
Legge 38/2023: proroga Superbonus unifamiliari, divieto di acquisto dei crediti per le P.A., blocco cessioni del credito, SOA e norme interpretative.
INDICE
- Proroga Superbonus 110% per unifamiliari
- Divieto di acquisto dei crediti per le P.A., Buoni del Tesoro Poliennali e responsabilità solidale
- Blocco cessione e interventi esclusi
- Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
- Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
- Compensazione orizzontale
- Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 la Legge 38/2023 di conversione del D. L. 11 aprile 2023, n. 38 (cd. Decreto Blocca Cessioni), con il quale il Governo aveva imposto lo stop alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Scopriamo insieme le novità introdotte che hanno notevolmente modificato il D.L. 38/2023, originariamente composto da soli 3 articoli e che adesso si compone dei seguenti articoli:
- Articolo 01 – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche
- Articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Articolo 2 – Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- Articolo 2-bis – Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
- Articolo 2-ter – Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
- Articolo 2-quater – Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Articolo 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito
Proroga Superbonus 110% per unifamiliari
L’articolo 01 della L. 38/2023 modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del D. L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), prorogando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi del Superbonus al 110% per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Ricordiamo che tale condizione è applicabile sempre e solo per i casi in cui entro il 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dei lavori complessivi.
Divieto di acquisto dei crediti per le P.A., Buoni del Tesoro Poliennali e responsabilità solidale
L’articolo 1 del L. 38/2023 modifica l’art. 121 del D. L. 34/2020 nel seguente modo:
- confermato il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
Difatti, come già previsto dal D.L. 11/2023 all’articolo 121 viene introdotto il seguente nuovo comma:“1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).” - con l’introduzione del comma 1-sexies, ai cessionari quali banche, intermediari finanziari e alle imprese assicurative che abbiano esaurito la capienza fiscale nello stesso anno, in relazione agli interventi di Superbonus effettuati fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare in tutto o in parte tali crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta. È previsto che il primo utilizzo possa essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 e che le relative modalità applicative saranno definite con appositi provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
- Modificando il comma 6-bis introdotto dal D. L. 11/2023 (Decreto Blocca Cessioni), viene ulteriormente circoscritto il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. È previsto, infatti, l’elenco di documenti che esclude il concorso nella violazione in caso di acquisto di crediti:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica diversi dal superbonus, la relazione tecnica (ex Legge 10) e l’APEL’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche comunemente “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una... Leggi, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (Astensione) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
- i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 58/2017;
- i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
Blocco cessione e interventi esclusi
Viene confermato il divieto di utilizzo del meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura, ma rispetto al D.L. 11/2023 (Decreto Blocca Cessioni) vengono previsti nuovi casi di eccezioni.
In particolare, possono continuare ad utilizzare la cessione del credito:
- gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio;
- gli interventi di Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
- Gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi
- gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023):
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) – art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa – art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
- enti del terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) – art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;
- gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici (di cui all’art. 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio), nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
Inoltre, all’art. 2 del Decreto 11/2023 (Blocca Cessioni) sono stati inseriti due commi che allungano i tempi di cessione e detrazione diretta. In particolare:
- il comma 3-quinquies stabilisce che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;
- il comma 3-sexies consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al Superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.
Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
Il nuovo articolo 2-bis introduce una disposizione di interpretazione autentica, che ha effetto retroattivo, riguardante l’articolo 1, comma 894, della Legge di Bilancio 2023 e gli articoli 2, commi 2 e 3 del Decreto Blocca Cessioni.
Grazie a questa norma, eventuali modifiche alla CILAS o ad altri titoli abilitativi non avranno effetto sull’utilizzo del Superbonus del 110% sulle spese sostenute nel 2023 (previsto dall’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) o sul meccanismo delle opzioni alternative (previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 11/2023).
Inoltre, per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni di proprietà condominiale, non avrà rilevanza, ai fini dell’utilizzo del Superbonus e delle opzioni alternative, la delibera assembleare di approvazione di eventuali varianti alla CILAS o altri titoli abilitativi.
Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
Il nuovo articolo 2-ter reca un insieme di norme di interpretazione autentica al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In particolare, si chiarisce che:
- per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- Per accedere ai benefici del sismabonus e del superbonus, il contribuente ha la possibilità di utilizzare la remissione in bonis, riguardante l’obbligo di presentare l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. Il primo momento utile in cui può comunicare la propria intenzione di usufruire della remissione in bonis è rappresentato dalla prima dichiarazione dei redditi in cui viene esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Tuttavia, è importante sottolineare che nel caso in cui il contribuente scelga di beneficiare dei vantaggi offerti dall’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione in bonis deve essere effettuata prima della presentazione della comunicazione relativa all’opzione scelta all’Agenzia delle Entrate.
- i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro (ai fini della fruizione del Superbonus), previsti dall’art. 10-bis del D.L. 21/2022, si interpretano nel seguente modo:
- per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
- il limite di 516.000 euro di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
- le disposizioni dell’articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
Compensazione orizzontale
Il nuovo articolo 2-quater fornisce una spiegazione autentica retroattiva sull’uso della “compensazione orizzontale”, che consente ai contribuenti di compensare i propri debiti e crediti con diversi enti impositori, inclusi i crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito
Il nuovo articolo 2-quinquies limita l’utilizzo della procedura di remissione in bonis della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, riguardante le opzioni alternative relative alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non utilizzate delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, solo nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023.
In questa situazione, la remissione in bonis è consentita solo se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia, permettendo così al beneficiario della detrazione di effettuare la comunicazione anche in ritardo.
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia
Un commento
Giuseppe barbarino
18 Aprile 2023 at 11:22
Articoli interessanti anche se non più libero professionista per anzianità.