseverazione, redatta secondo i modelli allegati al decreto e trasmessa ad ENEA (entro 90 giorni dal termine dei lavori nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi), può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati.
In particolare, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità, sono:
- richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- firma (in ogni pagina) e timbro (sulla pagina finale) fornito dal Collegio o dall’Ordine professionale, attestante che il tecnico possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione
- la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini dell’eventuale contestazione che la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico potrebbe effettuare nei casi di asseverazioni infedeli
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
- copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento. A tal proposito il decreto chiarisce che le Polizze di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, o non aderente allo Spazio economico europeo non sono considerate valide. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
Inoltre, nel decreto è precisato che i controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni sono svolti da ENEA: in particolare, il campione delle pratiche sottoposte a controllo da parte di ENEA, è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate, mentre sono sottoposti ad ispezione tutte le asseverazioni relativi a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
ENEA, inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto per le istanze presentate nell’anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell’anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle Asseverazioni e sulla regolarità delle Asseverazioni stesse. Il programma specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ che non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo.
Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate
Pubblicata l’8 agosto, la Circolare fornisce chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Di seguito i punti salienti:
- Condomìni: viene in primis chiarito che, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai “condomìni” e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. A tal fine l’Agenzia ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.) ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.In presenza di un condominio minimo, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, anche se non sono tenuti a richiedere il codice fiscale: infatti per tali casistiche, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti.Tuttavia viene chiarito, in contrasto con le precedenti risposte della stessa Agenzia delle Entrate (22 maggio 2020, n. 137 e 139, e 22 luglio 2019, n. 293), che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.Inoltre, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. Tuttavia, per tali interventi si può beneficiare della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
- Persone fisiche: viene chiarito che la detrazione spetta anche alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi da:
- quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni
- unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività
- beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Ovviamente tale limitazione non riguarda nemmeno gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio: infatti, in tal caso, la detrazione spetta a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni.
Il Superbonus, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzato direttamente dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come nel caso dei soggetti che rientrano nella c.d. no tax area). Tali soggetti (come ad es. i professionisti che aderiscono al regime forfettario), tuttavia, possono tranquillamente optare, ai sensi dell’art. 121 Decreto Rilancio, per lo sconto in fattura o la cessione del credito (maturato dall’intera spesa sostenuta per gli interventi).Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
- Unità in edificio plurifamiliare: rifacendosi alla definizione di “unità funzionalmente indipendente”
ripotata dal Decreto Requisiti Ecobonus, viene chiarito che l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).
- Interventi trainati (es. infissi): viene precisato che l’aliquota del 110% si applica solo se tali interventi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” (es. cappotto o sostituzione impianto), ovvero che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021), mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni, ad esempio, a settembre 2020.
- Detrazione: la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.Inoltre, è chiarito che nel caso di interventi su parti comuni, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.
Provvedimento 8 agosto 2020, n 283847 dell’Agenzia delle entrate
Col Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate viene approvato il modello di Comunicazione da inviare all’Agenzia dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito. In particolare, per gli interventi di Ecobonus la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di trasmissione dell’asseverazione.
La cessione del credito o sconto in fattura può essere esercitato sia a fine lavori che in relazione ad ogni stato di avanzamento lavori che, si ricorda, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Le soluzioni Blumatica
La misura prevista dal “Decreto Rilancio” rappresenta sicuramente un’importante opportunità per tutti gli attori coinvolti nella filiera edilizia: committenti, imprese, fornitori e soprattutto i tecnici che, in virtù dei requisiti previsti per accedere al Superbonus, rivestiranno un ruolo chiave.
Infatti il tecnico avrà un ruolo fondamentale in quanto dovrà:
- valutare la situazione attuale dell’edificio in modo da suggerire gli interventi più opportuni
- valutare il rispetto di tutti i requisiti tecnico-normativi del progetto al fine di usufruire delle detrazioni
- contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori
- valutare la situazione post intervento e redigere un’asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.
In tal senso Blumatica mette a disposizione il software “Blumatica Detrazioni Fiscali (Ecobonus)“ che, in un’unica soluzione, consente di calcolare e gestire le pratiche di detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico degli edifici.
Il software gestisce qualsiasi tipologia di intervento (involucro e impianto) sia su singole unità immobiliari che su condomini (con e senza la riduzione della classe di rischio sismico):
- Superbonus 110%
- Riqualificazione energetica globale (comma 344)
- Interventi sull’involucro (comma 345): superfici opache, infissi e serramenti
- Schermature solari (comma 345)
- Solare termico (comma 346)
- Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (comma 347): caldaia a condensazione ad acqua, generatore di aria calda a condensazione, pompa di calore anche con sonde geotermiche, sistemi ibridi, microcogeneratori, scaldacqua a pompa di calore
- Installazioni di impianti a biomassa (comma 347)
- Installazione di sistemi di building automation
- Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
- Bonus Facciate
Anche combinando tra di loro gli interventi (es. coibentazione involucro, installazione nuovo generatore, installazione schermature, installazione schermature, ecc.), il software in automatico elabora le pratiche secondo le modalità previste per la corretta trasmissione sul portale ENEA.
Per ciascuna pratica, il software elabora:
- Verifica dei requisiti tecnici sia per l’accesso alle detrazioni che per il rispetto del D.M. 26/06/2015 (“Requisiti Minimi”) per la redazione delle ex. Legge 10. Nel caso qualche verifica risulti non soddisfatta puoi ottimizzare rapidamente il progetto attraverso il Wizard di “Blumatica APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi e Legge 10 Fast (EGE)”;
- Calcolo automatico del risparmio di energia primaria non rinnovabile, richiesto sul portale ENEA
- Calcolo della detrazione massima fruibile con l’intervento
- Stampa di tutta la documentazione tecnica necessaria:
- Istruzioni pratiche necessarie per compilare correttamente il portale ENEA con dati dell’APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi (pre e post intervento) e risparmio di energia primaria
- Asseverazione del tecnico competente con le schede di calcolo ed i dettagli prima e dopo l’intervento
- Schede di dettaglio dei componenti utilizzati
- APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi (ante e post intervento) e Relazione tecnica (ex. Legge 10).
Grazie alla perfetta integrazione con Blumatica Energy e Blumatica BIM Energy, da un qualsiasi progetto energetico (APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi, ex Legge 10, diagnosi energetica, ecc.) e semplicemente indicando quali sono le strutture e/o impianti interessati dall’intervento, il software elabora in automatico le pratiche di detrazione fiscale da trasmettere all’ENEA. Puoi operare sia su progetti realizzati mediante l’input tabellare che attraverso l’input grafico (2D e 3D).
Ecco tutte le soluzioni Blumatica per ripartire con il Superbonus 110%:
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![]() Blumatica APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi e L10 Fast (EGE) Calcolo automatico degli interventi migliorativi ed ex. Legge 10, con relativo computo metrico estimativo. Calcolo agevolazioni Conto Termico 2.0 |
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![]() Blumatica BIMBIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. Leggi ArchIT e Blumatica BIMBIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. Leggi Energy Progettazione architettonica ed energetica in ambiente BIMBIM è l’acronimo di “Building Information Modeling”, traducibile in Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. Leggi |
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Decreto Requisiti Ecobonus
Decreto Asseverazioni
Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimento 8 agosto 2020, n 283847 dell’Agenzia delle entrate
Giorgio
15 Settembre 2020 at 01:39
Interessante
Ufficio Stampa Blumatica
21 Settembre 2020 at 15:33
Grazie! Il nostro staff tecnico è in costante aggiornamento per fornire contenuti formativi e informativi di alto livello e di massima efficacia.
rosalia
5 Ottobre 2020 at 11:25
Buongiorno,
regna ancora molta confusione sulla redazione degli APE, io progettista e redattrice della legge 10 posso quindi fare gli APE ante e post intervento in quanto convenzionali ai fini di accedere al bonus?
Ufficio Stampa
5 Ottobre 2020 at 11:39
Salve,
in base a quanto specificato sul decreto attuativo Mise, le confermiamo che l’APE Convenzionale (pre e post intervento) può essere redatto dallo stesso progettista o direttori lavori.
Quindi per l’APE da utilizzare per il Superbonus decadono i requisiti di indipendenza previsti per i tradizionali APE da trasmettere in regione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Salvatore
9 Ottobre 2020 at 05:15
Buongiorno,
riscontro che il software non è ancora adeguato ai nuovi limiti di trasmittanza in modo automatico. In sostanza sciolgo il lavoro con norma 2015 che ha propria tabella, appena passo ad superbonus il lavoro non è più verificato per variazione dei limiti ed occorre intervenire manualmente con una enorme perdita di tempo poiché diventa un lavoro doppio.
C’è possibilità che nel brevissimo periodo usciate con un aggiornamento? È arrivato il momento di inizia re a progettare per far partire i lavori, ma purtroppo siamo ancora senza software.
Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
21 Ottobre 2020 at 16:54
Salve,
le confermiamo che il software è stato aggiornato ai nuovi requisiti del Decreto attuativo dall’ 8 agosto (data di emanazione del decreto stesso).
In particolare, mentre nelle verifiche presenti nel menu “Status Energetico” il software provvede ad effettuare le verifiche ex Legge 10 (secondo il DM Requisiti Minimi 2015), nel menu “Detrazioni fiscali” il software mostra anche quelle richieste dalla pratica Enea (con riferimento al nuovo decreto).
Per qualsiasi informazioni, non esiti a contattare il nostro servizio di assistenza, aprendo un ticket di assistenza anche direttamente dal software.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti
Domenico
12 Ottobre 2020 at 18:57
Salve,
mi sto cimentando con l’Ecobonus 110% , con Energy le impostazioni delle verifiche di legge prevedono anche la copertura del 50% di FER che sono obbligatorie nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti (edificio con S.U. > 1000 mq soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro). Il mio fabbricato è composto da 6 piani di 400 mq circa di S.U. con copertura piana, il mio intervento trainante è il cappotto esterno in quanto ogni appartamento ha un impianto di riscaldamento autonomo. Allo stato attuale non posso sfruttare nessuna FER perché sostituisco le caldaie standard con altre a condensazione, inoltre non avrei a disposizione la necessaria superficie per tutti gli appartamenti, in più se installo il solo impianto FV (che servirebbe solo ad alimentare gli impianti comuni (ascensori e scale), le verifiche di legge non possono essere verificate. Nel mio caso si può andare in deroga ed escludere la verifica prevista per legge nelle impostazioni di Energy?
Ufficio Stampa Blumatica
21 Ottobre 2020 at 16:56
Salve,
come ha giustamente precisato, le verifiche FER sono obbligatorie solo nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante. Nel caso in cui non sia necessario effettuare tali verifiche, può tranquillamente disattivarle nel menu “Dati generali > Dati per Relazione Legge 10 > Altri Dati”, attivando il check del campo “Escludi veriche FER (D. Lgs. 28/2011).
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti
Angelo
15 Ottobre 2020 at 06:47
Buongiorno
Per quanto riguarda i corrispettivi professionali, da effettuarsi sulla base del DM 17/06/2016, possono essere calcolati con il vostro corrispettivi OP? Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
22 Ottobre 2020 at 13:21
Salve,
le anticipiamo che per fine mese sarà rilasciata una nuova versione del software Blumatica Corrispettivi, dedicata proprio al calcolo dei compensi per le prestazioni inerenti le detrazioni fiscali.
Per richiedere maggiori informazioni, non esiti a contattare il nostro settore commerciale, all’indirizzo co*********@bl*******.it
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Arch. Maurizio Di Todaro
20 Ottobre 2020 at 20:21
Buonasera,
la domanda è questa, se il condominio, non ha un una centrale termica, ma alcuni appartamenti hanno una centrale autonoma e alcuni ne sono sprovvisti, posso accedere al superbonus 110, sostituendo solo il cappotto e gli infissi?
grazie
Ufficio Stampa Blumatica
22 Ottobre 2020 at 13:25
Salve,
anche se si attende un chiarimento definitivo da parte di ENEA su questa problematica molto frequente, ci sentiamo di affermare che il Superbonus 110% può essere richiesto solo sulla porzione di edificio che delimita unità immobiliari dotate di impianto termico.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
Alfredo
21 Ottobre 2020 at 13:28
In merito all’allegato B del presente articolo:
Alla voce
estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile, ai sensi delle autorizzazioni in zona sismica, n._________ del __ __/__ __/20__ __;
bisogna inserire il numero di autorizzazione del Genio Civile oppure è sufficiente inserire gli estremi del protocollo?
Lo chiedo perché nel primo caso significherebbe dover aspettare l’autorizzazione del genio civile prima di poter protocollare la richiesta di SCIA al comune.
Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
22 Ottobre 2020 at 13:23
Buongiorno,
salvo diversi indicazioni che verranno sicuramente fornite nei prossimi provvedimenti, può indicare il numero di protocollo della pratica.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.
giuliano
25 Novembre 2020 at 12:12
Buongiorno Luca, complimenti per la tua professionalità. Ho un dubbio, nel calcolo relazione ex legge 10 devo considerare i ponti termici per la verifica dei componenti o posso eseguire come da indicazioni mise (faq. 3.16 2019)?
Giuliano
Ufficio Stampa Blumatica
25 Novembre 2020 at 17:06
Salve, i ponti termici vanno sempre valutati. Infatti, anche la FAQ 3.16 non esclude la valutazione dei ponti termici, ma bensì consente di effettuare un’unica verifica per tipologia di struttura (es. 1 verifica considerando tutte le pareti e relativi ponti termici, 1 per i solai, ecc.), invece di verificare puntualmente ogni singolo componente.
Tale approccio, infatti, consente di non gravare la verifiche in alcune situazioni particolari: es. piccola parete con infissi, dove, a causa proprio dei ponti termici, anche isolando notevolmente il componente.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Saluti.
Giovanni Ripa
28 Giugno 2021 at 18:07
Nel superbonus 110 devo sostituire l’impianto esistente caldaia a gas con produzione di a.c.s. con
a) impianto a pompa di calore monoblocco per riscaldamento e per raffrescamento
b) impianto per produzione di a.c.s. con pompa di calore
Come mi devo comportare in blumatica energy nella scelta “dati impiantI” alla voce a.c.s.?
Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
30 Giugno 2021 at 12:09
Salve,
in Blumatica Energy dovrà semplicemente inserire 3 centrali:
1) Pompa di calore per riscaldamento
2) Pompa di calore per raffrescamento
3) Pompa di calore per ACS
In particolare sulle pompe di calore per riscaldamento e ACS dovrà indicare gli ulteriori dati richieste dal software (per la pratica ENEA) che vengono visualizzati quando si attiva il check “Oggetto di intervento”.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.